Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 05 novembre 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord – Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Prof.ssa Avv. Elisabetta Antonini, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI),
il Tribunale Federale I Sezione, preliminarmente in considerazione del grave lutto che ha colpito l’Avv. Carlo Iannelli componente di questo Tribunale, ha osservato un minuto di silenzio in memoria del figlio Giovanni.
A seguire ha emesso le seguenti pronunce.
N. 9/2019 procedimento di deferimento nei confronti del sig. MICHELE FAGGIN + ALTRI – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 09/19
In punto contesta al Sig. Michele Faggin nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nonché della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D, sia a titolo di responsabilità diretta, che oggettiva (ex art. 1.8 lett. b), le seguenti violazioni disciplinari:
a) “violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché, Michele Faggin, nella sua qualità di Presidente pro — tempore e legale rappresentante della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nell’ambito del subprocedimento attivato dall’amministrazione del Comune di Padova in seguito all’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. n. 306359 del 09.08.2018, forniva al proprio legale perché lo depositasse all’amministrazione procedente un verbale di assemblea ordinaria, apparentemente svoltasi in data 05.10.2018, presieduta dal Signor Galiazzo Gianfranco, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in cui veniva deliberata la nomina a Presidente del Signor Michele Faggin, nonché “confermata” la composizione dell’intero consiglio direttivo, con elenco dei seguenti nominativi: Presidente Sig. Michele Faggin, Vice Presidente Sig. Franco Galiazzo, Consiglieri Sig. Stefano Carletto, Sig. Ferruccio Piccolo, Sig. Giuliano Lion, Sig. Ernani Buratto, Sig. Giovanni Destro, Sig. Flavio Vettore, Sig. Mauro Mazzetto; verbale di assemblea recante la seguente intestazione “… A.S.D. <> Via 58° Fanteria n. 10 35123 – Padova (PD) CF: 92121020280 — PIVA: 03375740283 …”. Tale verbale; è risultato materialmente e ideologicamente difforme da quello riscontrabile attraverso il sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana ove la A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, codice società n. 03D2092, id. 180827 e legale rappresentante Michele Faggin, risultava avere prodotto per la iscrizione dei dati inerenti la composizione del Consiglio Direttivo, un verbale di assemblea ordinaria datato 05.10.2018, che, a differenza di quello depositato nel subprocedimento di verifica e controllo attivato dall’amministrazione del Comme di Padova, reca la seguente intestazione “… Ass. Sportiva Dilettantistica Leandro Faggin Via 58 Fanteria, nr 10 — Padova (PD) PIVA —- 03375740283 —- CF — 9212102280" e, ferma l'indicazione dello stesso orario dell’assemblea e la presenza dei medesimi soggetti di cui al verbale prodotto all’amministrazione precaria riporta quale composizione del Consiglio Direttivo la seguente: “ Presidente — Sig. Michele Faggin; Vicepresidente — Sig. Franco Galiazzo; Consigliere Sig. Stefano Carletto, Consigliere – Sig. Ferruccio Piccolo; Consigliere – Sig. – Giuliano Lion …”;
b) “violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, nonché dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché, Michele Faggin, nella sua qualità di Presidente pro — tempore e legale rappresentante della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nell'ambito del subprocedimento attivato dall’amministrazione del Comune di Padova in seguito all’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. n. 306359 del 09.08.2018, forniva al proprio legale perché lo depositasse all'amministrazione procedente un elenco di tesserati non conforme a quello risultante dall’elenco presente, per la stagione sportiva 2018, nel sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana. Fatti avvenuti in Padova, in epoca anteriore e prossima al 11.03.2019, nonché il 11.03.2019 data della trasmissione a mezzo pec della documentazione sopra descritta all ‘amministrazione interessata del Comune di Padova e specificamente orientati a consentire alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D di acquisire illegittimamente i profitti potenzialmente derivanti dall’affidamento della gestione del Velodromo Monti”
NOMINATO relatore il Presidente Avv. Salvatore Minardi che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Sig. Michele Faggin nella sua qualità di Presidente pro–tempore della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nonché della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Aggiunto Avv. Ida Blasi;
NON PRESENTI i deferiti sig. Michele Faggin e Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D ritualmente convocati;
Per la Procura Federale l’avv. Ida Blasi ripercorre l’atto di deferimento sottolineando la gravità dei fatti commessi dal deferito; produce copia della sentenza del TAR Veneto Prima Sezione del 30 ottobre 2019 n. 00414/2019 Reg. Ric. e n. 01171/2019 Reg. Provv. Coll. con la quale viene rigettato il ricorso per l’assegnazione della gestione del Velodromo Monti di Padova.
La Procura Federale conclude chiedendo la condanna del sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D alla radiazione ai sensi dell’art. 3 comma 1.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Il procedimento disciplinare n. 09/19 trae origine dalla segnalazione, inoltrata in data 02.05.2019 dal Comitato Regionale Veneto F.C.I. avente ad oggetto un esposto del Sig. Ruggero Rovelli, Vice Presidente della società denominata A.S.D. 08Bike (cod. aff. 03V3206), nei confronti del sodalizio A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin.
Esaminata la segnalazione e la documentazione a corredo della stessa, l’UPF rilevava che la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., aveva conseguito con determinazione dirigenziale del Capo Settore dei Servizi Sportivi del Comune di Padova, prot. n. 2018/03/154 del 18 dicembre 2018, l’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. n. 306359 del 09.08.2018.
Infatti, con nota del Comune di Padova prot. n. 495304 del 21.12.2018, veniva comunicata l’aggiudicazione alla predetta Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D..
Avverso i citati provvedimenti proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, per la previa sospensione o adozione di idonee misure cautelari la Associazione Sportiva Dilettantistica 08Bike, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro — tempore; quanto sopra poiché, nell’ambito del subprocedimento volto ad effettuare la verifica ed il controllo da parte dell’amministrazione del Comune di Padova, la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., in persona del Presidente pro tempore, Signor Michele Faggin, assistito da un legale all'uopo nominato, depositava una serie di documenti, tra i quali un verbale di assemblea ordinaria in data 05.10.2018, presieduta dal Signor Galiazzo Gianfranco, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in cui veniva deliberata la nomina a Presidente del Signor Michele Faggin, nonché “confermata” la composizione dell’intero consiglio direttivo, con elenco dei seguenti nominativi: Presidente Sig. Michele Faggin, Vice Presidente Sig. Franco Galiazzo, Consiglieri Sig. Stefano Carletto, Sig. Ferruccio Piccolo, Sig. Giuliano Lion, Sig. Ernani Buratto, Sig. Giovanni Destro, Sig. Flavio Vettore, Sig. Mauro Mazzetto. Il citato verbale di assemblea reca la seguente intestazione “… A.S.D. <> Via 58° Fanteria n. 10 35123 — Padova (PD) CF: 92121020280 — PIVA: 03375740283 …”.
Tuttavia, come accertato dall’UPF, dalla documentazione acquisita tramite il sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana dall’U.P.F. emerge che la A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, codice società n. 03D2092, id. 180827, con legale rappresentante Michele Faggin, risulta avere prodotto per la iscrizione dei dati inerenti la composizione del Consiglio Direttivo, un verbale di assemblea ordinaria datato 05.10. 2018, che, a differenza di quello depositato nel subprocedimento di verifica e controllo attivato dall’amministrazione del Comune di Padova, reca la seguente intestazione “… Ass. Sportiva Dilettantistica Leandro Faggin Via 58 Fanteria, nr 10 — Padova (PD) PIVA – 03375740283 — CF — 9212102280 …” e, ferma l'indicazione dello stesso orario dell’assemblea e la presenza dei medesimi soggetti di cui al verbale prodotto all'amministrazione procedente, riporta quale composizione del Consiglio Direttivo la seguente: “ Presidente — Sig. Michele Faggin; Vicepresidente — Sig. Franco Galiazzo; Consigliere Sig. Stefano Carletto, Consigliere – Sig. Ferruccio Piccolo; Consigliere – Sig. – Giuliano Lion …”.
Tale composizione corrisponde a quella effettivamente riportata nel sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana. Analogamente, dai dati desunti dal sistema informatico Federale i tesserati della A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, codice società n. 03D2092, ud. 180827, nell’anno 2018 risultano i sei componenti del Consiglio Direttivo e sette tesserati di cui sei atleti e un meccanico, dei quali solo due con tesseramento validato dalla Federazione Ciclistica Italiana. Ancora, sempre nell'ambito del più volte citato subprocedimento, la A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin depositava un documento attestante la collaborazione con la Sc. Leandro Faggin, A.S.D., codice società n. 03N3232, da cui doveva desumersi che i soci e/o tesserati di quest'ultima concorressero ad integrare il numero di tesserati richiesto dal disciplinare della gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, all’art. 1, lett. a), punto 8.
All’esito delle verifiche esperite e dell'esame del materiale acquisito, veniva emesso avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, in ordine al quale gli interessati non esplicavano alcuna facoltà difensiva.
Con atto del 05.07.2019 l’UPF chiudeva le indagini a carico dei precitati che non svolgevano alcuna attività difensiva.
In data 10.09.2019 l’UPF chiedeva il deferimento per il sig. FAGGIN Michele Presidente pro-tempore A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin nonché per la A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, ciascuno per quanto di ragione e competenza, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’ari. 3, comma 1, nonché dell’art. 1, commi 1 – 2 ed art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per avere prodotto nei procedimenti di aggiudicazioni di un impianto sportivo documenti sostanzialmente risultati falsi e/o comunque non conformi al vero.
Alla luce di quanto sopra riportato, considerate le nuove produzioni documentali fornite dalla Procura, valutato il comportamento processuale dei deferiti, il Tribunale ritiene incontrovertibile e pacifica la responsabilità sig. Michele Faggin e Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D;
Considera, altresì, particolarmente grave nell’ambito delle attività federali il comportamento di un dirigente che pur di raggiungere uno scopo inerente alle finalità sportive della Società abbia utilizzato documenti non rispondenti alla realtà; non è infatti ammissibile, per la migliore garanzia e affidabilità della Federazione rispetto ai tesserati, alle società e soprattutto nei confronti dei soggetti esterni interagenti con essa, che un tesserato possa tenere un comportamento discreditante, antisportivo e in assoluta violazione dei principi generali del Coni e delle finalità olimpiche.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
- commina al sig. Michele Faggin la sanzione della radiazione;
- commina alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D la sanzione della radiazione.
N° 10/2019 – MAURO SANTAMBROGIO – ALESSANDRO TINO – MITCHUMM TEAM ASD – UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11/2019
In punto:
– il tesserato Mauro Santambrogio per violazione dell’art. 1 comma 1 e art. 2.1 del Regolamento di Giustizia della Federazione ciclistica italiana per aver partecipato in data 08 giugno 2019 con tessera Master 2 FCI n.A183602, non ancora validata nell’anno in corso, alla gara URBE CRITERIUM RACE – Campionato Italiano Scatto Fisso (Amatoriale), svoltosi ad Ostia (Roma) ed organizzata dalla società ASD PRO BIKE RIDING TIME, nonché per aver inoltrata, il giorno 03 giugno 2019, alla FCI domanda di tesseramento in cui, mendacemente, ha dichiarato di non essere mai stato sanzionato e/o squalificato “per doping”, condizione quest’ultima che è impeditiva per il tesseramento nella categoria richiesta ai sensi delle norme vigenti in materia.
– il tesserato Alessandro Tino, quale Presidente della Mitchumm Team, per aver omesso ogni controllo al fine di poter evitare il tesseramento quale Master 2 del richiedente Mauro Santambrogio giusta l’istanza inoltrata il giorno 03 giugno 2019 alla FCI e nella quale, mendacemente lo stesso richiedente ha dichiarato di non esser stato mai sanzionato e/o squalificato “per doping”, condizione quest’ultima che è impeditiva per il tesseramento nella categoria richiesta ai sensi delle norme vigenti in materia.
– l’ASD MITCHUMM TEAM risponde a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 1 comma 8 del RG della FCI
NOMINATO relatore l’Avv. Elisabetta Antonini che espone i fatti oggetto del procedimento nei confronti dei tesserati Mauro Santambrogio, Alessandro Tino e l’ASD MITCHUMM TEAM così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata
PRESENTE per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella
Preliminarmente la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 Regolamento di giustizia federale per i tesserati Mauro Santambrogio, Alessandro Tino e l’ASD MITCHUMM TEAM. A questo punto il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale I Sezione,
reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le seguenti sanzioni concordate:
- ammonizione per il tesserato Alessandro Tino
- squalifica pari a mesi 3 (tre) e ammenda di € 500,00 per il Sig. Mauro Santambrogio
- censura con ammenda pari ad € 500,00 per l’ASD MITCHUMM
Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo fra le parti.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi