Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
Avv. Patrich Rabaini – Presidente
Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore
Avv. Carlo Carpanelli – Giudice
con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 2/26 R.G. Trib. a carico del sig. Riccardo Moret, corrente in Località La Cure 14, 11020 Saint Christophe (AO), nella propria qualità di organizzatore della gara “Giro della Valle d’Aosta 2025”, del sig. Filippo Borrione, Via Quintino Sella 88, 13855 Valdengo (BI), nella propria qualità di direttore di corsa e responsabile della sicurezza con riferimento alla gara “Giro della Valle d’Aosta 2025”, entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall’Avv. Pietro Giovanardi del Foro di Milano, nonché la Società Ciclistica Valdostana, presso il sig. Luciano Vierin, Via Cavour 19, 10060 Virle Piemonte (TO) per responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 8 lettera b) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
Violazione dell’art. 1 del regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (in violazione, tra l’altro, con specifico riferimento agli obblighi del Direttore di Corsa, agli artt. 58, 97, 99 e 106 del Regolamento Tecnico Settore Strada, come da ultimo modificato con delibera del C.F. del 21.12.2024 e Comunicato n. 1 del 10.01.2025 del Settore Strada);
per avere, in occasione della manifestazione ciclistica Giro della Valle d’Aosta 2025, durante la quale, in data 16.07.2025, intorno alle ore 15.50, sulla Strada Regionale della Valle d’Aosta n. 10, all’altezza del civico n. 31, nella frazione Torin del comune di Pontey (AO), l’atleta Samuele Privitera, che si trovava tra le prime posizioni del gruppo dei ciclisti, superando ad elevata velocità un dosso dissuasore di velocità, perdeva il controllo della propria bicicletta e rovinava sull’asfalto, urtando violentemente il capo contro la ringhiera metallica che delimitava la fermata dell’autobus e quella del civico n. 31 dell’altezza di circa 1,05 metri, così subendo un gravissimo politraumatismo che ne determinava il decesso, constatato alle ore 16.50 del medesimo giorno, omesso di prevedere:
– protezioni precauzionali a ridosso della ringhiera metallica costituente il punto d’urto;
– segnalazioni del dosso dissuasore;
in violazione:
– del generale dovere di correttezza nello svolgimento dell’attività sportiva e di rispetto di tutte le norme federali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza degli atleti tesserati;
– dello specifico dovere, come espressamente previsto – tra l’altro a carico del Direttore di Corsa – della previa individuazione di pericoli per i concorrenti, di approntare una struttura organizzativa capace di realizzare le misure tecniche e di sicurezza per l’intero percorso di gara, sin dal luogo di raduno e di partenza sino alla linea d’arrivo, della comunicazione di eventuali pericoli lungo il percorso ai responsabili delle squadre ed ai concorrenti con indicazione di ubicazione e tipologia, della predisposizione di adeguate segnalazioni dei punti pericolosi (mediante cartelli o personale munito di segni di riconoscimento) e di idonee misure di protezione, tutte prescrizioni contenute – inter alia – negli artt. 58, 97, 99 e 106 del Regolamento Tecnico del Settore Strada, nonché nel caso in esame nella autorizzazione della gara emessa dal Presidente della Regione Valle d’Aosta;
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Federale I Sezione
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2/2026 R.G. Trib., visto l’art. 43 del Regolamento di Giustizia Federale assolve Borrione Filippo e Moret Riccardo dalle incolpazioni discipli2nari loro ascritte perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 43 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale fissa in giorni 10 (dieci) il termine per il deposito delle motivazioni.
Roma, 05 maggio 2026
L’Estensore
Avv. Mattia Cornazzani
Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini