2^ sezione – Procedimento RG 15/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

    – Avv. Giovanni Petrella – Giudice

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al NΒ° 15/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Bernardino Sabato e Beatrice Mastronardi avverso il diniego del CR Puglia al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore G.S.

    Omissis

    Il Tribunale Federale Sezione II

    P.Q.M.

    dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg., Bernardino Sabato e Beatrice Mastronardi n.q. di genitori del minore G.S., non puΓ² essere applicata la delibera del C.R. PUGLIA di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore G.S. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCIΒ  alla societΓ  ASD CORATTI (Lazio) che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta giΓ  comunicato da parte della ASD FUSION BIKEΒ  (Puglia) quale societΓ  di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

    Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

    N.Β° 17 del 2025

    12 Dicembre, 2025

    2^ sezione - Procedimento RG 15/25

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

    - Avv. Giovanni Petrella – Giudice

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al NΒ° 15/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Bernardino Sabato e Beatrice Mastronardi avverso il diniego del CR Puglia al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore G.S.

    --Omissis--

    Il Tribunale Federale Sezione II

    P.Q.M.

    dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg., Bernardino Sabato e Beatrice Mastronardi n.q. di genitori del minore G.S., non puΓ² essere applicata la delibera del C.R. PUGLIA di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore G.S. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCIΒ  alla societΓ  ASD CORATTI (Lazio) che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta giΓ  comunicato da parte della ASD FUSION BIKEΒ  (Puglia) quale societΓ  di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

    Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

    Carica Altro