La Corte Federale d’Appello – I Sezione – composta da:
Prof. Avv. Gianclaudio Festa – Presidente ed estensore
Avv. Duccio Panti – Componente effettivo
Avv. Massimiliano De Palma – Componente effettivo e relatore
con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario –
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nel reclamo ex art. 45 del Regolamento di Giustizia Federale avverso la decisione del Tribunale Federale, Sezione I, resa con Comunicato n. 4 del 18 luglio 2025, notificata alla parte interessata a mezzo pec in pari data (in definizione del procedimento disciplinare n. 2/25) con la quale si comminava al tesserato – sig. Gambacciani Rodolfo – la sanzione disciplinare della inibizione per mesi otto e giorni quindici, con decorrenza dal 18 luglio 2025 e fino al 02 aprile 2026, proposto dal sig. Gambacciani Rodolfo, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Rosso giusta procura in atti avente ad oggetto, in via preliminare la declaratoria di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 64, c. 2 lett. a) e c) Regolamento di Giustizia Federale; in via principale e nel merito revocare il provvedimento/comunicato dal Tribunale Federale I^ Sezione del 18 luglio 2025 emesso nell’ambito del procedimento n. 2/2025 per sua manifesta infondatezza; in via subordinata, ridurre la sanzione disciplinare comminata,
ha assunto, con parere unanime dei componenti del Collegio, la seguente decisione:
Fatto e svolgimento del processo
Con procedimento iscritto al numero di RG 02/25, il Tribunale Federale – I Sezione – veniva chiamato a giudicare, su impulso della Procura Federale, la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal tesserato sig. Gambacciani Rodolfo (quale direttore di corsa della gara ciclistica denominata 72^ Firenze – Viareggio); a detto soggetto dell’ordinamento federale veniva contestata la seguente violazione: “dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione all’art. 58 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica degli Atleti Dilettanti su Strada e del provvedimento autorizzativo n. 107 del 3 agosto 2018 della Provincia di Pistoia, poiché, nella sua qualità di direttore di gara nominato in relazione alla gara ciclistica 72^ Firenze – Mare, in cooperazione con il sig. Ristori Gian Paolo (deceduto) Presidente pro tempore della società organizzatrice A.S.D. Aurora, per colpa consistita nell’omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all’organizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61 + 500, né prescrivendo di segnalare il pericolo presente sul percorso con adeguati segnali e/o con addetti alla gara – e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolosità dello specifico segmento del percorso – cagionava la morte del sig. Antonelli Michael che, durante la gara, mentre percorreva la S.R. 66 Modenese in direzione San Marcello Pistoiese, all’altezza del km 61 + 500 era coinvolto in uno scontro con altri tre ciclisti, cui conseguiva la sua caduta nella scarpata oltre il margine destro della carreggiata, in un tratto privo di alcuna barriera stradale. A seguito della caduta, il giovane ciclista era dapprima ricoverato in prognosi riservata per <<politrauma da incidente sportivo con trauma cranico grave, contusioni e lacerazioni polmonari, della sinfisi pubica>> e decedeva in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars – CoV – 2 intervenuta in <<soggetto gravemente politraumatizzato giacente in condizione di stato vegetativo/dubbio di minima coscienza da oltre due anni>>; evento derivato con nesso di causa diretto ed esclusivo dal sinistro occorso in data 15 agosto 2018”
Giova premettere che, con procedimento disciplinare n. 11/2021, l’UPF (Ufficio della Procura Federale) aveva già aperto un fascicolo di indagine nei confronti del sig. Gambacciani Rodolfo e di altri soggetti, al fine di accertare eventuali responsabilità di natura disciplinare. Detta indagine si concludeva in data 20.12.2021, con provvedimento di archiviazione nei confronti del sig. Gambacciani, condiviso dalla Procura Generale del CONI in data 04.01.2022, in assenza di elementi ritenuti sufficienti a sostenere l’esercizio dell’azione disciplinare; successivamente a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 1838/2024, pronunciata in data 13.12.2024 dal Tribunale Penale di Pistoia e recante condanna del sig. R. Gambacciani alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (pena non ancora definitiva), l’UPF disponeva la riapertura del procedimento disciplinare, ritenendo di avere avuto comunicazione di fatti nuovi e rilevanti non conosciuti all’epoca dell’archiviazione (Proc. disciplinare n. 11/2021).
All’esito del rinnovato procedimento, il Tribunale Federale, valorizzando la documentazione trasmessa dall’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Penale di Pistoia), le risultanze testimoniali e le perizie acquisite, accertava la responsabilità disciplinare del tesserato, irrogava la sanzione sopra indicata seppur ridotta rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, in ragione dell’assenza di precedenti a carico del deferito e della collaborazione prestata dallo stesso in sede istruttoria.
Il reclamo
Il sig. Gambacciani Rodolfo interponeva rituale e tempestivo reclamo (R.G. 1/25) avverso detto provvedimento affermando: 1) erronea valutazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 64 Regolamento di Giustizia Sportiva Federale; 2) omessa ed erronea valutazione della documentazione depositata. Difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione; 3) inefficacia probatoria ed indiziaria della sentenza n. 1838/2024 emessa in data 13.12.2024 dalla Sezione Penale del Tribunale di Pistoia; 4) in punto di pena – mancanza di motivazione sul quantum della sanzione. Sulla scorta di tali motivi, come articolati e argomentati nell’atto di reclamo sottoposto all’attenzione di questa Corte, si richiedeva la integrale riforma del provvedimento gravato e la assoluzione della parte.
La Corte Federale d’Appello fissava udienza, alla quale il reclamante ed il suo difensore partecipavano, per loro espressa istanza a mezzo videoconferenza, per il giorno 03 ottobre 2025 alle ore 10,00.
Non si esprimeva sull’istanza di sospensione dovendo decidere sulla scorta della documentazione già in atti non essendo, peraltro, stata richiesta ulteriore attività istruttoria e/o termini per il deposito di memorie che avrebbero comportato rinvii del procedimento ad altra udienza.
All’esito della discussione la parte reclamante e la Procura Federale concludevano come da Verbale di udienza del 03.10.2025 redatto dal Segretario e, sinteticamente, come segue:
Procura Federale: rigetto del reclamo, conferma del provvedimento gravato;
Difesa: accoglimento del reclamo, riforma del provvedimento gravato ed assoluzione della parte reclamante da tutti gli addebiti.
Motivi della Decisione
Il reclamo proposto dal Sig. Rodolfo Gambacciani è fondato e merita accoglimento.
- sulla prescrizione dell’azione disciplinare
Il primo motivo di reclamo, con cui si eccepisce l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, è fondato e assorbente rispetto ad ogni altra censura.
Il Tribunale Federale ha respinto l’eccezione preliminare ritenendo legittima la riapertura delle indagini, archiviate in data 20.12.2021, sulla base di una errata interpretazione dell’art. 63, comma 6, e 47 del Regolamento di Giustizia Federale
Tale norma dispone che:
“dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagine può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza.”
Il Tribunale Federale ha qualificato come “fatto nuovo” idoneo a giustificare la riapertura, da un lato, l’accesso agli atti del procedimento penale, in precedenza negato, e, dall’altro, le risultanze dell’istruttoria dibattimentale penale (testimonianze, perizie, etc.).
Questa Corte ritiene tale interpretazione non condivisibile. La nozione di “fatti nuovi o circostanze rilevanti” non può estendersi fino a ricomprendere l’acquisizione di elementi probatori che la Procura Federale aveva l’onere e il potere di acquisire autonomamente sin dall’origine. L’ordinamento sportivo è dotato di autonomia e i suoi organi di giustizia dispongono di poteri ispettivi e di indagine che devono essere esercitati con diligenza.
Nel caso di specie, la condotta contestata al Sig. Gambacciani riguarda l’omessa predisposizione di misure di sicurezza (barriere protettive) in un punto specifico del percorso di gara (km 61 + 500).
Tale circostanza fattuale, così come la dinamica dell’incidente occorso il 15 agosto 2018, era nota alla Procura Federale sin dall’apertura del primo procedimento disciplinare n. 11/2021. Come correttamente dedotto dalla difesa, l’UPF avrebbe potuto, e dovuto, esercitare i propri poteri istruttori convocando i soggetti tesserati coinvolti o presenti (atleti, personale ASA, direttori sportivi) al fine di accertare ogni profilo di eventuale responsabilità disciplinare.
Il diniego di accesso agli atti del procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria non può costituire una giustificazione per l’inerzia dell’organo inquirente federale, né può trasformare tali atti, una volta ottenuti, in un “fatto nuovo” legittimante la riapertura di un procedimento già archiviato. L’autonomia dell’ordinamento sportivo impone che la valutazione della rilevanza disciplinare di una condotta sia perpetrata in via autonoma, sulla base di un’istruttoria propria, e non in attesa degli esiti di un procedimento penale; a tutto voler concedere il Tribunale Federale avrebbe dovuto sospendere il procedimento in attesa dell’esito dell’azione penale in corso.
Nemmeno le risultanze dell’istruttoria dibattimentale penale (testimonianze e perizie) possono essere considerate “fatti nuovi” ai sensi dell’art. 63 RGF. Si tratta, infatti, di fonti di prova che, sebbene raccolte in altra sede, vertono su circostanze storiche già note e che, come detto, avrebbero potuto essere oggetto di autonoma indagine da parte della Procura Federale.
Nel caso in esame, i fatti risalgono al 15 agosto 2018. La Procura Federale, pur avendo aperto un primo fascicolo nel 2021, lo archiviava all’inizio del 2022, per poi riaprirlo solo nel 2025 a seguito della sentenza penale di primo grado.
Tale riapertura, avvenuta a distanza di quasi sette anni dal fatto, deve ritenersi illegittima perché non fondata sulla sopravvenienza di “fatti nuovi” non conoscibili con l’ordinaria diligenza investigativa. Di conseguenza, l’azione disciplinare, al momento del suo nuovo esercizio, doveva considerarsi irrimediabilmente prescritta ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia Federale.
A completamento della tesi esposta soccorre l’art 47 così rubricato: “ Efficacia della sentenza dell’autorità Giudiziaria nei giudizi disciplinari” che nella sua attuale stesura parla, esclusivamente, di sentenza penale “irrevocabile” ponendo la “definitività” quale requisito imprescindibile per farla valere davanti agli organi di giustizia sportiva.
Nel caso che ci occupa, come ampiamente conosciuto, ci troviamo di fronte ad una pronuncia di condanna in primo grado già appellata e, pertanto, priva del crisma della definitività.
L’accoglimento del presente motivo di reclamo, attinente a un vizio procedurale che inficia l’intero giudizio, è di per sé sufficiente a determinare l’annullamento della decisione impugnata.
- nel merito: sull’insussistenza della responsabilità disciplinare
Ad abundantiam, e pur in presenza del carattere assorbente del motivo relativo alla prescrizione, questa Corte ritiene opportuno esaminare anche il merito della vicenda, dal quale emergono ulteriori e decisivi profili di fondatezza del reclamo.
Il Tribunale di prime cure ha ritenuto la responsabilità disciplinare del Sig. Gambacciani per non aver prescritto all’organizzatore di approntare una barriera protettiva provvisoria nel tratto di strada di circa 28 metri, privo di guard rail e prospicente una scarpata, dove è avvenuto il sinistro.
Tale conclusione si fonda su un’errata valutazione delle risultanze istruttorie e su un’applicazione non corretta dei principi che governano la responsabilità per colpa nell’ambito sportivo.
In primo luogo, la decisione impugnata non individua con la necessaria precisione la norma regolamentare che sarebbe stata violata. Si limita a richiamare principi generali sulla posizione di garanzia del direttore di corsa, senza tuttavia dimostrare in concreto la violazione di una specifica regola cautelare imposta dall’ordinamento federale.
In secondo luogo, e in via dirimente, l’analisi della responsabilità deve essere condotta sulla base di un giudizio “ex ante”, valutando la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento. Il Tribunale ha invece operato una valutazione “ex post”, fondando il proprio convincimento sulla mera “probabilità” che l’evento non si sarebbe verificato in presenza di barriere, un criterio che, se applicato in modo generalizzato, porterebbe a un’inammissibile forma di responsabilità oggettiva del direttore di corsa per qualsiasi incidente.
Dagli atti di causa emerge pacificamente che il tratto di curva in questione non era mai stato considerato pericoloso in precedenza. Il Maggiore Bagnolo dei Carabinieri ha testimoniato che “in quel punto lì…” non si era mai parlato di approntare misure di sicurezza specifiche nelle riunioni tecniche, a differenza di altri punti del percorso.
Anche nelle edizioni successive della gara, nessuna ulteriore protezione è stata richiesta o installata in quel tratto. Ciò dimostra che, secondo una valutazione “ex ante” basata sull’esperienza e sulla conoscenza dei luoghi, quel punto non presentava un rischio tale da imporre l’adozione di barriere protettive, la cui installazione, come noto, è decisa dal direttore di gara in base a una valutazione discrezionale dei punti più pericolosi (art. 58 Regolamento Tecnico Strada).
L’evento nefasto non è stato la concretizzazione di un rischio prevedibile legato alle caratteristiche intrinseche della curva, ma il risultato di una serie di concause eccezionali e imprevedibili. Come emerge dalle testimonianze, la caduta del gruppo dell’Antonelli è stata innescata dalla necessità di evitare altri ciclisti caduti pochi istanti prima, che ingombravano la traiettoria ideale. Il teste oculare Spadi ha dichiarato che i corridori “non hanno fatto la curva, sono andati dritti” proprio per schivare la caduta precedente.
Lo stesso corridore Cerri, caduto con Antonelli, ha precisato di aver agito per “evitare i ciclisti caduti poco prima“. Tale circostanza – una prima caduta che ne innesca una seconda con una dinamica anomala – costituisce un fattore eccezionale che si inserisce improvvisamente nella serie causale, interrompendo il nesso tra la condotta omissiva contestata (la mancata installazione delle barriere) e l’evento. Non si può pretendere dal direttore di corsa di prevedere e prevenire non solo il rischio generico di una caduta, ma anche la concatenazione imprevedibile di più incidenti nello stesso punto e in un brevissimo lasso di tempo. Come sostenuto dalla difesa, “l’evento verificatosi era imprevedibile ed imponderabile”.
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta un automatico addebito di responsabilità, ma impone la verifica in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mira a prevenire (c.d. “concretizzazione del rischio”).
Nel caso di specie, l’evento verificatosi non rappresenta la concretizzazione del rischio tipico che la norma sulla messa in sicurezza dei percorsi intende prevenire, ma un accadimento atipico e sfortunato, non ascrivibile a colpa del direttore di corsa.
Per tutte queste ragioni, anche nel merito, la responsabilità disciplinare del Sig. Gambacciani deve essere esclusa.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe,
ACCOGLIE
il reclamo proposto dal Sig. Rodolfo Gambacciani e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata (Comunicato Ufficiale n. 4 del 18 luglio 2025 del Tribunale Federale – I^ Sezione):
- In via principale, dichiara prescritta l’azione disciplinare nei confronti del reclamante e la conseguente estinzione del giudizio disciplinare a carico dello stesso.
- In ogni caso, assolve il Sig. Rodolfo Gambacciani dagli addebiti contestati per non aver commesso il fatto.
- Annulla, per l’effetto, la sanzione della inibizione per mesi otto e giorni quindici come irrogata da Tribunale Federale di I grado con provvedimento del 18.07.2025.
- Dispone la restituzione della tassa d’accesso.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 03.10.2025
Il Presidente Estensore
Avv. Gianclaudio Festa
Il Componente Relatore
Avv. Massimiliano De Palma
Il Componente
Avv. Duccio Panti