La Corte Federale d’Appello – sezione II in composizione collegiale nelle persone dei Sigg.ri
Prof. Avv. Angela Busacca – Presidente
Avv. Emanuela Mirella De Leo – Componente
Avv. Enrico Crocetti Bernardi – Componente
con la partecipazione del segretario, avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al n.1/2026 R.G. Corte Federale Appello Sez. II, promosso dalla ASD Spezia Bike nei confronti: della sig.ra Sara Ismael e del sig. Cesare Coletta; del CR FCI Abruzzo; della società Team Cesaro – Franco Ballerini
D E C I S I O N E
Premesso
Nell’autunno dell’anno 2025, i signori Sara Ismail e Cesare Coletta genitori dell’atleta minore Francesco Coletta, tesserato nella categoria Esordienti 2° anno presso la ASD Spezia Bike, richiedevano il rilascio del nulla osta per trasferimento dell’atleta alla società Team Cesaro – Franco Ballerini, a seguito di trasferimento del nucleo familiare dalla regione Abruzzo alla regione Campania. Alla richiesta, la ASD Spezia Bike rispondeva positivamente e procedeva alla quantificazione del premio di valorizzazione per la cifra di euro 3.280,00; tale somma veniva corrisposta dalla società Team Cesaro – Franco Ballerini ed incassata dalla ASD Spezia Bike. In data 09.01.2026 la ASD Spezia Bike concedeva il nulla osta, come richiesto.
Dopo breve tempo, il nucleo familiare ritrasferiva la propria residenza in Abruzzo e provvedeva ad aggiornare la propria richiesta, indirizzandola sia alla ASD Spezia Bike che al Comitato Regionale Abruzzo.
In considerazione del nuovo trasferimento nella regione Abruzzo, la ASD Spezia Bike revocava il nulla osta concesso, adducendo il venir meno della motivazione posta alla base della richiesta e cioè il trasferimento in regione diversa dalla regione Abruzzo; il CR Abruzzo confermava tale orientamento, sostenendo la revoca del nulla osta.
Successivamente, a seguito di interlocuzioni tra i genitori, ed in particolare tra la madre del giovane atleta, sig.ra Sara Ismail, ed i dirigenti della ASD Spezia Bike, emergevano le effettive motivazioni poste alla base della richiesta di rilascio della nulla osta, riconducibili ad una asserita situazione di grave lesione dell’interesse del minore ad una pratica sportiva effettiva e finalizzata alla sua crescita personale oltre che atletica, a causa di una serie di carenze organizzative e gestionali della società sportiva. In conseguenza di tali situazioni, i genitori avevano valutato molto positivamente l’offerta formativa sportiva del Team Cesaro– Franco Ballerini ed avevano deciso per il trasferimento del loro figlio presso tale società.
A seguito del perdurante diniego da parte della ASD Spezia Bike, in data 16.01.2026 i signori Sara Ismail e Cesare Coletta quali esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore Francesco Coletta, avevano presentato ricorso al Tribunale Federale per chiedere il riconoscimento della efficacia del (già concesso e poi revocato) nulla osta.
Nel giudizio dinnanzi al Tribunale Federale, si sono costituiti sia la ASD Spezia Bike che il CR Abruzzo, i quali confermavano il diniego, affermando l’invalidità formale della richiesta e la non sussistenza dell’elemento giustificativo del trasferimento in altra regione.
A seguito di udienza celebrata in data 25.02.2026, nella quale erano presenti la sig.ra Sara Ismail, il rappresentante della ASD Spezia Bike ed il rappresentante della società Team Cesaro – Franco Ballerini, il Tribunale Federale accoglieva il ricorso confermando la validità e l’efficacia del concesso nulla osta ed autorizzava il trasferimento dell’atleta minore (Comunicato n.5 del 25 febbraio 2026). Con esaustiva ed articolata motivazione, il Tribunale Federale affermava la validità della richiesta del nulla osta e del procedimento che aveva portato alla concessione del medesimo; tale procedimento, come affermato, deve, infatti, ritenersi perfezionato in data 09.01.2026, avuto riguardo anche all’incameramento, da parte della ASD Spezia Bike, della somma indicata come premio di valorizzazione (Comunicato n.10 del 25 febbraio 2026).
Avverso tale decisione, la ASD Spezia Bike propone, in data 19/03/2026 reclamo presso la Corte Federale d’Appello – sezione II – nei confronti: della sig.ra Sara Ismail e sig. Cesare Coletta, quali genitori dell’atleta minore Francesco Coletta; del CR Abruzzo FCI; della ASD Team Cesaro – Franco Ballerini.
Il reclamo viene articolato in una istanza cautelare (ex art.45 comma 5 RGF) ed in cinque motivi di reclamo di seguito indicati: 1) travisamento del dato documentale e motivazione apparente in ordine alla tempestività e ritualità della richiesta originaria; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.26 del Regolamento Tecnico FCI e della normativa federale sui trasferimenti ed erronea qualificazione del nulla osta del 9 gennaio 2026 come atto definitivamente perfezionato; 3) manifesta illogicità e insanabile contrarietà della motivazione; 4) non pertinenza, rispetto al caso di specie, dei precedenti federali sui trasferimenti di minori richiamati dalla parte ricorrente in primo grado; 5) insussistenza di una grave e provata inadempienza tecnico-sportiva imputabile alla ASD Spezia Bike (motivo avanzato in via subordinata).
Resistono con propria memoria difensiva la sig.ra Sara Ismael ed il sig. Cesare Coletta, chiedendo il rigetto integrale del reclamo e la conferma della decisione resa dal Tribunale Federale FCI – sezione II.
All’udienza del giorno 27.04.2026 alle ore 10.30 sono presenti, presso i locali della FCI in Roma, la sig.ra Sara Ismail quale genitore del minore F.C. unitamente all’Avv. Paola Marinari; per la Società ASD Spezia Bike sono presenti il sig. Alessandro Spezialetti e il Sig. Marco Caruso, quest’ultimo in qualità di direttore sportivo, giusta delega agli atti. Per il CR Abruzzo è presente il Presidente Sig. Mauro Marrone.
Prima dell’avvio della fase dibattimentale, il Presidente, evidenziando come la Corte non abbia ritenuto di pronunciarsi prima dello svolgimento dell’udienza, dà lettura dell’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare avanzata dalla ASD Spezia Bike.
Si apre quindi la fase dibattimentale, nel corso della quale le parti hanno esposto e confermato le proprie richieste, dispiegato le ragioni difensive e rispondendo alle domande poste dai componenti della Corte.
Considerato
In relazione al thema decidendum della presente controversia, appare opportuno evidenziare le due principali questioni poste all’attenzione di questa Corte; tali questioni informano e sostanziano le richieste delle parti ed hanno costituito oggetto di approfondimento ed analisi da parte dei componenti della Corte.
In primo luogo, si pone la puntuale questione della efficace formazione del nulla osta concesso dalla società ASD Spezia Bike, in relazione sia ai presupposti che al tempo di rilascio del medesimo.
In secondo luogo, ed in relazione ad un più generale piano di interessi, si pone la questione della rispondenza delle condotte che hanno caratterizzato la vicenda, dall’una parte come dall’altra, al principio di tutela e realizzazione del cd. “miglior interesse del minore” (best interest of the child), qui inteso nella declinazione dell’interesse dell’atleta minore a ricevere una assistenza e formazione in grado di assicurare il suo sviluppo umano e sportivo, evitando e/o risolvendo le eventuali situazioni di disagio che possono poi degenerare in condizioni di passività e di abbandono della stessa attività sportiva.
Sulla scorta della documentazione prodotta e di quanto emerso nell’udienza del 27 aprile 2026, la Corte ritiene di affermare quanto segue.
a) sulla efficacia del nulla osta concesso dalla ASD Spezia Bike in data 09 gennaio 2026
In relazione al primo profilo, giova ricordare come la normativa federale in materia di trasferimenti preveda che lo stesso debba essere richiesto entro il 31.10 e che possa essere richiesto in presenza di un trasferimento abitativo del nucleo familiare in diversa regione, ma altresì sulla base di diversi presupposti autonomi.
Esaminando tutti gli snodi, temporalmente molto vicini, della vicenda può evidenziarsi come in relazione al trasferimento dell’atleta minore, una prima richiesta risulti inviata con mail dalla madre del minore, sig.ra Sara Ismail, in data 15 ottobre 2025; tale mail, che indicava come destinataria la ASD Spezia Bike ed in cc il CR Abruzzo, non riceveva alcuna risposta. Da interlocuzioni successive, tuttavia, emergeva la consapevolezza della ASD Spezia Bike sulle intenzioni e sulla realizzazione del trasferimento.
La richiesta veniva quindi formalmente e ritualmente reiterata in data 13.12.2025, data alla quale il trasferimento in altra regione risultava già realizzato (come da documentazione prodotta); per sua parte, il CR Abruzzo non rigettava l’istanza ma chiedeva una integrazione di documentazione con produzione di certificato scolastico e nulla osta della società cedente.
Alla data del 09 gennaio 2026, la ASD Spezia Bike rilasciava formalmente il nulla osta, anche in considerazione del ricevuto pagamento del premio di valorizzazione per la somma di euro 3.280,00. Pertanto, proprio alla data del 09 gennaio 2026, pertanto, il nulla osta poteva dirsi validamente formato ed il procedimento correttamente realizzato, stante altresì il pagamento e l’incameramento del premio di valorizzazione. Il trasferimento dell’atleta minore Francesco Coletta rivestiva pieno carattere di regolarità.
Successivamente, con PEC del giorno 10 gennaio 2026, la sig.ra Ismail comunicava al CR Abruzzo la decisione di trasferire nuovamente, per mutate esigenze familiari, la residenza nella regione, mantenendo il tesseramento del minore Francesco Coletta presso il Team Cesaro – Franco Ballerini nella regione Campania, sul presupposto che la richiesta di nulla osta ed il passaggio ad altra società sportiva non fossero basati unicamente sul trasferimento del nucleo familiare in diversa regione e dovesse essere valutato sui diversi presupposti autonomi previsti dall’art.26 del Regolamento Tecnico FCI.
A seguito di tale dichiarazione, inviata in cc anche alla ASD Spezia Bike, quest’ultima riteneva di revocare il nulla osta, individuando unicamente nel trasferimento il requisito fondante del rilascio ed attribuendovi, quindi, un valore costitutivo e fondante della fattispecie.
L’argomentazione, tuttavia non pare condivisibile, ed il rilascio del nulla osta deve ritenersi validamente compiuto ed efficace sulla base di un duplice profilo: quello della coesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie come presupposti della comunicazione formale del rilascio avvenuta in data 09 gennaio 2026 e quello della non vincolante primazia dell’elemento geografico nella scelta della società sportiva ed ai fini della richiesta di trasferimento.
Se, difatti, l’elemento geografico può indubbiamente svolgere un ruolo di priamo piano nella scelta della società sportiva nella quale realizzare la crescita personale e sportiva di un atleta minore, tuttavia esso, come emerge dalla lettura della normativa federale agli artt. 26 ss. non viene a costituire fondamento unico del (possibile) rilascio. La validità del progetto formativo e la rispondenza di esso a quelli che sono le legittime aspettative genitoriali, coniugate sempre nell’ottica del valore primario dell’interesse del minore e del rispetto dei diritti nei minori nello sport, costituisce elemento ugualmente rilevante e degno di considerazione. Tale profilo, peraltro, sarà approfondito in seguito.
In relazione al perfezionamento del rilascio del nulla osta da parte della ASD Spezia Bike, la Corte ritiene che la fattispecie risulti perfezionata alla data del 09 gennaio 2026 e che non assuma validità la successiva revoca comunicata in data 13 gennaio 2026. Il trasferimento dell’atleta minore risulta quindi valido e completo.
b) sul preminente interesse del minore quale criterio di valutazione delle scelte genitoriali e degli effetti delle condotte poste in essere.
Costituisce assunto riconosciuto e cristallizzato nelle carte federali a livello nazionale ed internazionali come la pratica sportiva rappresenti elemento di sviluppo e crescita per gli atleti minori ed altresì come l’integrazione in un ambiente sportivo sano contribuisca alla maturazione della personalità.
Tale considerazione emerge, con forza, anche dai lavori e dai testi di legge risultanti dall’ultima riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega n.86/2019, che ha dato ampio riconoscimento a quella che può definirsi una tutela globale dell’atleta, con attenzione alla dimensione emotivo-relazionale degli atleti ed in particolare di quelli appartenenti alle categorie ritenute più vulnerabili, tra le quali appunto quella dei minori. Le scelte del legislatore italiano della riforma, ma più in generale dei legislatori che guardano al fenomeno sportivo, sia in dimensione statale che in dimensione endo-ordinamentale ed al contempo le buone prassi attuate degli operatori del mondo sportivo, individuano nel minore-atleta il baricentro di un sistema di tutela e di valorizzazione che trova la sua fisiologica realizzazione nello sviluppo e nella armoniosa crescita, sia umana che sportiva. Accanto alla famiglia, la società sportiva e la realtà federale nelle quali il minore risulta inserito svolgono ruolo di agenzie educative: appare pertanto fondamentale che tra di esse sussista quel rapporto di fiducia e di affidamento che si rivolge alla tutela e promozione del preminente interesse del minore.
Appare dunque rispondente a quanto previsto dall’art. 315bis cc in tema di diritti e doveri del figlio e dall’art. 316 cc in tema di contenuto della responsabilità genitoriale, la scelta del progetto formativo sportivo che meglio appare garantire le esigenze del minore atleta e tutelare la sua sfera personale secondo quanto previsto sia dalla normativa statale che da quella sportiva. In questo senso, anche la scelta della società sportiva presso la quale tesserare il minore integra una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e, proprio per le conseguenze che proietta sulla sfera personale e giuridica, deve basarsi su di un principio di affidamento e su di un rapporto fiduciario tra i genitori e la società sportiva. Il rapporto che si instaura tra essi potrebbe definirsi, se pur non si vuol vedere alla configurazione contrattuale del tesseramento, come fattispecie con effetti protettivi nei confronti dei terzi, che, nel caso di specie, sarebbero appunto gli atleti minori.
Sul portato delle considerazioni espresse, e riportando le stesse alla vicenda sottoposta alla cognizione di questa Corte, appare manifesto come il rapporto fiduciario tra la famiglia dell’atleta minore Francesco Coletta e la ASD Spezia Bike sia risultato compromesso dalla gestione del programma formativo sportivo attuato nell’anno di permanenza del minore presso la stessa ASD. Dalle documentazioni prodotte e dalle dichiarazioni rese in sede di udienza, risulta come la madre dell’atleta minore abbia svolto spesso una sorta di ruolo di supplenza a situazioni che ha valutato come carenze organizzative della società sportiva; del pari nella considerazione della signora Ismail, la stessa società sportiva appare priva di una organizzazione in grado di offrire una valida guida tecnica e garantire la crescita sportiva del figlio. A fronte di tali ritenute carenze da parte della società presso la quale l’atleta minore era tesserato ed della valutata insussistenza di valide alternative nella regione Abruzzo, la stessa signora Ismail ha affermato di aver utilizzato l’espediente del cambio di residenza con trasferimento fuori regione per velocizzare il procedimento di trasferimento del figlio da una realtà sportiva non rispondente alle sue aspettative e percepita dal minore come priva di stimoli ad una realtà sportiva giudicata maggiormente valida con un “progetto sportivo ed educativo ritenuto dalla famiglia più idoneo nell’interesse del figlio”.
In questo senso la condotta della signora Sara Ismail è stata improntata al perseguimento dell’interesse del minore senza alcuna finalità intesa a sminuire il contesto ciclistico abruzzese o a negare la presenza di società sportive operanti sul territorio, ma operando una scelta dettata dalla preferenza per una realtà organizzativa operante in altra regione. In relazione alla condotta tenuta dalla sig.ra Ismail, questa Corte rileva tuttavia una serio profilo di criticità per l’uso strumentale del trasferimento di regione anche se lo stesso è stato attuato, come pure si evince dalle parole della stessa sig.ra Ismail, in totale buona fede.
Dalle dichiarazioni rese dai presenti in udienza, peraltro, emerge come l’interesse dell’atleta minore Francesco Coletta sia posto come preminente per tutte le parti coinvolte nella vicenda e come le stesse parti, ivi compresi la ASD Spezia Bike e il CR Abruzzo, tengano a che il minore possa realizzare una crescita equilibrata e perseguire i suoi ideali sportivi al pari della sua formazione scolastica e personale.
Sul portato delle precedenti considerazioni, questa Corte ritiene che la stabilità del trasferimento presso il Team Cesaro – Franco Bellerini sia la soluzione maggiormente rispondente alla tutela ed alla promozione dell’interesse dell’atleta minore.
La Corte ritiene quindi che ben abbia operato il Tribunale Federale nel riconoscere l’efficacia del rilascio del nulla osta e ritiene sia rispondente all’interesse dell’atleta minore stabilizzarne gli effetti.
In relazione ai singoli motivi di ricorso, respinge i motivi dal I al IV, accoglie in via parziale il V motivo ritenendo non sussistenti profili di responsabilità riferibili a “gravi inadempienze” tecnico-sportive della ASD Spezia Bike.
PQM
Rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione impugnata.
Roma 7/05/2026
F.to Il Presidente
Avv. Angela Busacca
Pubblicato il 07/05/2026