1^ sezione – Procedimento RG 3/26

Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

Avv. Patrich Rabaini – Presidente

Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

Avv. Mattia Cornazzani – Giudice

con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 3/26 R.G. Trib. a carico del sig. Citracca Angelo, in qualità di team manager della società Vini Zabù Brado KTM, difeso e rappresentato dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e del Sig. Scinto Luca, in qualità di direttore sportivo della società Vini Zabù Brado KTM, difeso e rappresentato dall’Avv. Marco Danilo Cecconi, chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari nelle loro rispettivo qualità:

  • art. 4, comma 2, Statuto Federale (lealtà sportiva);
  • art. 4, comma 11, Statuto Federale (osservanza del Codice di Comportamento Etico Sportivo del CONI);
  • artt. , comma 3, 6, commi 2 e 3, 7, commi 2 e 6, Codice Etico Federale (rispetto delle leggi dello Stato, lealtà, integrità, onestà, rigore morale anche al fine della tutela dell’immagine della Federazione);
  • art. 1 Regolamento di Giustizia Federale (rettitudine e correttezza morale);

per avere posto in essere, nel più ampio quadro relativo al fenomeno del doping (estraneo alle competenze di questa Procura Federale) secondo le imputazioni per quali è stata esercitata l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio in data 6 aprile 2024, le seguenti condotte, definite in ambito giornalistico-sportivo come “paga per correre”:

  • In concorso tra loro, costretto l’atleta professionista Luca Wackermann ad accettare la restituzione dello stipendio contrattualmente dovuto che gli sarebbe stato pagato nel corso della stagione agonistica nonché ad anticipare l’importo di euro 10.000,00 a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del contratto, con la minaccia consistita nel prospettare a tale atleta, privo di lavoro, la mancata sottoscrizione del contratto e comunque di non farlo partecipare alle gare (capo n. 1 dell’imputazione ai sensi dell’art. 629 c.p. estorsione – in Lamporecchio, dal 19 ottobre 2019 all’ottobre 2020);
  • In concorso tra loro, costretto l’atleta professionista James Adriano Mitri a pagare il costo dell’alloggio alberghiero per l’importo di euro 1.000,00 nonostante si trattasse di soggiorno per causa di lavoro, minacciandolo che se non avesse pagato sarebbe stato escluso dalla partecipazione alle gare e non gli sarebbe stato rinnovato il contratto (capo n. 3 dell’imputazione ai sensi dell’art. 629 c.p. estorsione – in Lamporecchio nel settembre 2020);
  • In concorso tra loro, minacciato Ilaria Ingrao, convivente more uxorio dell’atleta professionista Luca Wackermann, di rivelare notizie compromettenti e di denunziare quest’ultimo, a causa del ritrovamento nella sua valigia di sostanze dopanti, allo scopo scattando fotografie oggetto di prospettata pubblica rivelazione, al fine di richiedere alla predetta Ilaria Ingrao la somma di euro 6.843,04, pari agli stipendi già pagati (capo n. 4 dell’imputazione ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. tentativo di estorsione – in Lamporecchio nel dicembre 2020);
  • Il solo Citracca (concorrendo con Davide Del Sarto), minacciato gli atleti professionisti Matteo De Bonis e Tommaso De Bonis di esercitare la clausola rescissoria del contratto e l’esclusione dalle gare, al fine di farsi consegnare la somma di euro 50.000,00 for il rinnovo del contratto e di euro 5.000,00 per il rinnovo della licenza UCI (capo n. 7 dell’imputazione ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. tentativo di estorsione- in Lamporecchio fino al marzo 2021);

quanto sopra in violazione dei doveri di:

  • rispetto delle leggi dello Stato;
  • lealtà sportiva, integrità, onestà, rigore morale e rettitudine;
  • tutela dell’immagine della Federazione;
  • di cui alle sopra citate disposizioni.

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale I Sezione

definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 3/26 R.G. Trib., visti gli artt. 43 e 49 del Regolamento di Giustizia Federale, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti Sigg.ri Luca Scinto e Angelo Citracca, in ordine agli addebiti loro ascritti nei capi di incolpazione, applica per ciascuno la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) oltre ad € 5.000,00 di ammenda, con decorrenza dal 5 giugno 2026 e sino al 5 giugno 2031.

Visto l’art. 43 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale fissa in giorni 10 (dieci) il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Roma, 5 giugno 2026

 

Il Presidente

Avv. Patrich Rabaini

N.° 4 del 2026

5 Giugno, 2026

1^ sezione - Procedimento RG 3/26

Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

Avv. Patrich Rabaini – Presidente

Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

Avv. Mattia Cornazzani - Giudice

con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 3/26 R.G. Trib. a carico del sig. Citracca Angelo, in qualità di team manager della società Vini Zabù Brado KTM, difeso e rappresentato dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e del Sig. Scinto Luca, in qualità di direttore sportivo della società Vini Zabù Brado KTM, difeso e rappresentato dall’Avv. Marco Danilo Cecconi, chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari nelle loro rispettivo qualità:

  • art. 4, comma 2, Statuto Federale (lealtà sportiva);
  • art. 4, comma 11, Statuto Federale (osservanza del Codice di Comportamento Etico Sportivo del CONI);
  • artt. , comma 3, 6, commi 2 e 3, 7, commi 2 e 6, Codice Etico Federale (rispetto delle leggi dello Stato, lealtà, integrità, onestà, rigore morale anche al fine della tutela dell'immagine della Federazione);
  • art. 1 Regolamento di Giustizia Federale (rettitudine e correttezza morale);

per avere posto in essere, nel più ampio quadro relativo al fenomeno del doping (estraneo alle competenze di questa Procura Federale) secondo le imputazioni per quali è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio in data 6 aprile 2024, le seguenti condotte, definite in ambito giornalistico-sportivo come "paga per correre":

  • In concorso tra loro, costretto l'atleta professionista Luca Wackermann ad accettare la restituzione dello stipendio contrattualmente dovuto che gli sarebbe stato pagato nel corso della stagione agonistica nonché ad anticipare l'importo di euro 10.000,00 a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del contratto, con la minaccia consistita nel prospettare a tale atleta, privo di lavoro, la mancata sottoscrizione del contratto e comunque di non farlo partecipare alle gare (capo n. 1 dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 c.p. estorsione - in Lamporecchio, dal 19 ottobre 2019 all'ottobre 2020);
  • In concorso tra loro, costretto l'atleta professionista James Adriano Mitri a pagare il costo dell'alloggio alberghiero per l'importo di euro 1.000,00 nonostante si trattasse di soggiorno per causa di lavoro, minacciandolo che se non avesse pagato sarebbe stato escluso dalla partecipazione alle gare e non gli sarebbe stato rinnovato il contratto (capo n. 3 dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 c.p. estorsione - in Lamporecchio nel settembre 2020);
  • In concorso tra loro, minacciato Ilaria Ingrao, convivente more uxorio dell'atleta professionista Luca Wackermann, di rivelare notizie compromettenti e di denunziare quest'ultimo, a causa del ritrovamento nella sua valigia di sostanze dopanti, allo scopo scattando fotografie oggetto di prospettata pubblica rivelazione, al fine di richiedere alla predetta Ilaria Ingrao la somma di euro 6.843,04, pari agli stipendi già pagati (capo n. 4 dell'imputazione ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. tentativo di estorsione - in Lamporecchio nel dicembre 2020);
  • Il solo Citracca (concorrendo con Davide Del Sarto), minacciato gli atleti professionisti Matteo De Bonis e Tommaso De Bonis di esercitare la clausola rescissoria del contratto e l'esclusione dalle gare, al fine di farsi consegnare la somma di euro 50.000,00 for il rinnovo del contratto e di euro 5.000,00 per il rinnovo della licenza UCI (capo n. 7 dell'imputazione ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. tentativo di estorsione- in Lamporecchio fino al marzo 2021);

quanto sopra in violazione dei doveri di:

  • rispetto delle leggi dello Stato;
  • lealtà sportiva, integrità, onestà, rigore morale e rettitudine;
  • tutela dell'immagine della Federazione;
  • di cui alle sopra citate disposizioni.

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale I Sezione

definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 3/26 R.G. Trib., visti gli artt. 43 e 49 del Regolamento di Giustizia Federale, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti Sigg.ri Luca Scinto e Angelo Citracca, in ordine agli addebiti loro ascritti nei capi di incolpazione, applica per ciascuno la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) oltre ad € 5.000,00 di ammenda, con decorrenza dal 5 giugno 2026 e sino al 5 giugno 2031.

Visto l’art. 43 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale fissa in giorni 10 (dieci) il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Roma, 5 giugno 2026

 

Il Presidente

Avv. Patrich Rabaini

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