Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore
– Avv. Lucia Bianco – Giudice
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 14/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Giuseppe Montanaro e Marinella Panacciulli avverso il diniego del CR Puglia al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore N.M.
—Omissis—
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Montanaro Giuseppe Vito e Panacciulli Marinella, n.q. di genitori del minore N.M., non può essere applicata la delibera del C.R. PUGLIA di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore N.M. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ASD CORATTI (Lazio) che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della ASD FUSION BIKE (Puglia) quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi