2^ sezione – Procedimento n. 10/2025

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    – Avv. Lucia Bianco – Componente

    – Avv. Giovanni Petrella โ€“ Componente relatore

    con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al Nยฐ 10/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Angelo Gallo e Antonietta Gerarda Strozza avverso il diniego del Comitato Regionale Umbria al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore G. G.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    in data 29 maggio 2025 i Sigg.ri Gallo e Strozza proponevano al Comitato Regionale Umbria il rilascio di nulla osta al trasferimento delle prestazioni sportive del figlio minore G.G.

    in data 02/06/25 i Sigg.ri Gallo e Strozza chiedevano formalmente il rilascio del citato nulla osta direttamente alla Societร  Asd Gubbio Ciclismo Mocaiana adducendo come motivi:

    • incompatibilitร  con i compagni di squadra;
    • eventualitร  di dover partire per missioni allโ€™estero entro il corrente anno, essendo militare di carriera, condizione che non consentirebbe di gestire in maniera serena lโ€™attivitร  sportiva del figlio;
    • lโ€™interesse del ASD Team Coratti a tesserare il figlio minore G.G.

    in data 04/06/25 il Comitato Regionale Umbria riscontrava la richiesta del Sig. Gallo negando il nulla osta richiesto atteso che il minore G.G risultava tesserato per la Societร  ASD Gubbio ciclismo Mocaiana fino al 31/12/25.

    In data 06/06/25 la Societร  ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana riscontrava la richiesta pervenuta prestando il proprio consenso al trasferimento del tesserato G.G.

    In data 16/07/25 perveniva alla segreteria del Tribunale Federale comunicazione a mezzo e-mail da parte del Presidente della ASD Team Coratti il quale, nonostante si stesse recando in udienza presso la sede federale, comunicava lโ€™impossibilitร  di raggiungerla per motivi logistici (traffico).

    In sede di udienza le parti hanno insistito nelle proprie richieste e disponibilitร ; hanno preso atto della disponibilitร  formale comunicata dal Team Coratti insistendo che il Tribunale concedesse il trasferimento immediato dellโ€™atleta.

    Allโ€™esito della Camera di consiglio il Tribunale Federale, Sezione II, valutata la legittimitร ย  delle motivazioni di cui alla richiesta dei genitori dellโ€™atleta, che nel merito sono condivisibili e accoglibili;

    preso atto della volontร  della Societร  cedente di disponibilitร  al trasferimento dellโ€™atleta nonchรฉ della volontร  da parte della societร  ADS Team Coratti al tesseramento tra le sue fila del minore;

    ritenuta priva di pregio la motivazione di diniego formulata dal Comitato Regionale Umbria che si รจ limitata a riportare esclusivamente il vincolo temporale fissato dalle norme regolamentari in materia.

    Il Tribunale federale sez. II

    P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra societร  dellโ€™atleta G.G. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Salvatore Minardi

    N.ยฐ 13 del 2025

    16 Luglio, 2025

    2^ sezione - Procedimento n. 10/2025

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi - Presidente

    - Avv. Lucia Bianco - Componente

    - Avv. Giovanni Petrella โ€“ Componente relatore

    con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al Nยฐ 10/25 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Angelo Gallo e Antonietta Gerarda Strozza avverso il diniego del Comitato Regionale Umbria al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore G. G.

    Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:

    in data 29 maggio 2025 i Sigg.ri Gallo e Strozza proponevano al Comitato Regionale Umbria il rilascio di nulla osta al trasferimento delle prestazioni sportive del figlio minore G.G.

    in data 02/06/25 i Sigg.ri Gallo e Strozza chiedevano formalmente il rilascio del citato nulla osta direttamente alla Societร  Asd Gubbio Ciclismo Mocaiana adducendo come motivi:

    • incompatibilitร  con i compagni di squadra;
    • eventualitร  di dover partire per missioni allโ€™estero entro il corrente anno, essendo militare di carriera, condizione che non consentirebbe di gestire in maniera serena lโ€™attivitร  sportiva del figlio;
    • lโ€™interesse del ASD Team Coratti a tesserare il figlio minore G.G.

    in data 04/06/25 il Comitato Regionale Umbria riscontrava la richiesta del Sig. Gallo negando il nulla osta richiesto atteso che il minore G.G risultava tesserato per la Societร  ASD Gubbio ciclismo Mocaiana fino al 31/12/25.

    In data 06/06/25 la Societร  ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana riscontrava la richiesta pervenuta prestando il proprio consenso al trasferimento del tesserato G.G.

    In data 16/07/25 perveniva alla segreteria del Tribunale Federale comunicazione a mezzo e-mail da parte del Presidente della ASD Team Coratti il quale, nonostante si stesse recando in udienza presso la sede federale, comunicava lโ€™impossibilitร  di raggiungerla per motivi logistici (traffico).

    In sede di udienza le parti hanno insistito nelle proprie richieste e disponibilitร ; hanno preso atto della disponibilitร  formale comunicata dal Team Coratti insistendo che il Tribunale concedesse il trasferimento immediato dellโ€™atleta.

    Allโ€™esito della Camera di consiglio il Tribunale Federale, Sezione II, valutata la legittimitร ย  delle motivazioni di cui alla richiesta dei genitori dellโ€™atleta, che nel merito sono condivisibili e accoglibili;

    preso atto della volontร  della Societร  cedente di disponibilitร  al trasferimento dellโ€™atleta nonchรฉ della volontร  da parte della societร  ADS Team Coratti al tesseramento tra le sue fila del minore;

    ritenuta priva di pregio la motivazione di diniego formulata dal Comitato Regionale Umbria che si รจ limitata a riportare esclusivamente il vincolo temporale fissato dalle norme regolamentari in materia.

    Il Tribunale federale sez. II

    P.Q.M.

    Dispone che nulla osta al trasferimento ad altra societร  dellโ€™atleta G.G. a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Salvatore Minardi

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