1^ Sezione – Procedimento RG 2/25

    Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Patrich Rabaini – Presidente

    – Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

    – Avv. Mattia Cornazzani โ€“ Giudice Relatore

    con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al Nยฐ 02/25 R.G. Trib. a carico di Rodolfo Gambacciani, nato a Sesto Fiorentino il 24/02/1951, chiamato a rispondere della violazione disciplinare di seguito riportata:

    1. Violazione dellโ€™art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione allโ€™art. 58 del Regolamento Tecnicoย  dellโ€™Attivitร  Agonistica degli Atleti Dilettanti su Strada e del provvedimento autorizzativo n. 107 del 3 agosto 2018 della Provincia di Pistoia, poichรฉ, nella sua qualitร  di direttore di gara nominato in relazione alla gara ciclistica 72ยฐ Firenze โ€“ Mare, in cooperazione con il sig. Ristori Gian Paolo (deceduto) Presidente pro tempore della societร  organizzatrice A.S.D. Aurora, per colpa consistita nellโ€™omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo allโ€™organizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61 + 500, nรฉ prescrivendo di segnalare il pericolo presente sul percorso con adeguati segnali e/o con addetti alla gara โ€“ e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolositร  dello specifico segmento del percorso โ€“ cagionava la morte del sig. Antonelli Michael che, durante la gara, mentre percorreva la S.R. 66 Modenese in direzione San Marcello Pistoiese, allโ€™altezza del km 61 + 500 era coinvolto in uno scontro con altri tre ciclisti, cui conseguiva la sua caduta nella scarpata oltre il margine destro della carreggiata , in un tratto privo di alcuna barriera stradale. A seguito della caduta, il giovane ciclista era dapprima ricoverato in prognosi riservata per <<politrauma da incidente sportivo con trauma cranico grave, contusioni e lacerazioni polmonari, della sinfisi pubica>> e decedeva in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars โ€“ CoV โ€“ 2 intervenuta in <<soggetto gravemente politraumatizzato giacente in condizione di stato vegetativo/dubbio di minima coscienza da oltre due anni>>; evento derivato con nesso di causa diretto ed esclusivo dal sinistro occorso in data 15 agosto 2018โ€.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli atti del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.

    Svolgimento del processo

    Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nellโ€™ambito del procedimento 1/25 Reg. Ind. FCI (aperto a seguito della acquisizione di segnalazione pervenutaย  in data 13 gennaio 2025), la Procura Federale esercitava lโ€™azione disciplinare nei confronti del tesserato Rodolfo Gambacciani, per lโ€™accertamento della violazione e della conseguente responsabilitร  del deferito sulle contestazioni ut supra elevate, con espresso e testuale richiamo allโ€™atto di deferimento, notificato e noto alle parti, allโ€™esito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla Procura Federaleย  in relazione a quanto occorso in data 15 agosto 2018, nellโ€™ambito della gara 72ยฐ Firenze โ€“ Mare, occasione in cui il giovane corridore Michael Antonelli veniva coinvolto in un tragico incidente che gli procurava gravissime lesioni, alle quali subentrava decesso in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria da Virus Sars โ€“ Cov โ€“ 2.

    Al tesserato Rodolfo Gambacciani la Procura Federale contesta, la violazione dellโ€™art. 1 RGF e, in particolare il mancato rispetto delle norme delle norme cautelari preposte alla tutela della sicurezza dei ciclisti nello svolgimento della competizione sportiva, come esaustivamente dettagliato nellโ€™atto di deferimento.

    Agli atti del procedimento risultano acquisite plurime fonti di prova ed in particolare gli atti del procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Pistoia conclusosi con la Sentenza di condanna a carico degli imputati, gli atti tutti e le produzioni documentali autorizzate alle parti.

    Il Presidente del Tribunale disponeva con proprio decreto la fissazione dellโ€™udienza per il giorno 5 giugno 2025.

    Allโ€™udienza Collegiale del 5 giugno 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:

    – per lโ€™Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonchรฉ il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

    – sono presenti lโ€™Avv. Massimo Rosso per la difesa, altresรฌ personalmente il deferito sig. Rodolfo Gambacciani.

    Il Presidente dร  la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

    Per lโ€™U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede allโ€™illustrazione dellโ€™atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando lโ€™esito degli atti di indagine.

    In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilitร  del deferito, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Rodolfo Gambacciani la sanzione di mesi 12 di inibizione. Chiede altresรฌ di produrre copia integrale della Sentenza n. 1838/2024 del Tribunale di Pistoia.

    La difesa del sig. Gambacciani, presente in udienza, preliminarmente eccepisce la prescrizione dellโ€™azione disciplinare e chiede pronunciarsi in ogni caso lโ€™assoluzione del deferito da ogni addebito disciplinare. Contesta lโ€™acquisizione in della sentenza di primo grado in quanto non definitiva e chiede di essere autorizzato alla produzione dellโ€™atto di appello avverso la predetta sentenza, a firma dellโ€™Avv. Venturelli.

    Il deferito, presente personalmente, chiede di essere autorizzato al deposito di dichiarazioni scritte.

    Il Tribunale autorizza le produzioni documentali richieste dalle parti e, ritenuta la necessitร , rinvia il procedimento alla successiva udienza del 18 luglio 2025, ore 10:30, assegnando termine sino al 7 luglio 2025 alla Procura Federale per repliche e successivo termine sino al 10 luglio 2025 alla difesa per contro deduzioni.

    Le parti, rispettivamente, facevano pervenire le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.

    Allโ€™udienza del 18 luglio 2025 con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per lโ€™U.P.F. il Procuratore Aggiunto Federale Avv. Ida Blasi e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonchรฉ lโ€™Avv. Massimo Rosso per la difesa. Le parti si richiamano alle repliche in atti.

    Motivi della decisione

    Allโ€™esito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale Federale statuisce quanto di seguito.

     

    1. In via preliminare. Sullโ€™eccezione di prescrizione dellโ€™azione disciplinare

    Il Tribunale ritiene di dover affrontare in via preliminare lโ€™eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dellโ€™incolpato, la quale sia allโ€™udienza del 5 giugno 2025, sia nella successiva memoria autorizzata di replica, eccepisce che gli elementi per formulare un eventuale giudizio di responsabilitร  disciplinare sarebbero stati giร  nella disponibilitร  della Procura Federale al tempo dellโ€™apertura del fascicolo n. 11/2021, conclusosi con unโ€™archiviazione.

    Secondo tale impostazione, lโ€™intervenuta Sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 1838/2024 del 13 dicembre 2024, peraltro sub judice in quanto oggetto di gravame, non apporterebbe โ€œnuovi fatti o circostanze rilevantiโ€ ai sensi dellโ€™art. 63 comma 6 RGF.

    Ex adverso deduce la Procura Federale in seno alle proprie repliche autorizzate, evidenziando come sino alla data del 13 gennaio 2025, giorno in cui perveniva allโ€™ufficio la segnalazione circa la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo grado a carico dellโ€™odierno incolpato, nessuna comunicazione era pervenuta dallโ€™Autoritร  giudiziaria ordinaria con riferimento allโ€™iniziale archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose nรฉ, dopo il decesso del giovane Antonelli, con riferimento alla riapertura del procedimento penale ed al successivo rinvio a giudizio degli indagati, tra cui il Gambacciani.

    Ritiene lโ€™intestato Collegio che lโ€™azione disciplinare non sia prescritta e possa, dunque, dirsi tempestivamente e correttamente esercitata da parte della Procura Federale, per le seguenti ragioni.

    Per quanto in questa sede rileva, lโ€™art. 63 comma 6 RGF prescrive che โ€œDopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini puรฒ essere disposta dโ€™ufficio nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenzaโ€.

    รˆ, pertanto, allโ€™apprezzamento della novitร  dei fatti od alla rilevanza delle circostanze prima ignoti alla Procura Federale, che deve essere valutato il principio di applicazione della deroga in commento.

    In proposito, deve essere rilevato che โ€“ al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare โ€“ la mancata ostensione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Pistoia in favore della Procura Federale allora istante รจ un fatto notorio, non oggetto di contestazione; dunque, sotto il profilo della โ€œnovitร โ€ dei fatti, lโ€™accesso agli atti e documenti del procedimento penale โ€“ dapprima negato โ€“ ben puรฒ costituire, ad avviso di questo Tribunale, un fatto nuovo di per sรฉ da solo idoneo allโ€™applicazione della deroga consentita dallโ€™art. 63 comma 6 RGF.

    Non solo; ancorchรจ il giudizio positivo circa la sussistenza dellโ€™elemento della novitร  possa ritenersi, da solo sufficiente, a convalidare lโ€™operato della Procura Federale, si rileva altresรฌ che il risultato interpretativo non sarebbe cambiato a seguito dellโ€™indagine circa la sussistenza del requisito di rilevanza delle circostanze ora emerse e prima ignote. A tale proposito sarebbe illogico, ad avviso di questo Tribunale, escludere aprioristicamente la rilevanza delle risultanze emerse allโ€™esito dellโ€™istruttoria dibattimentale in sede penale ai fini della valutazione del disvalore disciplinare della condotta dellโ€™incolpato. In vero, se รจ per un verso incontestabile che, al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare, i rilievi dellโ€™istruttoria dibattimentale penale nemmeno esistevano, in quanto sopraggiunti in epoca successiva allโ€™archiviazione; per altro verso deve valutarsi positivamente che le dichiarazioni dei testimoni, le perizie e, piรน in generale, tutto il complesso della documentazione prodotta ed acquisita nel dibattimento penale possano costituire elementi dotati di indubbia rilevanza in quanto del tutto idonei a consentire alla Procura Federale di procedere ad una rinnovata e piรน circostanziata valutazione della vicenda, prima non possibile alle medesime condizioni, per lโ€™apprezzamento rilevanza disciplinare della condotta ascritta allโ€™incolpato.

    Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, non puรฒ essere privato di pregio il complesso dei dati e delle informazioni che emergono dallโ€™istruttoria dibattimentale celebrata nella sede penale, che oltre a rientrare nel parametro di โ€œnovitร โ€ richiesto dalla norma, ne integrano appieno anche il requisito di โ€œrilevanzaโ€.

     

    1. Sulla responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato

    La difesa dellโ€™incolpato ritiene che non sussistano, nel caso in esame, profili di responsabilitร  da ascrivere al sig. Gambacciani, direttore della corsa poichรฉ, nella causazione dellโ€™evento che ha comportato tragiche conseguenze per il giovane Antonelli, sono occorse plurime concause, di diversa natura, che complessivamente considerate varrebbero a spezzare il legame di causalitร  tra le azioni/omissioni dellโ€™incolpato e lโ€™evento/conseguenza costituito dallโ€™incidente occorso al corridore, poi deceduto.

    Tra queste, la difesa evidenzia che lโ€™Antonelli, anche a causa dellโ€™eccessiva velocitร  avesse commesso un errore nellโ€™impostazione della traiettoria di curva e, ulteriormente, lโ€™imprevedibile circostanza che, appena pochi istanti prima dellโ€™avvento dello sfortunato ciclista, altri corridori fossero caduti e stessero, in quel momento, ingombrando la sede stradale, al punto da rendere per lโ€™Antonelli obbligata, quella manovra che gli si รจ, poi, rivelata fatale.

    Il tutto, secondo la difesa, sarebbe poi occorso in un tratto di strada (mai) stato valutato in termini di pericolositร  intrinseca ex ante, nemmeno nelle precedenti e successive edizioni della โ€œFirenze โ€“ Mareโ€ e che sulla base di ciรฒ ben potesse ritenersi sufficiente, se non addirittura prudente, quanto predisposto dallโ€™organizzatore per avvertire di corridori allโ€™inizio del tratto di discesa. La pericolositร , dunque, sarebbe maturata solo successivamente ad ogni possibile valutazione di carattere preventivo sulla sicurezza del percorso, al sopraggiungere di elementi incidentali imprevedibili, inevitabili e del tutto indipendenti dalla cautela che avrebbe comunque potuto adottare il direttore della corsa, per garantire lโ€™assenza di pericolo per i ciclisti partecipanti alla manifestazione.

    Richiama, a tal proposito, la difesa plurime sentenze della Corte di legittimitร  sulla cd. concretizzazione del rischio, allo scopo di corroborare la tesi secondo cui la titolaritร  della posizione di garanzia in capo allโ€™incolpato, non possa ex se determinare una automatica attribuzione della responsabilitร , dovendo invece essere accertato, ai fini della colpevolezza, che la violazione di un presidio cautelare da parte del garante abbia effettivamente incrementato, in termini di prevedibilitร  (e conseguentemente di evitabilitร ) il rischio che la regola violata avrebbe specificatamente preteso di prevenire od evitare.

    La Procura Federale richiama ex adverso nei propri atti quelli che, secondo lโ€™impostazione propugnata, costituirebbero i plurimi elementi probatori a conforto dellโ€™accertata violazione delle norme regolamentari specificamente individuate nellโ€™atto di deferimento, rilevando peraltro come la regola di giudizio tipica del processo penale sia ben piรน rigorosa rispetto a quella propria della sede disciplinare sportiva, poichรฉ in tale ambito apparirebbe sufficiente che il complesso indiziario possa limitarsi a varcare la soglia della piรน semplice valutazione in termini di probabilitร  mediante piรน elementi gravi, precisi e concordanti โ€“ insieme tra loro idonei ad offrire una ragionevole certezza sullโ€™ascrivibilitร  della condotta allโ€™incolpato – senza con ciรฒ doversi spingere sino al piรน distante e garantista principio di colpevolezza โ€œal di lร  di ogni ragionevole dubbioโ€.

    Il Tribunale ritiene accertata la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato, per quanto di seguito.

    Il Direttore di Gara, secondo i regolamenti federali ha la responsabilitร  di sovrintendere e garantire il corretto svolgimento delle competizioni ciclistiche, sia a livello agonistico che promozionale, assicurando il rispetto delle norme e dello spirito sportivo. In pratica, il Direttore di Gara funge da garante tecnico-disciplinare, applicando le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni della FCI.

    ย A costui, in concerto con lโ€™organizzatore dellโ€™evento sportivo, incombono le responsabilitร  inerenti la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e lโ€™incolumitร  di gareggianti e spettatori, nel rispetto delle norme generali di prudenza e normale diligenza, allo scopo di scongiurare il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumitร . Al contempo, la caratura e la specificitร  delle norme preventive e comportamentali cui deve conformarsi il soggetto titolare di una posizione di garanzia, รจ incrementata allorquando siano maggiori i rischi, intrinsechi alla disciplina sportiva praticata ed alla natura della gara, le condizioni dei luoghi, ovvero per la presenza piรน o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti; di talchรฉ lโ€™adozione di tali misure protettive dovrร  essere piรน attenta e scrupolosa [Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilitร  dellโ€™organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, pag. 3 e ss.].

    Nellโ€™atto di deferimento, la Procura Federale contesta allโ€™incolpato incaricato della direzione della gara la colpa, tra lโ€™altro, โ€œโ€ฆ consistita nellโ€™omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo allโ€™organizzatore della corsa di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61+500 โ€ฆ tratto privo di alcuna barriera stradale e nella sua qualitร  di direttore di garaโ€.

    รˆ circostanza nota, pacifica e non contestata, in quanto risultante dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento, che il tratto di strada in cui avviene il tragico evento sia caratterizzato da un rettilineo in discesa, nel senso di percorrenza della competizione, prima di una semicurva verso sinistra che accentua il restringimento dellโ€™angolo nella fase finale del tratto curvilineo. Ai margini della carreggiata, รจ constatata la presenza di un muretto di contenimento e di un guard rail, tra loro interrotti da un intervallo di circa 28 m privo di barriere stradali e prospicente alla scarpata in cui รจ caduto il giovane ciclista Antonelli.

    Fermo restando che di tutte le altre norme di condotta ascrivibili al direttore di gara ed allโ€™organizzatore della corsa ben possa essere accertato il rispetto, codesto Tribunale ritiene che la responsabilitร  disciplinare, nel caso di specie, possa essere ascritta al direttore di gara per non aver prescritto allโ€™organizzatore della corsa di approntare una barriera protettiva provvisoria per quel tratto di strada, pari a circa 28 metri di lunghezza, in corrispondenza di una semicurva prospicente ad una scarpata.

    Se, per un verso, come rilevano nelle conclusioni peritali rassegnate nel dibattimento penale i tecnici incaricati dalla difesa, non si puรฒ escludere che โ€“ per la dinamica accertata dal sinistro โ€“ il ciclista avrebbe comunque superato la barriera temporaneamente predisposta; nรฉ altrettanto puรฒ escludersi, per altro verso, che la presenza di una protezione temporanea avrebbe potuto avere una finalitร  di presidio, tale da poter intervenire sulla dinamica della caduta, che si sarebbe forse comunque verificata, senza tuttavia potersi escludere oggi che le conseguenze per il ciclista avrebbero potuto essere anche differenti e, auspicabilmente, per lui meno gravi.

    Nemmeno puรฒ escludersi che la presenza di una barriera protettiva, percepibile agli occhi del corridore anche anticipatamente, seppur di pochi istanti, avrebbe potuto consentire allo stesso di affrontare il tratto di strada con maggiore avvedutezza e di compiere le manovre di ingresso alla curva con una diversa consapevolezza, benchรจ si trovasse nelle fasi concitate di un tratto veloce in discesa nellโ€™ambito di una competizione sportiva.

    Sulla base di questi elementi, il Tribunale ritiene accertata la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato, essendo sufficiente a tale scopo lโ€™esito positivo di una valutazione di tipo probabilistico, ancorchรจ effettuata ex post, tuttavia in presenza di un quadro indiziario sufficiente e coerente al punto da rendere piรน verosimile la colpevolezza che lโ€™innocenza del soggetto sottoposto a giudizio.

    Come osservato dalla Procura Federale, nel contesto sportivo disciplinare non รจ richiesta la prova โ€œoltre ogni ragionevole dubbioโ€ (tipica del processo penale), essendo sufficiente che la responsabilitร  dellโ€™incolpato risulti, in termini di mera probabilitร , quando a fronte dellโ€™azione/omissione contestatagli, sussistano plurimi elementi di conforto alla sussistenza della violazione disciplinare, correlati tra loro da coerenza logica e razionale.

    In ragione di tale espresso principio, deve respingersi la tesi difensiva secondo cui la condotta osservata dallโ€™incolpato andrebbe esente da responsabilitร  in quanto, anche nella diversa ipotesi in cui lโ€™incolpato avesse osservato le prescrizioni cautelari di cui gli si addebita la violazione, lโ€™evento si sarebbe comunque verificato e, per tale ragione, lโ€™evento dannoso non costituirebbe โ€“ a fini dellโ€™accertamento della sua responsabilitร  โ€“ la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata tendeva ad evitare.

     

    1. Sul quantum della sanzione

    Senza soluzione di continuitร  con le motivazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

    In primo luogo poichรฉ al direttore di corsa puรฒ essere contestato, come รจ avvenuto in questa sede, il non aver impedito lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza per gli atleti; tuttavia vโ€™รจ da considerare che questโ€™ultimo non รจ il solo soggetto preposto al presidio della sicurezza della competizione sportiva essendo, in vero, lโ€™organizzatore della competizione sportiva il soggetto posto al vertice apicale della catena di responsabilitร  sub specie correlate alla sicurezza dellโ€™evento.

    In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno dare rilevanza alla condotta processuale dellโ€™incolpato e, in particolare, alle dichiarazioni scritte da questโ€™ultimo depositate allโ€™udienza del 5 giugno 2025, che costituiscono un rilievo tangibile circa la consapevolezza dellโ€™incolpato in punto alle peculiaritร  del ruolo dallo stesso ricoperto, alla gravitร  di quanto occorso ed alla credibile partecipazione del medesimo al dolore per quanto accaduto.

    Da ultimo, poi, va tenuta nella giusta considerazione lโ€™incensuratezza dellโ€™incolpato il quale nella sua lunga carriera di Direttore di Corsa non รจ mai stato destinatario di sanzioni disciplinari. Circostanza, questโ€™ultima, che valutata unitamente al comportamento processuale tenuto dal Gambacciani, il quale non ha inteso sottrarsi al giudizio di questo Tribunale, ma anzi si รจ presentato allโ€™udienza ed ha fornito la propria versione dei fatti in prospettiva collaborativa, non puรฒ che influire positivamente nella corretta quantificazione della pena da infliggere in concreto.

    Per le su esposte ragioni, deve essere affermata la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato Gambacciani Rodolfo, con assorbimento al decisum di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti, per difetto sopravvenuto di interesse stante la pronuncia sulla ragione assorbente.

    PQM

    Il Tribunale Federale Iยฐ Sezione, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. rg 2/25, ritenuta la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato commina al Sig. Gambacciani Rodolfo per i fatti a lui ascritti la sanzione disciplinare della inibizione per mesi otto e giorni quindici, con decorrenza dal 18 luglio 2025 e fino al 02 aprile 2026.

    Motivazioni depositate contestualmente al dispositivo.

     

    Roma, 18 luglio 2025

     

    Il Presidente

    Avv. Patrich Rabaini

     

    Lโ€™Estensore

    Avv. Mattia Cornazzani

    N.ยฐ 4 del 2025

    18 Luglio, 2025

    1^ Sezione - Procedimento RG 2/25

    Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Patrich Rabaini - Presidente

    - Avv. Carlo Carpanelli - Giudice

    - Avv. Mattia Cornazzani โ€“ Giudice Relatore

    con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al Nยฐ 02/25 R.G. Trib. a carico di Rodolfo Gambacciani, nato a Sesto Fiorentino il 24/02/1951, chiamato a rispondere della violazione disciplinare di seguito riportata:

    1. Violazione dellโ€™art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione allโ€™art. 58 del Regolamento Tecnicoย  dellโ€™Attivitร  Agonistica degli Atleti Dilettanti su Strada e del provvedimento autorizzativo n. 107 del 3 agosto 2018 della Provincia di Pistoia, poichรฉ, nella sua qualitร  di direttore di gara nominato in relazione alla gara ciclistica 72ยฐ Firenze โ€“ Mare, in cooperazione con il sig. Ristori Gian Paolo (deceduto) Presidente pro tempore della societร  organizzatrice A.S.D. Aurora, per colpa consistita nellโ€™omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo allโ€™organizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61 + 500, nรฉ prescrivendo di segnalare il pericolo presente sul percorso con adeguati segnali e/o con addetti alla gara โ€“ e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolositร  dello specifico segmento del percorso โ€“ cagionava la morte del sig. Antonelli Michael che, durante la gara, mentre percorreva la S.R. 66 Modenese in direzione San Marcello Pistoiese, allโ€™altezza del km 61 + 500 era coinvolto in uno scontro con altri tre ciclisti, cui conseguiva la sua caduta nella scarpata oltre il margine destro della carreggiata , in un tratto privo di alcuna barriera stradale. A seguito della caduta, il giovane ciclista era dapprima ricoverato in prognosi riservata per <<politrauma da incidente sportivo con trauma cranico grave, contusioni e lacerazioni polmonari, della sinfisi pubica>> e decedeva in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars โ€“ CoV โ€“ 2 intervenuta in <<soggetto gravemente politraumatizzato giacente in condizione di stato vegetativo/dubbio di minima coscienza da oltre due anni>>; evento derivato con nesso di causa diretto ed esclusivo dal sinistro occorso in data 15 agosto 2018โ€.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli atti del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.

    Svolgimento del processo

    Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nellโ€™ambito del procedimento 1/25 Reg. Ind. FCI (aperto a seguito della acquisizione di segnalazione pervenutaย  in data 13 gennaio 2025), la Procura Federale esercitava lโ€™azione disciplinare nei confronti del tesserato Rodolfo Gambacciani, per lโ€™accertamento della violazione e della conseguente responsabilitร  del deferito sulle contestazioni ut supra elevate, con espresso e testuale richiamo allโ€™atto di deferimento, notificato e noto alle parti, allโ€™esito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla Procura Federaleย  in relazione a quanto occorso in data 15 agosto 2018, nellโ€™ambito della gara 72ยฐ Firenze โ€“ Mare, occasione in cui il giovane corridore Michael Antonelli veniva coinvolto in un tragico incidente che gli procurava gravissime lesioni, alle quali subentrava decesso in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria da Virus Sars โ€“ Cov โ€“ 2.

    Al tesserato Rodolfo Gambacciani la Procura Federale contesta, la violazione dellโ€™art. 1 RGF e, in particolare il mancato rispetto delle norme delle norme cautelari preposte alla tutela della sicurezza dei ciclisti nello svolgimento della competizione sportiva, come esaustivamente dettagliato nellโ€™atto di deferimento.

    Agli atti del procedimento risultano acquisite plurime fonti di prova ed in particolare gli atti del procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Pistoia conclusosi con la Sentenza di condanna a carico degli imputati, gli atti tutti e le produzioni documentali autorizzate alle parti.

    Il Presidente del Tribunale disponeva con proprio decreto la fissazione dellโ€™udienza per il giorno 5 giugno 2025.

    Allโ€™udienza Collegiale del 5 giugno 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:

    - per lโ€™Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonchรฉ il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

    - sono presenti lโ€™Avv. Massimo Rosso per la difesa, altresรฌ personalmente il deferito sig. Rodolfo Gambacciani.

    Il Presidente dร  la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

    Per lโ€™U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede allโ€™illustrazione dellโ€™atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando lโ€™esito degli atti di indagine.

    In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilitร  del deferito, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Rodolfo Gambacciani la sanzione di mesi 12 di inibizione. Chiede altresรฌ di produrre copia integrale della Sentenza n. 1838/2024 del Tribunale di Pistoia.

    La difesa del sig. Gambacciani, presente in udienza, preliminarmente eccepisce la prescrizione dellโ€™azione disciplinare e chiede pronunciarsi in ogni caso lโ€™assoluzione del deferito da ogni addebito disciplinare. Contesta lโ€™acquisizione in della sentenza di primo grado in quanto non definitiva e chiede di essere autorizzato alla produzione dellโ€™atto di appello avverso la predetta sentenza, a firma dellโ€™Avv. Venturelli.

    Il deferito, presente personalmente, chiede di essere autorizzato al deposito di dichiarazioni scritte.

    Il Tribunale autorizza le produzioni documentali richieste dalle parti e, ritenuta la necessitร , rinvia il procedimento alla successiva udienza del 18 luglio 2025, ore 10:30, assegnando termine sino al 7 luglio 2025 alla Procura Federale per repliche e successivo termine sino al 10 luglio 2025 alla difesa per contro deduzioni.

    Le parti, rispettivamente, facevano pervenire le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.

    Allโ€™udienza del 18 luglio 2025 con lโ€™assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per lโ€™U.P.F. il Procuratore Aggiunto Federale Avv. Ida Blasi e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonchรฉ lโ€™Avv. Massimo Rosso per la difesa. Le parti si richiamano alle repliche in atti.

    Motivi della decisione

    Allโ€™esito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale Federale statuisce quanto di seguito.

     

    1. In via preliminare. Sullโ€™eccezione di prescrizione dellโ€™azione disciplinare

    Il Tribunale ritiene di dover affrontare in via preliminare lโ€™eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dellโ€™incolpato, la quale sia allโ€™udienza del 5 giugno 2025, sia nella successiva memoria autorizzata di replica, eccepisce che gli elementi per formulare un eventuale giudizio di responsabilitร  disciplinare sarebbero stati giร  nella disponibilitร  della Procura Federale al tempo dellโ€™apertura del fascicolo n. 11/2021, conclusosi con unโ€™archiviazione.

    Secondo tale impostazione, lโ€™intervenuta Sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 1838/2024 del 13 dicembre 2024, peraltro sub judice in quanto oggetto di gravame, non apporterebbe โ€œnuovi fatti o circostanze rilevantiโ€ ai sensi dellโ€™art. 63 comma 6 RGF.

    Ex adverso deduce la Procura Federale in seno alle proprie repliche autorizzate, evidenziando come sino alla data del 13 gennaio 2025, giorno in cui perveniva allโ€™ufficio la segnalazione circa la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo grado a carico dellโ€™odierno incolpato, nessuna comunicazione era pervenuta dallโ€™Autoritร  giudiziaria ordinaria con riferimento allโ€™iniziale archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose nรฉ, dopo il decesso del giovane Antonelli, con riferimento alla riapertura del procedimento penale ed al successivo rinvio a giudizio degli indagati, tra cui il Gambacciani.

    Ritiene lโ€™intestato Collegio che lโ€™azione disciplinare non sia prescritta e possa, dunque, dirsi tempestivamente e correttamente esercitata da parte della Procura Federale, per le seguenti ragioni.

    Per quanto in questa sede rileva, lโ€™art. 63 comma 6 RGF prescrive che โ€œDopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini puรฒ essere disposta dโ€™ufficio nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenzaโ€.

    รˆ, pertanto, allโ€™apprezzamento della novitร  dei fatti od alla rilevanza delle circostanze prima ignoti alla Procura Federale, che deve essere valutato il principio di applicazione della deroga in commento.

    In proposito, deve essere rilevato che โ€“ al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare โ€“ la mancata ostensione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Pistoia in favore della Procura Federale allora istante รจ un fatto notorio, non oggetto di contestazione; dunque, sotto il profilo della โ€œnovitร โ€ dei fatti, lโ€™accesso agli atti e documenti del procedimento penale โ€“ dapprima negato โ€“ ben puรฒ costituire, ad avviso di questo Tribunale, un fatto nuovo di per sรฉ da solo idoneo allโ€™applicazione della deroga consentita dallโ€™art. 63 comma 6 RGF.

    Non solo; ancorchรจ il giudizio positivo circa la sussistenza dellโ€™elemento della novitร  possa ritenersi, da solo sufficiente, a convalidare lโ€™operato della Procura Federale, si rileva altresรฌ che il risultato interpretativo non sarebbe cambiato a seguito dellโ€™indagine circa la sussistenza del requisito di rilevanza delle circostanze ora emerse e prima ignote. A tale proposito sarebbe illogico, ad avviso di questo Tribunale, escludere aprioristicamente la rilevanza delle risultanze emerse allโ€™esito dellโ€™istruttoria dibattimentale in sede penale ai fini della valutazione del disvalore disciplinare della condotta dellโ€™incolpato. In vero, se รจ per un verso incontestabile che, al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare, i rilievi dellโ€™istruttoria dibattimentale penale nemmeno esistevano, in quanto sopraggiunti in epoca successiva allโ€™archiviazione; per altro verso deve valutarsi positivamente che le dichiarazioni dei testimoni, le perizie e, piรน in generale, tutto il complesso della documentazione prodotta ed acquisita nel dibattimento penale possano costituire elementi dotati di indubbia rilevanza in quanto del tutto idonei a consentire alla Procura Federale di procedere ad una rinnovata e piรน circostanziata valutazione della vicenda, prima non possibile alle medesime condizioni, per lโ€™apprezzamento rilevanza disciplinare della condotta ascritta allโ€™incolpato.

    Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, non puรฒ essere privato di pregio il complesso dei dati e delle informazioni che emergono dallโ€™istruttoria dibattimentale celebrata nella sede penale, che oltre a rientrare nel parametro di โ€œnovitร โ€ richiesto dalla norma, ne integrano appieno anche il requisito di โ€œrilevanzaโ€.

     

    1. Sulla responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato

    La difesa dellโ€™incolpato ritiene che non sussistano, nel caso in esame, profili di responsabilitร  da ascrivere al sig. Gambacciani, direttore della corsa poichรฉ, nella causazione dellโ€™evento che ha comportato tragiche conseguenze per il giovane Antonelli, sono occorse plurime concause, di diversa natura, che complessivamente considerate varrebbero a spezzare il legame di causalitร  tra le azioni/omissioni dellโ€™incolpato e lโ€™evento/conseguenza costituito dallโ€™incidente occorso al corridore, poi deceduto.

    Tra queste, la difesa evidenzia che lโ€™Antonelli, anche a causa dellโ€™eccessiva velocitร  avesse commesso un errore nellโ€™impostazione della traiettoria di curva e, ulteriormente, lโ€™imprevedibile circostanza che, appena pochi istanti prima dellโ€™avvento dello sfortunato ciclista, altri corridori fossero caduti e stessero, in quel momento, ingombrando la sede stradale, al punto da rendere per lโ€™Antonelli obbligata, quella manovra che gli si รจ, poi, rivelata fatale.

    Il tutto, secondo la difesa, sarebbe poi occorso in un tratto di strada (mai) stato valutato in termini di pericolositร  intrinseca ex ante, nemmeno nelle precedenti e successive edizioni della โ€œFirenze โ€“ Mareโ€ e che sulla base di ciรฒ ben potesse ritenersi sufficiente, se non addirittura prudente, quanto predisposto dallโ€™organizzatore per avvertire di corridori allโ€™inizio del tratto di discesa. La pericolositร , dunque, sarebbe maturata solo successivamente ad ogni possibile valutazione di carattere preventivo sulla sicurezza del percorso, al sopraggiungere di elementi incidentali imprevedibili, inevitabili e del tutto indipendenti dalla cautela che avrebbe comunque potuto adottare il direttore della corsa, per garantire lโ€™assenza di pericolo per i ciclisti partecipanti alla manifestazione.

    Richiama, a tal proposito, la difesa plurime sentenze della Corte di legittimitร  sulla cd. concretizzazione del rischio, allo scopo di corroborare la tesi secondo cui la titolaritร  della posizione di garanzia in capo allโ€™incolpato, non possa ex se determinare una automatica attribuzione della responsabilitร , dovendo invece essere accertato, ai fini della colpevolezza, che la violazione di un presidio cautelare da parte del garante abbia effettivamente incrementato, in termini di prevedibilitร  (e conseguentemente di evitabilitร ) il rischio che la regola violata avrebbe specificatamente preteso di prevenire od evitare.

    La Procura Federale richiama ex adverso nei propri atti quelli che, secondo lโ€™impostazione propugnata, costituirebbero i plurimi elementi probatori a conforto dellโ€™accertata violazione delle norme regolamentari specificamente individuate nellโ€™atto di deferimento, rilevando peraltro come la regola di giudizio tipica del processo penale sia ben piรน rigorosa rispetto a quella propria della sede disciplinare sportiva, poichรฉ in tale ambito apparirebbe sufficiente che il complesso indiziario possa limitarsi a varcare la soglia della piรน semplice valutazione in termini di probabilitร  mediante piรน elementi gravi, precisi e concordanti โ€“ insieme tra loro idonei ad offrire una ragionevole certezza sullโ€™ascrivibilitร  della condotta allโ€™incolpato - senza con ciรฒ doversi spingere sino al piรน distante e garantista principio di colpevolezza โ€œal di lร  di ogni ragionevole dubbioโ€.

    Il Tribunale ritiene accertata la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato, per quanto di seguito.

    Il Direttore di Gara, secondo i regolamenti federali ha la responsabilitร  di sovrintendere e garantire il corretto svolgimento delle competizioni ciclistiche, sia a livello agonistico che promozionale, assicurando il rispetto delle norme e dello spirito sportivo. In pratica, il Direttore di Gara funge da garante tecnico-disciplinare, applicando le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni della FCI.

    ย A costui, in concerto con lโ€™organizzatore dellโ€™evento sportivo, incombono le responsabilitร  inerenti la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e lโ€™incolumitร  di gareggianti e spettatori, nel rispetto delle norme generali di prudenza e normale diligenza, allo scopo di scongiurare il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumitร . Al contempo, la caratura e la specificitร  delle norme preventive e comportamentali cui deve conformarsi il soggetto titolare di una posizione di garanzia, รจ incrementata allorquando siano maggiori i rischi, intrinsechi alla disciplina sportiva praticata ed alla natura della gara, le condizioni dei luoghi, ovvero per la presenza piรน o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti; di talchรฉ lโ€™adozione di tali misure protettive dovrร  essere piรน attenta e scrupolosa [Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilitร  dellโ€™organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, pag. 3 e ss.].

    Nellโ€™atto di deferimento, la Procura Federale contesta allโ€™incolpato incaricato della direzione della gara la colpa, tra lโ€™altro, โ€œโ€ฆ consistita nellโ€™omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo allโ€™organizzatore della corsa di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61+500 โ€ฆ tratto privo di alcuna barriera stradale e nella sua qualitร  di direttore di garaโ€.

    รˆ circostanza nota, pacifica e non contestata, in quanto risultante dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento, che il tratto di strada in cui avviene il tragico evento sia caratterizzato da un rettilineo in discesa, nel senso di percorrenza della competizione, prima di una semicurva verso sinistra che accentua il restringimento dellโ€™angolo nella fase finale del tratto curvilineo. Ai margini della carreggiata, รจ constatata la presenza di un muretto di contenimento e di un guard rail, tra loro interrotti da un intervallo di circa 28 m privo di barriere stradali e prospicente alla scarpata in cui รจ caduto il giovane ciclista Antonelli.

    Fermo restando che di tutte le altre norme di condotta ascrivibili al direttore di gara ed allโ€™organizzatore della corsa ben possa essere accertato il rispetto, codesto Tribunale ritiene che la responsabilitร  disciplinare, nel caso di specie, possa essere ascritta al direttore di gara per non aver prescritto allโ€™organizzatore della corsa di approntare una barriera protettiva provvisoria per quel tratto di strada, pari a circa 28 metri di lunghezza, in corrispondenza di una semicurva prospicente ad una scarpata.

    Se, per un verso, come rilevano nelle conclusioni peritali rassegnate nel dibattimento penale i tecnici incaricati dalla difesa, non si puรฒ escludere che โ€“ per la dinamica accertata dal sinistro โ€“ il ciclista avrebbe comunque superato la barriera temporaneamente predisposta; nรฉ altrettanto puรฒ escludersi, per altro verso, che la presenza di una protezione temporanea avrebbe potuto avere una finalitร  di presidio, tale da poter intervenire sulla dinamica della caduta, che si sarebbe forse comunque verificata, senza tuttavia potersi escludere oggi che le conseguenze per il ciclista avrebbero potuto essere anche differenti e, auspicabilmente, per lui meno gravi.

    Nemmeno puรฒ escludersi che la presenza di una barriera protettiva, percepibile agli occhi del corridore anche anticipatamente, seppur di pochi istanti, avrebbe potuto consentire allo stesso di affrontare il tratto di strada con maggiore avvedutezza e di compiere le manovre di ingresso alla curva con una diversa consapevolezza, benchรจ si trovasse nelle fasi concitate di un tratto veloce in discesa nellโ€™ambito di una competizione sportiva.

    Sulla base di questi elementi, il Tribunale ritiene accertata la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato, essendo sufficiente a tale scopo lโ€™esito positivo di una valutazione di tipo probabilistico, ancorchรจ effettuata ex post, tuttavia in presenza di un quadro indiziario sufficiente e coerente al punto da rendere piรน verosimile la colpevolezza che lโ€™innocenza del soggetto sottoposto a giudizio.

    Come osservato dalla Procura Federale, nel contesto sportivo disciplinare non รจ richiesta la prova โ€œoltre ogni ragionevole dubbioโ€ (tipica del processo penale), essendo sufficiente che la responsabilitร  dellโ€™incolpato risulti, in termini di mera probabilitร , quando a fronte dellโ€™azione/omissione contestatagli, sussistano plurimi elementi di conforto alla sussistenza della violazione disciplinare, correlati tra loro da coerenza logica e razionale.

    In ragione di tale espresso principio, deve respingersi la tesi difensiva secondo cui la condotta osservata dallโ€™incolpato andrebbe esente da responsabilitร  in quanto, anche nella diversa ipotesi in cui lโ€™incolpato avesse osservato le prescrizioni cautelari di cui gli si addebita la violazione, lโ€™evento si sarebbe comunque verificato e, per tale ragione, lโ€™evento dannoso non costituirebbe โ€“ a fini dellโ€™accertamento della sua responsabilitร  โ€“ la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata tendeva ad evitare.

     

    1. Sul quantum della sanzione

    Senza soluzione di continuitร  con le motivazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

    In primo luogo poichรฉ al direttore di corsa puรฒ essere contestato, come รจ avvenuto in questa sede, il non aver impedito lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza per gli atleti; tuttavia vโ€™รจ da considerare che questโ€™ultimo non รจ il solo soggetto preposto al presidio della sicurezza della competizione sportiva essendo, in vero, lโ€™organizzatore della competizione sportiva il soggetto posto al vertice apicale della catena di responsabilitร  sub specie correlate alla sicurezza dellโ€™evento.

    In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno dare rilevanza alla condotta processuale dellโ€™incolpato e, in particolare, alle dichiarazioni scritte da questโ€™ultimo depositate allโ€™udienza del 5 giugno 2025, che costituiscono un rilievo tangibile circa la consapevolezza dellโ€™incolpato in punto alle peculiaritร  del ruolo dallo stesso ricoperto, alla gravitร  di quanto occorso ed alla credibile partecipazione del medesimo al dolore per quanto accaduto.

    Da ultimo, poi, va tenuta nella giusta considerazione lโ€™incensuratezza dellโ€™incolpato il quale nella sua lunga carriera di Direttore di Corsa non รจ mai stato destinatario di sanzioni disciplinari. Circostanza, questโ€™ultima, che valutata unitamente al comportamento processuale tenuto dal Gambacciani, il quale non ha inteso sottrarsi al giudizio di questo Tribunale, ma anzi si รจ presentato allโ€™udienza ed ha fornito la propria versione dei fatti in prospettiva collaborativa, non puรฒ che influire positivamente nella corretta quantificazione della pena da infliggere in concreto.

    Per le su esposte ragioni, deve essere affermata la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato Gambacciani Rodolfo, con assorbimento al decisum di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti, per difetto sopravvenuto di interesse stante la pronuncia sulla ragione assorbente.

    PQM

    Il Tribunale Federale Iยฐ Sezione, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. rg 2/25, ritenuta la responsabilitร  disciplinare dellโ€™incolpato commina al Sig. Gambacciani Rodolfo per i fatti a lui ascritti la sanzione disciplinare della inibizione per mesi otto e giorni quindici, con decorrenza dal 18 luglio 2025 e fino al 02 aprile 2026.

    Motivazioni depositate contestualmente al dispositivo.

     

    Roma, 18 luglio 2025

     

    Il Presidente

    Avv. Patrich Rabaini

     

    Lโ€™Estensore

    Avv. Mattia Cornazzani

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