RIUNITOSI in teleconferenza in data 11/06/25 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresì l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonché il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 09/2025 – MATTEO LUCI – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta MATTEO LUCI, categoria JUNIORES (tessera n. A036388), è attualmente tesserato per la società POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (08R3287); chiede per motivi personali e scolastici il suo trasferimento alla società CYCLING RACES VALDARNO ASD (08W3253)
Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta MATTEO LUCI, categoria JUNIORES (tessera n. A036388) dalla società POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (08R3287) alla società CYCLING RACES VALDARNO ASD (08W3253) previa restituzione dell’attrezzatura richiesta.
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi