Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Patrich Rabaini – Presidente
– Avv. Carlo Carpanelli – Giudice
– Avv. Mattia Cornazzani โ Giudice Relatore
con lโassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al Nยฐ 02/25 R.G. Trib. a carico di Rodolfo Gambacciani, nato a Sesto Fiorentino il 24/02/1951, chiamato a rispondere della violazione disciplinare di seguito riportata:
- Violazione dellโart. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione allโart. 58 del Regolamento Tecnicoย dellโAttivitร Agonistica degli Atleti Dilettanti su Strada e del provvedimento autorizzativo n. 107 del 3 agosto 2018 della Provincia di Pistoia, poichรฉ, nella sua qualitร di direttore di gara nominato in relazione alla gara ciclistica 72ยฐ Firenze โ Mare, in cooperazione con il sig. Ristori Gian Paolo (deceduto) Presidente pro tempore della societร organizzatrice A.S.D. Aurora, per colpa consistita nellโomettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo allโorganizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61 + 500, nรฉ prescrivendo di segnalare il pericolo presente sul percorso con adeguati segnali e/o con addetti alla gara โ e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolositร dello specifico segmento del percorso โ cagionava la morte del sig. Antonelli Michael che, durante la gara, mentre percorreva la S.R. 66 Modenese in direzione San Marcello Pistoiese, allโaltezza del km 61 + 500 era coinvolto in uno scontro con altri tre ciclisti, cui conseguiva la sua caduta nella scarpata oltre il margine destro della carreggiata , in un tratto privo di alcuna barriera stradale. A seguito della caduta, il giovane ciclista era dapprima ricoverato in prognosi riservata per <<politrauma da incidente sportivo con trauma cranico grave, contusioni e lacerazioni polmonari, della sinfisi pubica>> e decedeva in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars โ CoV โ 2 intervenuta in <<soggetto gravemente politraumatizzato giacente in condizione di stato vegetativo/dubbio di minima coscienza da oltre due anni>>; evento derivato con nesso di causa diretto ed esclusivo dal sinistro occorso in data 15 agosto 2018โ.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli atti del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.
Svolgimento del processo
Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nellโambito del procedimento 1/25 Reg. Ind. FCI (aperto a seguito della acquisizione di segnalazione pervenutaย in data 13 gennaio 2025), la Procura Federale esercitava lโazione disciplinare nei confronti del tesserato Rodolfo Gambacciani, per lโaccertamento della violazione e della conseguente responsabilitร del deferito sulle contestazioni ut supra elevate, con espresso e testuale richiamo allโatto di deferimento, notificato e noto alle parti, allโesito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla Procura Federaleย in relazione a quanto occorso in data 15 agosto 2018, nellโambito della gara 72ยฐ Firenze โ Mare, occasione in cui il giovane corridore Michael Antonelli veniva coinvolto in un tragico incidente che gli procurava gravissime lesioni, alle quali subentrava decesso in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria da Virus Sars โ Cov โ 2.
Al tesserato Rodolfo Gambacciani la Procura Federale contesta, la violazione dellโart. 1 RGF e, in particolare il mancato rispetto delle norme delle norme cautelari preposte alla tutela della sicurezza dei ciclisti nello svolgimento della competizione sportiva, come esaustivamente dettagliato nellโatto di deferimento.
Agli atti del procedimento risultano acquisite plurime fonti di prova ed in particolare gli atti del procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Pistoia conclusosi con la Sentenza di condanna a carico degli imputati, gli atti tutti e le produzioni documentali autorizzate alle parti.
Il Presidente del Tribunale disponeva con proprio decreto la fissazione dellโudienza per il giorno 5 giugno 2025.
Allโudienza Collegiale del 5 giugno 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:
– per lโUfficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonchรฉ il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– sono presenti lโAvv. Massimo Rosso per la difesa, altresรฌ personalmente il deferito sig. Rodolfo Gambacciani.
Il Presidente dร la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per lโU.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede allโillustrazione dellโatto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando lโesito degli atti di indagine.
In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilitร del deferito, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Rodolfo Gambacciani la sanzione di mesi 12 di inibizione. Chiede altresรฌ di produrre copia integrale della Sentenza n. 1838/2024 del Tribunale di Pistoia.
La difesa del sig. Gambacciani, presente in udienza, preliminarmente eccepisce la prescrizione dellโazione disciplinare e chiede pronunciarsi in ogni caso lโassoluzione del deferito da ogni addebito disciplinare. Contesta lโacquisizione in della sentenza di primo grado in quanto non definitiva e chiede di essere autorizzato alla produzione dellโatto di appello avverso la predetta sentenza, a firma dellโAvv. Venturelli.
Il deferito, presente personalmente, chiede di essere autorizzato al deposito di dichiarazioni scritte.
Il Tribunale autorizza le produzioni documentali richieste dalle parti e, ritenuta la necessitร , rinvia il procedimento alla successiva udienza del 18 luglio 2025, ore 10:30, assegnando termine sino al 7 luglio 2025 alla Procura Federale per repliche e successivo termine sino al 10 luglio 2025 alla difesa per contro deduzioni.
Le parti, rispettivamente, facevano pervenire le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.
Allโudienza del 18 luglio 2025 con lโassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per lโU.P.F. il Procuratore Aggiunto Federale Avv. Ida Blasi e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonchรฉ lโAvv. Massimo Rosso per la difesa. Le parti si richiamano alle repliche in atti.
Motivi della decisione
Allโesito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale Federale statuisce quanto di seguito.
- In via preliminare. Sullโeccezione di prescrizione dellโazione disciplinare
Il Tribunale ritiene di dover affrontare in via preliminare lโeccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dellโincolpato, la quale sia allโudienza del 5 giugno 2025, sia nella successiva memoria autorizzata di replica, eccepisce che gli elementi per formulare un eventuale giudizio di responsabilitร disciplinare sarebbero stati giร nella disponibilitร della Procura Federale al tempo dellโapertura del fascicolo n. 11/2021, conclusosi con unโarchiviazione.
Secondo tale impostazione, lโintervenuta Sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 1838/2024 del 13 dicembre 2024, peraltro sub judice in quanto oggetto di gravame, non apporterebbe โnuovi fatti o circostanze rilevantiโ ai sensi dellโart. 63 comma 6 RGF.
Ex adverso deduce la Procura Federale in seno alle proprie repliche autorizzate, evidenziando come sino alla data del 13 gennaio 2025, giorno in cui perveniva allโufficio la segnalazione circa la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo grado a carico dellโodierno incolpato, nessuna comunicazione era pervenuta dallโAutoritร giudiziaria ordinaria con riferimento allโiniziale archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose nรฉ, dopo il decesso del giovane Antonelli, con riferimento alla riapertura del procedimento penale ed al successivo rinvio a giudizio degli indagati, tra cui il Gambacciani.
Ritiene lโintestato Collegio che lโazione disciplinare non sia prescritta e possa, dunque, dirsi tempestivamente e correttamente esercitata da parte della Procura Federale, per le seguenti ragioni.
Per quanto in questa sede rileva, lโart. 63 comma 6 RGF prescrive che โDopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini puรฒ essere disposta dโufficio nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenzaโ.
ร, pertanto, allโapprezzamento della novitร dei fatti od alla rilevanza delle circostanze prima ignoti alla Procura Federale, che deve essere valutato il principio di applicazione della deroga in commento.
In proposito, deve essere rilevato che โ al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare โ la mancata ostensione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Pistoia in favore della Procura Federale allora istante รจ un fatto notorio, non oggetto di contestazione; dunque, sotto il profilo della โnovitร โ dei fatti, lโaccesso agli atti e documenti del procedimento penale โ dapprima negato โ ben puรฒ costituire, ad avviso di questo Tribunale, un fatto nuovo di per sรฉ da solo idoneo allโapplicazione della deroga consentita dallโart. 63 comma 6 RGF.
Non solo; ancorchรจ il giudizio positivo circa la sussistenza dellโelemento della novitร possa ritenersi, da solo sufficiente, a convalidare lโoperato della Procura Federale, si rileva altresรฌ che il risultato interpretativo non sarebbe cambiato a seguito dellโindagine circa la sussistenza del requisito di rilevanza delle circostanze ora emerse e prima ignote. A tale proposito sarebbe illogico, ad avviso di questo Tribunale, escludere aprioristicamente la rilevanza delle risultanze emerse allโesito dellโistruttoria dibattimentale in sede penale ai fini della valutazione del disvalore disciplinare della condotta dellโincolpato. In vero, se รจ per un verso incontestabile che, al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare, i rilievi dellโistruttoria dibattimentale penale nemmeno esistevano, in quanto sopraggiunti in epoca successiva allโarchiviazione; per altro verso deve valutarsi positivamente che le dichiarazioni dei testimoni, le perizie e, piรน in generale, tutto il complesso della documentazione prodotta ed acquisita nel dibattimento penale possano costituire elementi dotati di indubbia rilevanza in quanto del tutto idonei a consentire alla Procura Federale di procedere ad una rinnovata e piรน circostanziata valutazione della vicenda, prima non possibile alle medesime condizioni, per lโapprezzamento rilevanza disciplinare della condotta ascritta allโincolpato.
Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, non puรฒ essere privato di pregio il complesso dei dati e delle informazioni che emergono dallโistruttoria dibattimentale celebrata nella sede penale, che oltre a rientrare nel parametro di โnovitร โ richiesto dalla norma, ne integrano appieno anche il requisito di โrilevanzaโ.
- Sulla responsabilitร disciplinare dellโincolpato
La difesa dellโincolpato ritiene che non sussistano, nel caso in esame, profili di responsabilitร da ascrivere al sig. Gambacciani, direttore della corsa poichรฉ, nella causazione dellโevento che ha comportato tragiche conseguenze per il giovane Antonelli, sono occorse plurime concause, di diversa natura, che complessivamente considerate varrebbero a spezzare il legame di causalitร tra le azioni/omissioni dellโincolpato e lโevento/conseguenza costituito dallโincidente occorso al corridore, poi deceduto.
Tra queste, la difesa evidenzia che lโAntonelli, anche a causa dellโeccessiva velocitร avesse commesso un errore nellโimpostazione della traiettoria di curva e, ulteriormente, lโimprevedibile circostanza che, appena pochi istanti prima dellโavvento dello sfortunato ciclista, altri corridori fossero caduti e stessero, in quel momento, ingombrando la sede stradale, al punto da rendere per lโAntonelli obbligata, quella manovra che gli si รจ, poi, rivelata fatale.
Il tutto, secondo la difesa, sarebbe poi occorso in un tratto di strada (mai) stato valutato in termini di pericolositร intrinseca ex ante, nemmeno nelle precedenti e successive edizioni della โFirenze โ Mareโ e che sulla base di ciรฒ ben potesse ritenersi sufficiente, se non addirittura prudente, quanto predisposto dallโorganizzatore per avvertire di corridori allโinizio del tratto di discesa. La pericolositร , dunque, sarebbe maturata solo successivamente ad ogni possibile valutazione di carattere preventivo sulla sicurezza del percorso, al sopraggiungere di elementi incidentali imprevedibili, inevitabili e del tutto indipendenti dalla cautela che avrebbe comunque potuto adottare il direttore della corsa, per garantire lโassenza di pericolo per i ciclisti partecipanti alla manifestazione.
Richiama, a tal proposito, la difesa plurime sentenze della Corte di legittimitร sulla cd. concretizzazione del rischio, allo scopo di corroborare la tesi secondo cui la titolaritร della posizione di garanzia in capo allโincolpato, non possa ex se determinare una automatica attribuzione della responsabilitร , dovendo invece essere accertato, ai fini della colpevolezza, che la violazione di un presidio cautelare da parte del garante abbia effettivamente incrementato, in termini di prevedibilitร (e conseguentemente di evitabilitร ) il rischio che la regola violata avrebbe specificatamente preteso di prevenire od evitare.
La Procura Federale richiama ex adverso nei propri atti quelli che, secondo lโimpostazione propugnata, costituirebbero i plurimi elementi probatori a conforto dellโaccertata violazione delle norme regolamentari specificamente individuate nellโatto di deferimento, rilevando peraltro come la regola di giudizio tipica del processo penale sia ben piรน rigorosa rispetto a quella propria della sede disciplinare sportiva, poichรฉ in tale ambito apparirebbe sufficiente che il complesso indiziario possa limitarsi a varcare la soglia della piรน semplice valutazione in termini di probabilitร mediante piรน elementi gravi, precisi e concordanti โ insieme tra loro idonei ad offrire una ragionevole certezza sullโascrivibilitร della condotta allโincolpato – senza con ciรฒ doversi spingere sino al piรน distante e garantista principio di colpevolezza โal di lร di ogni ragionevole dubbioโ.
Il Tribunale ritiene accertata la responsabilitร disciplinare dellโincolpato, per quanto di seguito.
Il Direttore di Gara, secondo i regolamenti federali ha la responsabilitร di sovrintendere e garantire il corretto svolgimento delle competizioni ciclistiche, sia a livello agonistico che promozionale, assicurando il rispetto delle norme e dello spirito sportivo. In pratica, il Direttore di Gara funge da garante tecnico-disciplinare, applicando le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni della FCI.
ย A costui, in concerto con lโorganizzatore dellโevento sportivo, incombono le responsabilitร inerenti la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e lโincolumitร di gareggianti e spettatori, nel rispetto delle norme generali di prudenza e normale diligenza, allo scopo di scongiurare il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumitร . Al contempo, la caratura e la specificitร delle norme preventive e comportamentali cui deve conformarsi il soggetto titolare di una posizione di garanzia, รจ incrementata allorquando siano maggiori i rischi, intrinsechi alla disciplina sportiva praticata ed alla natura della gara, le condizioni dei luoghi, ovvero per la presenza piรน o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti; di talchรฉ lโadozione di tali misure protettive dovrร essere piรน attenta e scrupolosa [Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilitร dellโorganizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, pag. 3 e ss.].
Nellโatto di deferimento, la Procura Federale contesta allโincolpato incaricato della direzione della gara la colpa, tra lโaltro, โโฆ consistita nellโomettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo allโorganizzatore della corsa di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61+500 โฆ tratto privo di alcuna barriera stradale e nella sua qualitร di direttore di garaโ.
ร circostanza nota, pacifica e non contestata, in quanto risultante dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento, che il tratto di strada in cui avviene il tragico evento sia caratterizzato da un rettilineo in discesa, nel senso di percorrenza della competizione, prima di una semicurva verso sinistra che accentua il restringimento dellโangolo nella fase finale del tratto curvilineo. Ai margini della carreggiata, รจ constatata la presenza di un muretto di contenimento e di un guard rail, tra loro interrotti da un intervallo di circa 28 m privo di barriere stradali e prospicente alla scarpata in cui รจ caduto il giovane ciclista Antonelli.
Fermo restando che di tutte le altre norme di condotta ascrivibili al direttore di gara ed allโorganizzatore della corsa ben possa essere accertato il rispetto, codesto Tribunale ritiene che la responsabilitร disciplinare, nel caso di specie, possa essere ascritta al direttore di gara per non aver prescritto allโorganizzatore della corsa di approntare una barriera protettiva provvisoria per quel tratto di strada, pari a circa 28 metri di lunghezza, in corrispondenza di una semicurva prospicente ad una scarpata.
Se, per un verso, come rilevano nelle conclusioni peritali rassegnate nel dibattimento penale i tecnici incaricati dalla difesa, non si puรฒ escludere che โ per la dinamica accertata dal sinistro โ il ciclista avrebbe comunque superato la barriera temporaneamente predisposta; nรฉ altrettanto puรฒ escludersi, per altro verso, che la presenza di una protezione temporanea avrebbe potuto avere una finalitร di presidio, tale da poter intervenire sulla dinamica della caduta, che si sarebbe forse comunque verificata, senza tuttavia potersi escludere oggi che le conseguenze per il ciclista avrebbero potuto essere anche differenti e, auspicabilmente, per lui meno gravi.
Nemmeno puรฒ escludersi che la presenza di una barriera protettiva, percepibile agli occhi del corridore anche anticipatamente, seppur di pochi istanti, avrebbe potuto consentire allo stesso di affrontare il tratto di strada con maggiore avvedutezza e di compiere le manovre di ingresso alla curva con una diversa consapevolezza, benchรจ si trovasse nelle fasi concitate di un tratto veloce in discesa nellโambito di una competizione sportiva.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale ritiene accertata la responsabilitร disciplinare dellโincolpato, essendo sufficiente a tale scopo lโesito positivo di una valutazione di tipo probabilistico, ancorchรจ effettuata ex post, tuttavia in presenza di un quadro indiziario sufficiente e coerente al punto da rendere piรน verosimile la colpevolezza che lโinnocenza del soggetto sottoposto a giudizio.
Come osservato dalla Procura Federale, nel contesto sportivo disciplinare non รจ richiesta la prova โoltre ogni ragionevole dubbioโ (tipica del processo penale), essendo sufficiente che la responsabilitร dellโincolpato risulti, in termini di mera probabilitร , quando a fronte dellโazione/omissione contestatagli, sussistano plurimi elementi di conforto alla sussistenza della violazione disciplinare, correlati tra loro da coerenza logica e razionale.
In ragione di tale espresso principio, deve respingersi la tesi difensiva secondo cui la condotta osservata dallโincolpato andrebbe esente da responsabilitร in quanto, anche nella diversa ipotesi in cui lโincolpato avesse osservato le prescrizioni cautelari di cui gli si addebita la violazione, lโevento si sarebbe comunque verificato e, per tale ragione, lโevento dannoso non costituirebbe โ a fini dellโaccertamento della sua responsabilitร โ la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata tendeva ad evitare.
- Sul quantum della sanzione
Senza soluzione di continuitร con le motivazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.
In primo luogo poichรฉ al direttore di corsa puรฒ essere contestato, come รจ avvenuto in questa sede, il non aver impedito lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza per gli atleti; tuttavia vโรจ da considerare che questโultimo non รจ il solo soggetto preposto al presidio della sicurezza della competizione sportiva essendo, in vero, lโorganizzatore della competizione sportiva il soggetto posto al vertice apicale della catena di responsabilitร sub specie correlate alla sicurezza dellโevento.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno dare rilevanza alla condotta processuale dellโincolpato e, in particolare, alle dichiarazioni scritte da questโultimo depositate allโudienza del 5 giugno 2025, che costituiscono un rilievo tangibile circa la consapevolezza dellโincolpato in punto alle peculiaritร del ruolo dallo stesso ricoperto, alla gravitร di quanto occorso ed alla credibile partecipazione del medesimo al dolore per quanto accaduto.
Da ultimo, poi, va tenuta nella giusta considerazione lโincensuratezza dellโincolpato il quale nella sua lunga carriera di Direttore di Corsa non รจ mai stato destinatario di sanzioni disciplinari. Circostanza, questโultima, che valutata unitamente al comportamento processuale tenuto dal Gambacciani, il quale non ha inteso sottrarsi al giudizio di questo Tribunale, ma anzi si รจ presentato allโudienza ed ha fornito la propria versione dei fatti in prospettiva collaborativa, non puรฒ che influire positivamente nella corretta quantificazione della pena da infliggere in concreto.
Per le su esposte ragioni, deve essere affermata la responsabilitร disciplinare dellโincolpato Gambacciani Rodolfo, con assorbimento al decisum di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti, per difetto sopravvenuto di interesse stante la pronuncia sulla ragione assorbente.
PQM
Il Tribunale Federale Iยฐ Sezione, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. rg 2/25, ritenuta la responsabilitร disciplinare dellโincolpato commina al Sig. Gambacciani Rodolfo per i fatti a lui ascritti la sanzione disciplinare della inibizione per mesi otto e giorni quindici, con decorrenza dal 18 luglio 2025 e fino al 02 aprile 2026.
Motivazioni depositate contestualmente al dispositivo.
Roma, 18 luglio 2025
Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini
LโEstensore
Avv. Mattia Cornazzani