RIUNITOSI in teleconferenza in data 11/06/25 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellโAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresรฌ lโAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchรฉ il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 09/2025 โ MATTEO LUCI – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETร
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lโatleta MATTEO LUCI, categoria JUNIORES (tessera n. A036388), รจ attualmente tesserato per la societร POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (08R3287); chiede per motivi personali e scolastici il suo trasferimento alla societร CYCLING RACES VALDARNO ASD (08W3253)
ย Il Presidente della Societร di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giร nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame รจ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellโatleta sottoposto a vincolo รจ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societร ;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lโatleta giร iniziato lโattivitร con lโattuale societร di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellโโinteresse โdellโatleta medesimo di poter proseguire lโattivitร nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellโatleta MATTEO LUCI, categoria JUNIORES (tessera n. A036388) dalla societร POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (08R3287) alla societร CYCLING RACES VALDARNO ASD (08W3253) previa restituzione dellโattrezzatura richiesta.
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi