2^ sezione – Decisione n. 20 del 23 dicembre 2024

    Procedimento RG 25/2024 โ€“ Ricorso Carlo ROSCINI โ€“ Ricorso avverso rigetto candidatura Presidenza Comitato Regionale

    Il Tribunale Federale II Sezione, riunitosi in teleconferenza in data 23 dicembre 2024,ย nelle persone dellโ€™avv. Serena Imbriani (Presidente), avv. Lucia Bianco (componente) e avv. Danika La Loggia (componente e relatore), alla presenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni, dellโ€™avv. Antonio Stellacci (per il ricorrente), allโ€™esito della Camera di Consiglio, tenutasi successivamente allโ€™udienza, allโ€™unanimitร  dei propri componenti, ha definito il procedimento e pronunciato la seguente decisione:

    RG 25/2024 – Ricorso del sig. CARLO ROSCINI โ€œex art. 32 dello Statuto Federale FCI e 6.1.6 dei Principi Fondamentali per gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali / DSA avverso il Comunicato n. 135 del 2024 ed il relativo provvedimento della Commissione Nazionale Elettorale in esso contenutoโ€

    Con ricorso depositato il 09.12.2024, il cui contenuto รจ stato reiterato con memoria del proprio difensore Avv. Antonio Stellacci, depositata il 19.12.2024, il sig. Carlo Roscini si รจ rivolto al Tribunale Federale Seconda Sezione per ottenere, in ragione dellโ€™asserita violazione degli artt. 71 e 75 del Regolamento di Giustizia Federale, lโ€™annullamento del Comunicato n. 135/2024 del 01.12.2024 contenente il provvedimento della Commissione Nazionale Elettorale con cui รจ stata rigettata la propria candidatura, avanzata in data 29.11.2024, a Presidente del Comitato Regionale FCI della Regione Umbria, in ragione della supposta carenza dei requisiti previsti dallโ€™โ€™indicato art. 31, comma 1, lettera b), dello Statuto Federale FCI.

    Per lโ€™effetto, il sig. Roscini ha chiesto di ammettere la propria candidatura alla indicata Presidenza e di dichiarare inammissibile, per converso, la candidatura del Sig. Roberto Cocchieri asserendo che la Commissione, nel consentire a questโ€™ultimo di candidarsi, avrebbe violato il disposto di cui allโ€™art. 31 lettera a) dello Statuto Federale.

    In via preliminare, ha eccepito lโ€™erroneitร  dellโ€™avviso, contenuto nel Comunicato n. 135/2024, a mente del quale lโ€™impugnazione avverso la decisione di rigetto della candidatura andrebbe formulata nel termine di 24 ore dalla sua pubblicazione.

    Con riguardo poi al rigetto della propria candidatura, ha lamentato la circostanza che, nonostante egli avesse ottenuto, da parte del Presidente della FCI in data 31.07.2023, un provvedimento di grazia per tutte le sanzioni che, sino a tale data, gli erano state inflitte, la Commissione Nazionale Elettorale aveva considerato il ridetto provvedimento di grazia non rilevante ai fini della candidatura.

    Ad avviso della Commissione, infatti, esso inciderebbe โ€œsu richiesta del tesserato, unicamente sul residuo periodo di durata della sanzione, potendolo, in tutto e/o in parte annullarlo o commutarlo in altra sanzione. Il concesso provvedimento di grazia non รจ intervenuto nรฉ sulla riduzione di sanzione nรฉ sulla commutazione della stessa in altra sanzione (tra l’altro al momento dell’adozione del provvedimento le sanzioni risultano giร  scontate). Nรฉ il provvedimento del Presidente Federale puรฒ essere inteso (contrariamente a quanto affermato nella candidatura) come riabilitativo “a sanatoria dei provvedimenti sanzionatoriโ€™: I’istituto della riabilitazione (che estingue ogni effetto della condanna), invero, รจ ulteriore fattispecie, prevista, sempre dal Regolamento di Giustizia (art. 71 Reg. Giustizia) la cui adozione รจ, tra l’altro, di esclusiva competenza della Corte Federale di Appello (provvedimento di “riabilitazione ” non presente nella fattispecie)โ€.

    In data 12.12.2024 il sig. Roscini ha inoltre proposto, in via cautelare, una istanza di sospensione dellโ€™Assemblea Regionale Umbria, fissata per il giorno 14.12.2024, fino al passaggio in giudicato della decisione sul ricorso oggetto del procedimento odierno.

    Lโ€™istanza, ritenuta carente dei presupposti essenziali, รจ stata rigettata con decisione del 13.12.2024.

    Il ricorso del sig. Carlo Roscini โ€“ con la sola eccezione della questione preliminare che va accolta โ€“ si appalesa infondato per i seguenti

    MOTIVI

    Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto riportato nel Comunicato n. 135/2024, lโ€™art. 32 dello Statuto Federale, da ultimo approvato con Delibera n. 374 del 23.09.2024, dispone che lโ€™impugnazione avverso la decisione della Commissione Elettorale in ordine alle candidature debba essere proposta, โ€œa pena di inammissibilitร , entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalitร  e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONIโ€. Deve dunque considerarsi ormai superata la disposizione contenuta allโ€™art. 27, comma 5 del Regolamento Organico (approvato dal CONI il 15/06/2006 – Modifiche approvate con delibera Coni n. 210 del 11/06/2013) che aveva stabilito il diverso termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione della decisione della Commissione Elettorale.

    Considerato che il Comunicato n. 135/2024 รจ stato pubblicato sul sito internet della Federazione in data 01.12.2024, il ricorso del sig. Roscini, depositato in data 09.12.2024, cioรจ nel primo giorno non festivo successivo alla scadenza (domenica, 08.12.2024, peraltro festivitร  nazionale) รจ tempestivo.

    Lโ€™eccezione รจ dunque fondata.

    Per quanto riguarda invece il merito, il ricorso non puรฒ trovare accoglimento.

    il Collegio rileva infatti che, a mente dellโ€™art 31, comma 1 dello Statuto Federale, rubricato in โ€œCondizioni di eleggibilitร โ€: โ€œ1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti: [โ€ฆ] b) non aver riportato nellโ€™ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciutiโ€.

    Nel caso di specie, il sig. Roscini –ย  che, nellโ€™ultimo decennio (2014-2024), come risulta nellโ€™indicato provvedimento di grazia, ha accumulato condanne allโ€™inibizione per complessivi 32 mesi – non รจ stato destinatario di un provvedimento di riabilitazione, ossia di quel provvedimento che, a norma dellโ€™art. 71 del Regolamento di Giustizia Federale, โ€œestingue ogni effetto della condanna e le sanzioni accessorie alla stessa come richiesto dalla normaโ€, provvedimento, peraltro, da adottarsi da parte della Corte Federale di Appello, su richiesta dellโ€™interessato.

    Il ricorrente รจ stato destinatario del provvedimento di grazia che, secondo il disposto di cui allโ€™art. 75 del richiamato Regolamento di Giustizia Federale, si traduce in un provvedimento di clemenza atto ad incidere solamente sul residuo di pena da scontare (pena che ben puรฒ essere annullata in tutto o in parte ovvero commutata in altra sanzione), ma che non rileva ai fini dellโ€™eleggibilitร , rilevando allโ€™uopo, come innanzi precisato, la sola riabilitazione.

    Nel caso dellโ€™odierno ricorrente, il provvedimento di grazia รจ stato per di piรน concesso in data 31.07.2023, cioรจ in un momento in cui le sanzioni, a loro tempo inflitte al medesimo, erano state da lui giร  interamente scontate.

    Correttamente, dunque, ha operato la Commissione Elettorale nel non ammettere, attraverso il provvedimento trasmesso con il Comunicato n. 135/2024 del 01.12.2024, la candidatura del sig. Carlo Roscini in ragione della carenza del requisito di cui allโ€™art. 31, comma 1, lettera b) dello Statuto Federale.

    Inconferenti ai fini del giudizio e comunque non provate risultano le ragioni poste a fondamento della ulteriore richiesta avanzata dal sig. Carlo Roscini in ordine alla chiesta declaratoria di inammissibilitร  della candidatura del sig. Roberto Cocchieri, che, parimenti, devono essere respinte.

    Le spese di lite vanno compensate in ragione dellโ€™accoglimento dellโ€™eccezione preliminare formulata dal Roscini.

    PQM

    Il ricorso viene respinto.

    Spese di lite integralmente compensate.

    Il Presidente

    Avv. Serena Imbriani

    Il Giudice estensore

    Avv. Danika La Loggia

    ย 

    Pubblicato in data 23 dicembre 2024

    N.ยฐ 20 del 2024

    23 Dicembre, 2024

    2^ sezione - Decisione n. 20 del 23 dicembre 2024

    Procedimento RG 25/2024 โ€“ Ricorso Carlo ROSCINI โ€“ Ricorso avverso rigetto candidatura Presidenza Comitato Regionale

    Il Tribunale Federale II Sezione, riunitosi in teleconferenza in data 23 dicembre 2024,ย nelle persone dellโ€™avv. Serena Imbriani (Presidente), avv. Lucia Bianco (componente) e avv. Danika La Loggia (componente e relatore), alla presenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni, dellโ€™avv. Antonio Stellacci (per il ricorrente), allโ€™esito della Camera di Consiglio, tenutasi successivamente allโ€™udienza, allโ€™unanimitร  dei propri componenti, ha definito il procedimento e pronunciato la seguente decisione:

    RG 25/2024 - Ricorso del sig. CARLO ROSCINI โ€œex art. 32 dello Statuto Federale FCI e 6.1.6 dei Principi Fondamentali per gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali / DSA avverso il Comunicato n. 135 del 2024 ed il relativo provvedimento della Commissione Nazionale Elettorale in esso contenutoโ€

    Con ricorso depositato il 09.12.2024, il cui contenuto รจ stato reiterato con memoria del proprio difensore Avv. Antonio Stellacci, depositata il 19.12.2024, il sig. Carlo Roscini si รจ rivolto al Tribunale Federale Seconda Sezione per ottenere, in ragione dellโ€™asserita violazione degli artt. 71 e 75 del Regolamento di Giustizia Federale, lโ€™annullamento del Comunicato n. 135/2024 del 01.12.2024 contenente il provvedimento della Commissione Nazionale Elettorale con cui รจ stata rigettata la propria candidatura, avanzata in data 29.11.2024, a Presidente del Comitato Regionale FCI della Regione Umbria, in ragione della supposta carenza dei requisiti previsti dallโ€™โ€™indicato art. 31, comma 1, lettera b), dello Statuto Federale FCI.

    Per lโ€™effetto, il sig. Roscini ha chiesto di ammettere la propria candidatura alla indicata Presidenza e di dichiarare inammissibile, per converso, la candidatura del Sig. Roberto Cocchieri asserendo che la Commissione, nel consentire a questโ€™ultimo di candidarsi, avrebbe violato il disposto di cui allโ€™art. 31 lettera a) dello Statuto Federale.

    In via preliminare, ha eccepito lโ€™erroneitร  dellโ€™avviso, contenuto nel Comunicato n. 135/2024, a mente del quale lโ€™impugnazione avverso la decisione di rigetto della candidatura andrebbe formulata nel termine di 24 ore dalla sua pubblicazione.

    Con riguardo poi al rigetto della propria candidatura, ha lamentato la circostanza che, nonostante egli avesse ottenuto, da parte del Presidente della FCI in data 31.07.2023, un provvedimento di grazia per tutte le sanzioni che, sino a tale data, gli erano state inflitte, la Commissione Nazionale Elettorale aveva considerato il ridetto provvedimento di grazia non rilevante ai fini della candidatura.

    Ad avviso della Commissione, infatti, esso inciderebbe โ€œsu richiesta del tesserato, unicamente sul residuo periodo di durata della sanzione, potendolo, in tutto e/o in parte annullarlo o commutarlo in altra sanzione. Il concesso provvedimento di grazia non รจ intervenuto nรฉ sulla riduzione di sanzione nรฉ sulla commutazione della stessa in altra sanzione (tra l'altro al momento dell'adozione del provvedimento le sanzioni risultano giร  scontate). Nรฉ il provvedimento del Presidente Federale puรฒ essere inteso (contrariamente a quanto affermato nella candidatura) come riabilitativo "a sanatoria dei provvedimenti sanzionatoriโ€™: I'istituto della riabilitazione (che estingue ogni effetto della condanna), invero, รจ ulteriore fattispecie, prevista, sempre dal Regolamento di Giustizia (art. 71 Reg. Giustizia) la cui adozione รจ, tra l'altro, di esclusiva competenza della Corte Federale di Appello (provvedimento di "riabilitazione " non presente nella fattispecie)โ€.

    In data 12.12.2024 il sig. Roscini ha inoltre proposto, in via cautelare, una istanza di sospensione dellโ€™Assemblea Regionale Umbria, fissata per il giorno 14.12.2024, fino al passaggio in giudicato della decisione sul ricorso oggetto del procedimento odierno.

    Lโ€™istanza, ritenuta carente dei presupposti essenziali, รจ stata rigettata con decisione del 13.12.2024.

    Il ricorso del sig. Carlo Roscini โ€“ con la sola eccezione della questione preliminare che va accolta โ€“ si appalesa infondato per i seguenti

    MOTIVI

    Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto riportato nel Comunicato n. 135/2024, lโ€™art. 32 dello Statuto Federale, da ultimo approvato con Delibera n. 374 del 23.09.2024, dispone che lโ€™impugnazione avverso la decisione della Commissione Elettorale in ordine alle candidature debba essere proposta, โ€œa pena di inammissibilitร , entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalitร  e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONIโ€. Deve dunque considerarsi ormai superata la disposizione contenuta allโ€™art. 27, comma 5 del Regolamento Organico (approvato dal CONI il 15/06/2006 - Modifiche approvate con delibera Coni n. 210 del 11/06/2013) che aveva stabilito il diverso termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione della decisione della Commissione Elettorale.

    Considerato che il Comunicato n. 135/2024 รจ stato pubblicato sul sito internet della Federazione in data 01.12.2024, il ricorso del sig. Roscini, depositato in data 09.12.2024, cioรจ nel primo giorno non festivo successivo alla scadenza (domenica, 08.12.2024, peraltro festivitร  nazionale) รจ tempestivo.

    Lโ€™eccezione รจ dunque fondata.

    Per quanto riguarda invece il merito, il ricorso non puรฒ trovare accoglimento.

    il Collegio rileva infatti che, a mente dellโ€™art 31, comma 1 dello Statuto Federale, rubricato in โ€œCondizioni di eleggibilitร โ€: โ€œ1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti: [โ€ฆ] b) non aver riportato nellโ€™ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciutiโ€.

    Nel caso di specie, il sig. Roscini -ย  che, nellโ€™ultimo decennio (2014-2024), come risulta nellโ€™indicato provvedimento di grazia, ha accumulato condanne allโ€™inibizione per complessivi 32 mesi - non รจ stato destinatario di un provvedimento di riabilitazione, ossia di quel provvedimento che, a norma dellโ€™art. 71 del Regolamento di Giustizia Federale, โ€œestingue ogni effetto della condanna e le sanzioni accessorie alla stessa come richiesto dalla normaโ€, provvedimento, peraltro, da adottarsi da parte della Corte Federale di Appello, su richiesta dellโ€™interessato.

    Il ricorrente รจ stato destinatario del provvedimento di grazia che, secondo il disposto di cui allโ€™art. 75 del richiamato Regolamento di Giustizia Federale, si traduce in un provvedimento di clemenza atto ad incidere solamente sul residuo di pena da scontare (pena che ben puรฒ essere annullata in tutto o in parte ovvero commutata in altra sanzione), ma che non rileva ai fini dellโ€™eleggibilitร , rilevando allโ€™uopo, come innanzi precisato, la sola riabilitazione.

    Nel caso dellโ€™odierno ricorrente, il provvedimento di grazia รจ stato per di piรน concesso in data 31.07.2023, cioรจ in un momento in cui le sanzioni, a loro tempo inflitte al medesimo, erano state da lui giร  interamente scontate.

    Correttamente, dunque, ha operato la Commissione Elettorale nel non ammettere, attraverso il provvedimento trasmesso con il Comunicato n. 135/2024 del 01.12.2024, la candidatura del sig. Carlo Roscini in ragione della carenza del requisito di cui allโ€™art. 31, comma 1, lettera b) dello Statuto Federale.

    Inconferenti ai fini del giudizio e comunque non provate risultano le ragioni poste a fondamento della ulteriore richiesta avanzata dal sig. Carlo Roscini in ordine alla chiesta declaratoria di inammissibilitร  della candidatura del sig. Roberto Cocchieri, che, parimenti, devono essere respinte.

    Le spese di lite vanno compensate in ragione dellโ€™accoglimento dellโ€™eccezione preliminare formulata dal Roscini.

    PQM

    Il ricorso viene respinto.

    Spese di lite integralmente compensate.

    Il Presidente

    Avv. Serena Imbriani

    Il Giudice estensore

    Avv. Danika La Loggia

    ย 

    Pubblicato in data 23 dicembre 2024

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