RG 4/16 – RICHIESTA QUESITO INTERPRETATIVO PROMOSSA DAL SEGRETARIO GENERALE FCI – ART. 27 REG. ORGANICO RELATIVO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE E ARTT. 41 E 42 STATUTO FEDERALE –
La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo Tognon –Presidente–
Avv. Gianluca Gulino –Componente effettivo–
Avv. Miriam Zanoli –Componente effettivo ed estensore–
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario–
letta la richiesta di interpretazione avanzata in data 7 settembre 2016 dal Segretario Generale, avente ad oggetto l’art. 27 del Regolamento Organico, commi 2 e 5, nonché gli artt. 41 e 42 del vigente Statuto Federale
visto l’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Federale;
applicato l’art. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;
alla riunione tenutasi a Padova, addì 16 settembre 2016, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;
ha adottato la seguente
DECISIONE
IN FATTO
In data 7 settembre 2016, il Segretario Generale, esponeva come il secondo comma dell’art l’art 27 del Regolamento Organico, preveda che la Commissione Elettorale “decide in primo grado sull’ammissibilità della candidatura alle elezioni alle cariche direttive nazionali, regionali e per quelle provinciali”, mentre il quinto comma del medesimo articolo, ancorato alle statuizioni del previgente Statuto Federale, sancisce che “avverso la decisione della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla Corte Federale, da inoltrarsi entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento della comunicazione“ della citata decisione.
Rilevava poi “che il vigente Statuto Federale agli artt. 41 e 42, ai rispettivi punti 4 – lettera c) – stabilisce che il Tribunale Federale II^ Sezione e la Corte Federale d’Appello II^ Sezione, giudicano rispettivamente in primo ed in secondo grado sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza”.
Per l’effetto, riteneva necessario interpellare questa Corte affinché, interpretando i richiamati articoli, fornisse indicazioni sulla procedura da applicarsi in caso di opposizione e ricorsi sulla ammissibilità della candidatura.
IN DIRITTO
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte a fornire l’interpretazione richiesta, ai sensi dell'art. 33, punto 4, lettera f) del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Va in primo luogo posto in risalto che la Commissione Elettorale non figura tra gli Organi di giustizia menzionati nell’art. 7 dello Statuto Federale, né tra quelli elencati nelle lettere dalla a) alla lett. f) di cui all’art. 5, Capo II del Regolamento di Giustizia Federale, di recente approvazione.
A ciò occorre aggiungere che non solo gli artt. 41 e 42, rispettivi punti 4, lett. b) (l’indicazione nel quesito della lettera c) va senz’altro addebitata ad un refuso) dell’attuale Statuto Federale, ma anche gli articoli 32, punto 5, lett. b) e 33, punto 4, lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale, identificano il Tribunale Federale e la Corte Federale d’Appello come gli Organi di Giustizia federale competenti a giudicare – rispettivamente in primo ed in secondo grado – sui ricorsi aventi ad oggetto i requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza.
In base alle norme in vigore, pertanto, la Commissione Elettorale non ha alcuna funzione giurisdizionale, restando ad essa affidato, ai sensi del secondo comma dell’art. 27 del Regolamento Organico, unicamente un primo vaglio di carattere amministrativo sulle candidature.
Rispetto alla procedura applicabile, vista la improcrastinabilità di una decisione su questo tipo di ricorsi e l’assenza di norme ostative, la Corte ritiene adeguata la tempistica descritta al comma 5 dell’art. 27 del Regolamento Organico.
Conseguentemente, il ricorso contro la decisione della Commissione Elettorale dovrà essere inoltrato al Tribunale Federale entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione della comunicazione di detta decisione; ugualmente, entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione della comunicazione della pronuncia del citato Organo di Giustizia andrà inoltrato alla Corte Federale d’Appello l’eventuale ricorso contro la pronuncia stessa.
P.Q.M.
la Corte Federale d’Appello, II Sezione, ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Sportiva, in relazione alla richiesta di interpretazione di cui in epigrafe, ritiene che la decisione della Commissione Elettorale oggetto del secondo comma dell’art. 27 del Regolamento Organico, non possa considerarsi la pronuncia di un Organo di giustizia.
Unici Organi di Giustizia federale competenti a giudicare sui ricorsi aventi ad oggetto i requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza sono, ai sensi degli artt. 41 e 42, rispettivi punti 4, lett. b) dell’attuale Statuto Federale e degli artt. 32, punto 5, lett. b) e 33, punto 4, lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale, il Tribunale Federale, II^ Sezione e la Corte Federale d’Appello, II^ Sezione, rispettivamente in primo ed in secondo grado.
Vista l’urgenza connaturata ai ricorsi de quo, dovranno applicarsi loro i ristretti termini temporali menzionati al comma 5 dell’art. 27 del Regolamento Organico, come specificato in parte motiva.
RG 5/16 – RICHIESTA QUESITO INTERPRETATIVO PROMOSSA DAL SEGRETARIO GENERALE FCI – ART. 44 REG. ORGANICO RELATIVO ALL’ELETTORATO ATTIVO –
La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo Tognon –Presidente–
Avv. Gianluca Gulino –Componente effettivo–
Avv. Miriam Zanoli –Componente effettivo ed estensore–
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario–
letta la richiesta di interpretazione avanzata in data 7 settembre 2016 dal Segretario Generale, avente ad oggetto l’art. 44 – Diritto a voto (Elettorato attivo) del Regolamento Organico
visto l’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Federale;
applicato l’art. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;
alla riunione tenutasi a Padova, addì 16 settembre 2016, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;
ha adottato la seguente
DECISIONE
IN FATTO
In data 7 settembre 2016, il Segretario Generale rappresentava che l’art. 44 del Regolamento Organico, intitolato “Diritto a voto (Elettorato attivo)”, indicava nella Corte Federale di cui al precedente Statuto Federale, l’organo deputato a pronunciarsi, in via definitiva, sulle contestazioni riguardanti la non attribuzione agli Affiliati del diritto in argomento.
Rilevato che il vigente Statuto Federale non attribuisce al Tribunale Federale, II^ Sezione, né alla Corte Federale d’Appello, II^ Sezione, alcuna competenza a decidere sulle menzionate vertenze, veniva interpellata questa Corte affinché fornisse indicazioni sulla “procedura da applicarsi al verificarsi di controversie in ordine alla attribuzione del diritto di voto ed in particolare quale sia l’Organo competente per il ricorso e con quale tempistica e modalità”.
IN DIRITTO
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte a fornire l’interpretazione richiesta, ai sensi dell'art. 33, punto 4, lettera f) del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
In assenza di ulteriori norme regolanti la materia, occorre in primo luogo dare atto che le contestazioni dell’Affiliato contro la mancata attribuzione del diritto di voto vanno decise ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Organico.
Detto articolo individua, nella Segreteria Generale della FCI, il soggetto che deve pronunciarsi sulle richieste di riesame contro l’eventuale non attribuzione del voto e, nella Corte Federale, l’Organo competente a decidere gli eventuali ricorsi avverso l’esito del riesame.
Avendo la Corte Federale d’Appello, II^ Sezione, assorbito le funzioni e le competenze del suddetto Organo di Giustizia, ad essa spetterà oggi la pronuncia, in via definitiva, sui ricorsi in questione.
Riguardo alla tempistica, la Segreteria Generale della FCI dovrà pronunciarsi entro 24 ore dall’istanza di riesame proposta dall’Affiliato relativamente alla mancata attribuzione del diritto di voto, mentre Corte Federale d’Appello, II^ Sezione dovrà comunicare allo stesso la propria decisione definitiva in tempo utile per adempiere alle procedure precedenti l’assemblea, come sancito dall’art. 44 del Regolamento Organico.
P.Q.M.
la Corte Ferale d’Appello, II Sezione, ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Sportiva, in relazione alla richiesta di interpretazione di cui in epigrafe, ritiene che la Corte Federale d’Appello, II^ Sezione, abbia assorbito funzioni e competenze della Corte Federale prevista dal precedente Statuto Federale e provvede pertanto come in parte motiva.
RG 6/16 – RICHIESTA QUESITO INTERPRETATIVO PROMOSSA DAL SEGRETARIO GENERALE FCI – ART. 13 CO. 1 STATUTO FEDERALE –
La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo Tognon –Presidente–
Avv. Gianluca Gulino –Componente effettivo–
Avv. Miriam Zanoli –Componente effettivo ed estensore–
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario–
letta la richiesta di interpretazione avanzata in data 13 settembre 2016 dal Segretario Generale avente ad oggetto l’art. 13, comma 1, dello Statuto Federale
visto l’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Federale;
applicato l’art. 20 dello Statuto Federale, che consente la multi-conferenza, garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione;
alla riunione tenutasi a Padova, addì 16 settembre 2016, luogo ove si trovava il Presidente della Corte, giusta il disposto della disposizione testé citata;
ha adottato la seguente
DECISIONE
IN FATTO
In data 13 settembre 2016, il Segretario Generale osservava che l’art. 13 dello Statuto Federale, comma 1, stabilisce che gli affiliati acquisiscono il diritto di voto se alla data della celebrazione della Assemblea provinciale abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di 12 mesi ed in presenza di determinati requisiti, conseguiti nel corso degli stessi 12 mesi.
Nel contempo, veniva puntualizzato che la futura Assemblea Nazionale avrà luogo il 14 gennaio 2017.
Rilevato poi che il vigente Regolamento Organico consente che l’Assemblea Elettiva regionale venga convocata entro il decimo giorno antecedente la data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale, era espressa l’ipotesi che potessero verificarsi convocazioni delle menzionate Assemblee Elettive entro la data del 3 gennaio 2017.
Veniva quindi interpellata questa Corte allo scopo di ottenere una interpretazione dell’art. 13, comma 1, dello Statuto Federale che consentisse l’identificazione dell’elettorato attivo in caso di convocazione di Assemblee Elettive nei primi giorni di gennaio 2017 e, più precisamente, veniva chiesto se doveva considerarsi elettorato attivo quello riferito ai dati risultanti al termine della stagione agonistica antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea provinciale della regione, e cioè al 31 dicembre 2015, ovvero quello riferito al diverso elettorato attivo relativo alla stagione 2016.
IN DIRITTO
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte a fornire l’interpretazione richiesta, ai sensi dell'art. 33, punto 4, lettera f) del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Il procedimento interpretativo recante RG 6/16, avviato dal Segretario Generale offre a questa Corte l’opportunità di chiarire con quali criteri possa sempre essere individuato l’elettorato attivo.
E’ noto, a riguardo, che gli affiliati di cui all’Art. 2 dello Statuto, alla luce del successivo art. 13, comma 1, acquisiscono il diritto di voto solo qualora alla data della celebrazione della Assemblea provinciale:
1) abbiano maturato una anzianità di affiliazione di (almeno) 12 mesi;
2) abbiano svolto, nel corso degli stessi 12 mesi, con carattere continuativo, attività sportiva avendo tesserato almeno tre atleti che abbiano partecipato, nella stagione sportiva, ad almeno tre manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione o abbiano svolto attività, anche meramente organizzativa;
3) alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
La norma da un lato sancisce che i descritti presupposti debbano essere coesistenti e, dall’altro, puntualizza che proprio nell’arco temporale minimo per la maturazione del diritto di voto, l’affiliato debba anche aver tenuto le condotte descritte al punto 2).
Per l’effetto, la stagione sportiva menzionata nell’appena citato punto 2), sarà, necessariamente, l’ultima conclusasi nell’arco dei 12 mesi immediatamente antecedenti alla data della celebrazione della Assemblea provinciale.
P.Q.M.
la Corte Federale d’Appello, II Sezione, ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia Sportiva, in relazione alla richiesta di interpretazione di cui in epigrafe, ritiene pertanto che l’elettorato attivo sia da individuarsi negli affiliati cui all’Art. 2 dello Statuto Federale, i quali, alla data della celebrazione della Assemblea provinciale, abbiano maturato, ex primo comma del successivo art. 13, una anzianità di affiliazione di (almeno) 12 mesi, abbiano tenuto le condotte descritte al punto 2) e partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione di cui al punto 3).
Dovrà considerarsi “stagione sportiva” ai sensi del punto 2), dell’articolo in esame quella conclusasi per ultima, nell’arco dei 12 mesi immediatamente antecedenti la data di celebrazione dell’Assemblea provinciale, a prescindere dalla data della successiva Assemblea elettiva regionale.
Così deciso in Padova, addì 16 settembre 2016.
Il Presidente, Prof. Avv. Jacopo Tognon
Pubblicato in data 22/09/2016