Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella – Giudice
– Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 15/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Bernardino Sabato e Beatrice Mastronardi nei confronti del C.R. Puglia della FCI avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento fuori regione del minore G.S., tesserato con l’ASD Fusion Bike (CR Puglia), presso la ASD Coratti (CR Lazio) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Con il ricorso del 31.10.2025 i sigg.ri Sabato e Mastronardi, esercenti la potestà genitoriale del minore G.S. chiedevano all’intestato Tribunale: 1) di revocare e/o annullare il provvedimento del C.R. Puglia di cui al Comunicato n. 17 del 23 ottobre 2025 di diniego del nulla osta perché assolutamente ingiustificato per le motivazioni addotte nel ricorso 2) di autorizzare il trasferimento dell’atleta G.S. dalla società ASD Fusion Bike alla società ASD Coratti ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Reg. tecnico FCI, con ogni successivo adempimento di legge.
I ricorrenti motivavano il loro ricorso con la finalità di garantire all’atleta una continuità tecnica e agonistica adeguata al livello di maturazione sportiva anche in considerazione del fatto che la società di destinazione rappresenta una realtà di “comprovata esperienza nel settore giovanile”.
Lamentavano, inoltre, che il provvedimento di diniego adottato dal C.R. Puglia è fondato su una limitazione generalizzata e “blocco collettivo” non rientrante nei poteri normativi dei comitati regionali della FCI, così come prescritto dall’art. 26 del Regolamento Tecnico, secondo cui è il Consiglio Federale che “per esigenze di carattere tecnico, su proposta dei settori competenti della Struttura Tecnica Federale può disporre il vincolo di appartenenza per talune categorie per la durata non superiore a quattro anni….(omissis) il trasferimento ad altra società degli atleti soggetti a vincolo è tuttavia consentito qualora società e atleta manifestino in forma scritta il reciproco consenso”. All’uopo allegavano la documentazione comprovante il consenso manifestato sia dalla ASD Fusion Bike che dalla ASD Coratti al trasferimento del minore G.S.
Con la memoria del 5.12.2025 si costituiva il C.R. Puglia chiedendo il rigetto del ricorso nonché la trattazione dello stesso con modalità da remoto. Chiedeva, altresì. la riunione dei procedimenti rubricati ai nn 14/25, 15/25 e 17/25 “siccome inerenti tutti analoga richiesta di dichiarazione di illegittimità del nulla osta al trasferimento fuori regione”. Sotto il profilo normativo richiamava i principi dettati dall’ordinamento sportivo in materia di vincolo sportivo ed in particolare gli artt. 26 e 26 ter del Regolamento Tecnico dell’attività agonistica e le Norme Attuative del medesimo Regolamento (nello specifico il Prospetto riassuntivo trasferimenti atleti) nonché la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Sportiva d’Appello che hanno affrontato la questione “ resa annosa dai continui tentativi di parte del mondo sportivo di sottrarsi ad un “vincolo” inteso in chiave limitativa della libertà dei singoli e rispetto al quale, invece, è possibile una rilettura in termini positivi, potendolo declinare come strumento di tutela della posizione individuale di talune categorie di atleti”.
Argomentava inoltre che vi sia un “vincolo sportivo” riservato al Consiglio Federale di carattere nazionale ma che al tempo stesso ve ne sia un altro di carattere regionale.
E ciò secondo il C.R. Puglia “agevolmente” farebbe superare l’apparente contrasto tra il dettato normativo di cui all’art. 26 con l’art. 26 ter dal momento che nell’ordinamento federale esiste un vincolo regionale che “attribuisce in modo stabile e permanente la possibilità di concedere o negare il nulla osta al trasferimento fuori regione degli atleti delle categorie esordienti, allievi e junior uomini e donne, under 23 e donne elite”. Sempre secondo l’assunto difensivo del C.R. Puglia il vincolo a livello nazionale sarebbe soltanto “eventuale” e andrebbe ad affiancarsi e ad aggiungersi al vincolo regionale. Tutto ciò risponderebbe alla esigenza non solo di salvaguardare il patrimonio sportivo esistente in ciascuna regione ma anche alla tutela dell’atleta minore le cui esigenze di crescita atletica vanno contemperate con le esigenze di vicinanza alla propria famiglia, che costituisce un limite, invalicabile anche dal Consiglio Federale. Per tutte le ragioni sopra esposte il C.R. Puglia avrebbe pertanto deciso di negare il nulla osta per le categorie infra citate di atleti nati negli anni dal 2010 al 2013.
Il C.R. Puglia concludeva il proprio scritto difensivo chiedendo il rigetto della richiesta del ricorso proposto dai genitori del minore G.S. poiché inopportuno oltreché precluso dalla indefettibile necessità di applicare gli insuperabili principi del diritto di famiglia in relazione sai quali esiste un obbligo di sorveglianza e cura costanti che sarebbero precluse in caso di accoglimento della richiesta di trasferimento fuori regione.
All’udienza del 12 dicembre 2025 compariva il ricorrente sig. Bernardino Sabato, anche per conto e nell’interesse della sig.ra Beatrice Mastronardi e del minore G.S.
Nessuno compariva per la società ASD Fusion Bike né per il C.R. Puglia.
Preliminarmente il Presidente del Tribunale rappresentava al sig. Sabato l’istanza di rinvio presentata dal C.R. Puglia chiedendo un parere sulla stessa.
Il sig. Sabato non aderiva alla suddetta istanza, pertanto il Tribunale proseguiva con l’audizione del medesimo, il quale insisteva nell’accoglimento del ricorso specificando che non vi sono strutture societarie che permettono di seguire il proprio figlio dal punto di vista logistico ed economico. La scelta di società maggiormente organizzate come la ASD Coratti solleverebbe la famiglia dalle problematiche oggettive descritte. Precisava, infine, che il figlio G.S. avrebbe continuato a frequentare il liceo scientifico anche in caso di trasferimento alla ASD Coratti, in quanto gli allenamenti sarebbero stati seguiti on line dai tecnici del nuovo sodalizio sportivo, come d’altronde accadeva anche con la ASD Fusion Bike.
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Il Tribunale, letti gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
MOTIVI
Preliminarmente rigetta l’istanza di rinvio formulata dal C.R. Puglia con la motivazione di essere impossibilitati a raggiungere la sede della FCI e di comparire in udienza attesa la sussistenza di uno sciopero nazionale, poiché viceversa sia i componenti del Tribunale provenienti da regioni diverse che il sig. Sabato, proveniente dalla regione Puglia, hanno comunque garantito la propria presenza.
Rigetta, altresì, l’istanza di riunione dei procedimenti con numero di protocollo 14/25, 15/25 e 17/25 non ricorrendone i presupposti previsti dai regolamenti federali.
Dall’esame e dalla comparazione degli atti posti a corredo del ricorso nonché della memoria resa dal C.R. Puglia, il Tribunale rileva che:
- per la fattispecie dedotta in giudizio si manifesta un palese vizio di competenza, in quanto il provvedimento del C.R. Puglia che ha disposto un blocco generalizzato ai trasferimenti fuori regione, si pone in contrasto con le norme federali che attribuiscono al solo Consiglio Federale la competenza esclusiva in materia di regolamentazione dei trasferimenti e di controllo di legittimità sugli atti dei comitati regionali. È quindi di palmare evidenza che il C. R. Puglia ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, adottando un provvedimento ultra vires. L’art. 26 del Regolamento Tecnico, infatti, attribuisce al Consiglio Federale la facoltà di introdurre vincoli di appartenenza, ma nel rispetto del diritto di famiglia. Nessuna disposizione attribuisce ai Comitati Regionali il potere di introdurre vincoli, peraltro, di carattere generale e permanenti. La delibera n. 23/2025 è quindi illegittima per incompetenza, avendo il CR Puglia esercitato un potere non riconosciuto dall’ordinamento federale.
- L’art. 26-ter RTAA prevede un vaglio discrezionale caso per caso da parte del Comitato Regionale. Il divieto assoluto introdotto dal CR Puglia elimina ogni valutazione individuale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di bilanciare gli interessi in gioco senza sacrificare in modo indiscriminato la libertà degli atleti. Analogamente la delibera regionale pugliese attenzionata mostra palesi elementi di criticità, in quanto la misura adottata è in re ipsa viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, sproporzione e disparità di trattamento. Il blocco generalizzato non è giustificato da esigenze concrete, non è proporzionato allo scopo perseguito e non tiene conto delle situazioni individuali degli atleti, oltre che la medesima misura risulta in accertata violazione di norme superiori e principi statutari della FCI e dell’Ordinamento sportivo in generale. Invero è pacifico che la delibera viola le norme statutarie e regolamentari della FCI, che garantiscono la libertà di circolazione sportiva, la parità di trattamento e la tutela dei diritti degli atleti. Tutto questo configura, certamente, una violazione della gerarchia delle fonti e dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, anche alla luce della novità legislative introdotte con il decreto attuativo n.36/21 della legge 86/19 sulla riforma dello sport, che ha inteso gradatamente modificare le norme relative al vincolo sportivo, limitando al minimo il periodo temporale di validità dello stesso. Diversamente da quanto prospettato dal C.R. Puglia, infatti, la ratio della novità legislativa, che andrà recepita nei propri regolamenti da parte di tutte le federazioni, è proprio quella di garantire agli atleti una maggiore libertà, a fronte del pagamento di premi per la formazione tecnica che il nuovo sodalizio è obbligato a corrispondere.
- Con il suo atto il C.R. Puglia ha senza dubbio violato gran parte dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Risulta, pertanto, che la misura adottata è irragionevole, sproporzionata e discriminatoria, in quanto impedisce indiscriminatamente il trasferimento di tutti gli atleti pugliesi delle categorie esordienti e allievi, senza valutazione delle singole situazioni e senza motivazione specifica.
- Tutela del diritto di famiglia e libertà di circolazione sportiva
Il provvedimento del C.R. Puglia si appalesa illegittimo anche in considerazione del rispetto delle norme di diritto di famiglia dallo stesso richiamati nel proprio atto difensivo, sia pur da una prospettazione errata.
Nel caso di specie, la famiglia e la società cedente hanno espresso consenso al trasferimento: il diniego del C.R. Puglia pertanto contrasta con il principio di autonomia genitoriale e con la libertà di scelta educativa e sportiva in capo esclusivamente ai genitori del minore.
La tutela del minore non può tradursi in una limitazione arbitraria, specie in assenza di prova concreta di un pregiudizio. L’emergente criticità che presenta la delibera è proprio la violazione della libertà di circolazione sportiva. Quest’ultima è un principio fondamentale riconosciuto dall’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e può essere limitata solo per ragioni oggettive, motivate e proporzionate. Il blocco generalizzato non risponde a tali requisiti e si pone in contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.
- Contrasto con lo Statuto FCI e principi CONI
D’altronde anche i principi del CONI e lo Statuto FCI garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza discriminazioni territoriali. Viceversa, il vincolo regionale assoluto crea una disparità ingiustificata tra atleti pugliesi e atleti di altre regioni, violando il principio di uguaglianza interna all’ordinamento sportivo.
- Precedenti giurisprudenziali federali
La decisione della Corte Federale d’Appello citata dal C.R. Puglia nel proprio scritto difensivo (decisione Frigo, 31.01.2022) ha chiarito che la permanenza in regione è la regola, ma con possibilità di deroga discrezionale. Il C.R. Puglia ha trasformato tale regola in un divieto assoluto, eliminando la discrezionalità prevista dal regolamento. Ne consegue che la delibera pugliese è contra legem e non può essere applicata.
Ad ogni buon conto il caso posto al vaglio del Tribunale rientra nell’ipotesi di cui all’art. 26 del Regolamento tecnico della FCI, ultimo capoverso, il quale espressamente statuisce che è consentito, per tutti gli atleti soggetti a vincolo, trasferirsi se le Società manifestano per iscritto il loro reciproco consenso; circostanza che nella fattispecie per cui è causa è stata ampiamente e documentalmente dimostrata dai ricorrenti.
Nonostante le superiori motivazione e considerazioni, sono chiare a questo Tribunale, nonché ben comprensibili e motivate, le ragioni per le quali in Comitato Regionale Puglia abbia agito a tutela della propria struttura federale nonché della crescita e dello sviluppo dell’attività ciclistica nella regione ma purtroppo tali scelte programmatiche ed organizzative hanno contrastato con i principi esposi in parte motiva.
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Bernardino Sabato e Beatrice Mastronardi, n.q. di genitori del minore G.S., non può essere applicata la delibera regionale del CR Puglia di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore G.S. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica ASD Coratti che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della ASD Fusion Bike quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.
Roma, 12.12.2025
F.to Il Presidente
Avv Salvatore Minardi