RIUNITOSI in teleconferenza in data 24 luglio 2025 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellโAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresรฌ lโAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchรฉ il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 12/2025 โ SAMUEL BONETTO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETร
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lโatleta SAMUEL BONETTO, categoria UNDER 23 (tessera n. A128445), รจ attualmente tesserato per la societร INEMILIAROMAGNA SSD ARL (07Z1906); chiede per motivi personali il suo trasferimento alla societร VENETO PROJECT TEAM ASD (03Z3409)
ย Il Presidente della Societร di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giร nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame รจ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellโatleta sottoposto a vincolo รจ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societร ;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lโatleta giร iniziato lโattivitร con lโattuale societร di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellโ โinteresseโ dellโatleta medesimo di poter proseguire lโattivitร nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellโatleta SAMUEL BONETTO, categoria UNDER 23 (tessera n. A128445), dalla INEMILIAROMAGNA SSD ARL (07Z1906) alla societร VENETO PROJECT TEAM ASD (03Z3409).
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi