1^ Sezione – Procedimento RG 2/25

    Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Patrich Rabaini – Presidente

    – Avv. Carlo Carpanelli – Giudice

    – Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 02/25 R.G. Trib. a carico di Rodolfo Gambacciani, nato a Sesto Fiorentino il 24/02/1951, chiamato a rispondere della violazione disciplinare di seguito riportata:

    1. Violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione all’art. 58 del Regolamento Tecnico  dell’Attività Agonistica degli Atleti Dilettanti su Strada e del provvedimento autorizzativo n. 107 del 3 agosto 2018 della Provincia di Pistoia, poiché, nella sua qualità di direttore di gara nominato in relazione alla gara ciclistica 72° Firenze – Mare, in cooperazione con il sig. Ristori Gian Paolo (deceduto) Presidente pro tempore della società organizzatrice A.S.D. Aurora, per colpa consistita nell’omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all’organizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61 + 500, né prescrivendo di segnalare il pericolo presente sul percorso con adeguati segnali e/o con addetti alla gara – e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolosità dello specifico segmento del percorso – cagionava la morte del sig. Antonelli Michael che, durante la gara, mentre percorreva la S.R. 66 Modenese in direzione San Marcello Pistoiese, all’altezza del km 61 + 500 era coinvolto in uno scontro con altri tre ciclisti, cui conseguiva la sua caduta nella scarpata oltre il margine destro della carreggiata , in un tratto privo di alcuna barriera stradale. A seguito della caduta, il giovane ciclista era dapprima ricoverato in prognosi riservata per <<politrauma da incidente sportivo con trauma cranico grave, contusioni e lacerazioni polmonari, della sinfisi pubica>> e decedeva in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars – CoV – 2 intervenuta in <<soggetto gravemente politraumatizzato giacente in condizione di stato vegetativo/dubbio di minima coscienza da oltre due anni>>; evento derivato con nesso di causa diretto ed esclusivo dal sinistro occorso in data 15 agosto 2018”.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli atti del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.

    Svolgimento del processo

    Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nell’ambito del procedimento 1/25 Reg. Ind. FCI (aperto a seguito della acquisizione di segnalazione pervenuta  in data 13 gennaio 2025), la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti del tesserato Rodolfo Gambacciani, per l’accertamento della violazione e della conseguente responsabilità del deferito sulle contestazioni ut supra elevate, con espresso e testuale richiamo all’atto di deferimento, notificato e noto alle parti, all’esito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla Procura Federale  in relazione a quanto occorso in data 15 agosto 2018, nell’ambito della gara 72° Firenze – Mare, occasione in cui il giovane corridore Michael Antonelli veniva coinvolto in un tragico incidente che gli procurava gravissime lesioni, alle quali subentrava decesso in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria da Virus Sars – Cov – 2.

    Al tesserato Rodolfo Gambacciani la Procura Federale contesta, la violazione dell’art. 1 RGF e, in particolare il mancato rispetto delle norme delle norme cautelari preposte alla tutela della sicurezza dei ciclisti nello svolgimento della competizione sportiva, come esaustivamente dettagliato nell’atto di deferimento.

    Agli atti del procedimento risultano acquisite plurime fonti di prova ed in particolare gli atti del procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Pistoia conclusosi con la Sentenza di condanna a carico degli imputati, gli atti tutti e le produzioni documentali autorizzate alle parti.

    Il Presidente del Tribunale disponeva con proprio decreto la fissazione dell’udienza per il giorno 5 giugno 2025.

    All’udienza Collegiale del 5 giugno 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:

    – per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

    – sono presenti l’Avv. Massimo Rosso per la difesa, altresì personalmente il deferito sig. Rodolfo Gambacciani.

    Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

    Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.

    In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilità del deferito, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Rodolfo Gambacciani la sanzione di mesi 12 di inibizione. Chiede altresì di produrre copia integrale della Sentenza n. 1838/2024 del Tribunale di Pistoia.

    La difesa del sig. Gambacciani, presente in udienza, preliminarmente eccepisce la prescrizione dell’azione disciplinare e chiede pronunciarsi in ogni caso l’assoluzione del deferito da ogni addebito disciplinare. Contesta l’acquisizione in della sentenza di primo grado in quanto non definitiva e chiede di essere autorizzato alla produzione dell’atto di appello avverso la predetta sentenza, a firma dell’Avv. Venturelli.

    Il deferito, presente personalmente, chiede di essere autorizzato al deposito di dichiarazioni scritte.

    Il Tribunale autorizza le produzioni documentali richieste dalle parti e, ritenuta la necessità, rinvia il procedimento alla successiva udienza del 18 luglio 2025, ore 10:30, assegnando termine sino al 7 luglio 2025 alla Procura Federale per repliche e successivo termine sino al 10 luglio 2025 alla difesa per contro deduzioni.

    Le parti, rispettivamente, facevano pervenire le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.

    All’udienza del 18 luglio 2025 con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per l’U.P.F. il Procuratore Aggiunto Federale Avv. Ida Blasi e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonché l’Avv. Massimo Rosso per la difesa. Le parti si richiamano alle repliche in atti.

    Motivi della decisione

    All’esito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale Federale statuisce quanto di seguito.

     

    1. In via preliminare. Sull’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare

    Il Tribunale ritiene di dover affrontare in via preliminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’incolpato, la quale sia all’udienza del 5 giugno 2025, sia nella successiva memoria autorizzata di replica, eccepisce che gli elementi per formulare un eventuale giudizio di responsabilità disciplinare sarebbero stati già nella disponibilità della Procura Federale al tempo dell’apertura del fascicolo n. 11/2021, conclusosi con un’archiviazione.

    Secondo tale impostazione, l’intervenuta Sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 1838/2024 del 13 dicembre 2024, peraltro sub judice in quanto oggetto di gravame, non apporterebbe “nuovi fatti o circostanze rilevanti” ai sensi dell’art. 63 comma 6 RGF.

    Ex adverso deduce la Procura Federale in seno alle proprie repliche autorizzate, evidenziando come sino alla data del 13 gennaio 2025, giorno in cui perveniva all’ufficio la segnalazione circa la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo grado a carico dell’odierno incolpato, nessuna comunicazione era pervenuta dall’Autorità giudiziaria ordinaria con riferimento all’iniziale archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose né, dopo il decesso del giovane Antonelli, con riferimento alla riapertura del procedimento penale ed al successivo rinvio a giudizio degli indagati, tra cui il Gambacciani.

    Ritiene l’intestato Collegio che l’azione disciplinare non sia prescritta e possa, dunque, dirsi tempestivamente e correttamente esercitata da parte della Procura Federale, per le seguenti ragioni.

    Per quanto in questa sede rileva, l’art. 63 comma 6 RGF prescrive che “Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza”.

    È, pertanto, all’apprezzamento della novità dei fatti od alla rilevanza delle circostanze prima ignoti alla Procura Federale, che deve essere valutato il principio di applicazione della deroga in commento.

    In proposito, deve essere rilevato che – al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare – la mancata ostensione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Pistoia in favore della Procura Federale allora istante è un fatto notorio, non oggetto di contestazione; dunque, sotto il profilo della “novità” dei fatti, l’accesso agli atti e documenti del procedimento penale – dapprima negato – ben può costituire, ad avviso di questo Tribunale, un fatto nuovo di per sé da solo idoneo all’applicazione della deroga consentita dall’art. 63 comma 6 RGF.

    Non solo; ancorchè il giudizio positivo circa la sussistenza dell’elemento della novità possa ritenersi, da solo sufficiente, a convalidare l’operato della Procura Federale, si rileva altresì che il risultato interpretativo non sarebbe cambiato a seguito dell’indagine circa la sussistenza del requisito di rilevanza delle circostanze ora emerse e prima ignote. A tale proposito sarebbe illogico, ad avviso di questo Tribunale, escludere aprioristicamente la rilevanza delle risultanze emerse all’esito dell’istruttoria dibattimentale in sede penale ai fini della valutazione del disvalore disciplinare della condotta dell’incolpato. In vero, se è per un verso incontestabile che, al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare, i rilievi dell’istruttoria dibattimentale penale nemmeno esistevano, in quanto sopraggiunti in epoca successiva all’archiviazione; per altro verso deve valutarsi positivamente che le dichiarazioni dei testimoni, le perizie e, più in generale, tutto il complesso della documentazione prodotta ed acquisita nel dibattimento penale possano costituire elementi dotati di indubbia rilevanza in quanto del tutto idonei a consentire alla Procura Federale di procedere ad una rinnovata e più circostanziata valutazione della vicenda, prima non possibile alle medesime condizioni, per l’apprezzamento rilevanza disciplinare della condotta ascritta all’incolpato.

    Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, non può essere privato di pregio il complesso dei dati e delle informazioni che emergono dall’istruttoria dibattimentale celebrata nella sede penale, che oltre a rientrare nel parametro di “novità” richiesto dalla norma, ne integrano appieno anche il requisito di “rilevanza”.

     

    1. Sulla responsabilità disciplinare dell’incolpato

    La difesa dell’incolpato ritiene che non sussistano, nel caso in esame, profili di responsabilità da ascrivere al sig. Gambacciani, direttore della corsa poiché, nella causazione dell’evento che ha comportato tragiche conseguenze per il giovane Antonelli, sono occorse plurime concause, di diversa natura, che complessivamente considerate varrebbero a spezzare il legame di causalità tra le azioni/omissioni dell’incolpato e l’evento/conseguenza costituito dall’incidente occorso al corridore, poi deceduto.

    Tra queste, la difesa evidenzia che l’Antonelli, anche a causa dell’eccessiva velocità avesse commesso un errore nell’impostazione della traiettoria di curva e, ulteriormente, l’imprevedibile circostanza che, appena pochi istanti prima dell’avvento dello sfortunato ciclista, altri corridori fossero caduti e stessero, in quel momento, ingombrando la sede stradale, al punto da rendere per l’Antonelli obbligata, quella manovra che gli si è, poi, rivelata fatale.

    Il tutto, secondo la difesa, sarebbe poi occorso in un tratto di strada (mai) stato valutato in termini di pericolosità intrinseca ex ante, nemmeno nelle precedenti e successive edizioni della “Firenze – Mare” e che sulla base di ciò ben potesse ritenersi sufficiente, se non addirittura prudente, quanto predisposto dall’organizzatore per avvertire di corridori all’inizio del tratto di discesa. La pericolosità, dunque, sarebbe maturata solo successivamente ad ogni possibile valutazione di carattere preventivo sulla sicurezza del percorso, al sopraggiungere di elementi incidentali imprevedibili, inevitabili e del tutto indipendenti dalla cautela che avrebbe comunque potuto adottare il direttore della corsa, per garantire l’assenza di pericolo per i ciclisti partecipanti alla manifestazione.

    Richiama, a tal proposito, la difesa plurime sentenze della Corte di legittimità sulla cd. concretizzazione del rischio, allo scopo di corroborare la tesi secondo cui la titolarità della posizione di garanzia in capo all’incolpato, non possa ex se determinare una automatica attribuzione della responsabilità, dovendo invece essere accertato, ai fini della colpevolezza, che la violazione di un presidio cautelare da parte del garante abbia effettivamente incrementato, in termini di prevedibilità (e conseguentemente di evitabilità) il rischio che la regola violata avrebbe specificatamente preteso di prevenire od evitare.

    La Procura Federale richiama ex adverso nei propri atti quelli che, secondo l’impostazione propugnata, costituirebbero i plurimi elementi probatori a conforto dell’accertata violazione delle norme regolamentari specificamente individuate nell’atto di deferimento, rilevando peraltro come la regola di giudizio tipica del processo penale sia ben più rigorosa rispetto a quella propria della sede disciplinare sportiva, poiché in tale ambito apparirebbe sufficiente che il complesso indiziario possa limitarsi a varcare la soglia della più semplice valutazione in termini di probabilità mediante più elementi gravi, precisi e concordanti – insieme tra loro idonei ad offrire una ragionevole certezza sull’ascrivibilità della condotta all’incolpato – senza con ciò doversi spingere sino al più distante e garantista principio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

    Il Tribunale ritiene accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato, per quanto di seguito.

    Il Direttore di Gara, secondo i regolamenti federali ha la responsabilità di sovrintendere e garantire il corretto svolgimento delle competizioni ciclistiche, sia a livello agonistico che promozionale, assicurando il rispetto delle norme e dello spirito sportivo. In pratica, il Direttore di Gara funge da garante tecnico-disciplinare, applicando le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni della FCI.

     A costui, in concerto con l’organizzatore dell’evento sportivo, incombono le responsabilità inerenti la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di gareggianti e spettatori, nel rispetto delle norme generali di prudenza e normale diligenza, allo scopo di scongiurare il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità. Al contempo, la caratura e la specificità delle norme preventive e comportamentali cui deve conformarsi il soggetto titolare di una posizione di garanzia, è incrementata allorquando siano maggiori i rischi, intrinsechi alla disciplina sportiva praticata ed alla natura della gara, le condizioni dei luoghi, ovvero per la presenza più o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti; di talché l’adozione di tali misure protettive dovrà essere più attenta e scrupolosa [Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, pag. 3 e ss.].

    Nell’atto di deferimento, la Procura Federale contesta all’incolpato incaricato della direzione della gara la colpa, tra l’altro, “… consistita nell’omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all’organizzatore della corsa di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61+500 … tratto privo di alcuna barriera stradale e nella sua qualità di direttore di gara”.

    È circostanza nota, pacifica e non contestata, in quanto risultante dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento, che il tratto di strada in cui avviene il tragico evento sia caratterizzato da un rettilineo in discesa, nel senso di percorrenza della competizione, prima di una semicurva verso sinistra che accentua il restringimento dell’angolo nella fase finale del tratto curvilineo. Ai margini della carreggiata, è constatata la presenza di un muretto di contenimento e di un guard rail, tra loro interrotti da un intervallo di circa 28 m privo di barriere stradali e prospicente alla scarpata in cui è caduto il giovane ciclista Antonelli.

    Fermo restando che di tutte le altre norme di condotta ascrivibili al direttore di gara ed all’organizzatore della corsa ben possa essere accertato il rispetto, codesto Tribunale ritiene che la responsabilità disciplinare, nel caso di specie, possa essere ascritta al direttore di gara per non aver prescritto all’organizzatore della corsa di approntare una barriera protettiva provvisoria per quel tratto di strada, pari a circa 28 metri di lunghezza, in corrispondenza di una semicurva prospicente ad una scarpata.

    Se, per un verso, come rilevano nelle conclusioni peritali rassegnate nel dibattimento penale i tecnici incaricati dalla difesa, non si può escludere che – per la dinamica accertata dal sinistro – il ciclista avrebbe comunque superato la barriera temporaneamente predisposta; né altrettanto può escludersi, per altro verso, che la presenza di una protezione temporanea avrebbe potuto avere una finalità di presidio, tale da poter intervenire sulla dinamica della caduta, che si sarebbe forse comunque verificata, senza tuttavia potersi escludere oggi che le conseguenze per il ciclista avrebbero potuto essere anche differenti e, auspicabilmente, per lui meno gravi.

    Nemmeno può escludersi che la presenza di una barriera protettiva, percepibile agli occhi del corridore anche anticipatamente, seppur di pochi istanti, avrebbe potuto consentire allo stesso di affrontare il tratto di strada con maggiore avvedutezza e di compiere le manovre di ingresso alla curva con una diversa consapevolezza, benchè si trovasse nelle fasi concitate di un tratto veloce in discesa nell’ambito di una competizione sportiva.

    Sulla base di questi elementi, il Tribunale ritiene accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato, essendo sufficiente a tale scopo l’esito positivo di una valutazione di tipo probabilistico, ancorchè effettuata ex post, tuttavia in presenza di un quadro indiziario sufficiente e coerente al punto da rendere più verosimile la colpevolezza che l’innocenza del soggetto sottoposto a giudizio.

    Come osservato dalla Procura Federale, nel contesto sportivo disciplinare non è richiesta la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (tipica del processo penale), essendo sufficiente che la responsabilità dell’incolpato risulti, in termini di mera probabilità, quando a fronte dell’azione/omissione contestatagli, sussistano plurimi elementi di conforto alla sussistenza della violazione disciplinare, correlati tra loro da coerenza logica e razionale.

    In ragione di tale espresso principio, deve respingersi la tesi difensiva secondo cui la condotta osservata dall’incolpato andrebbe esente da responsabilità in quanto, anche nella diversa ipotesi in cui l’incolpato avesse osservato le prescrizioni cautelari di cui gli si addebita la violazione, l’evento si sarebbe comunque verificato e, per tale ragione, l’evento dannoso non costituirebbe – a fini dell’accertamento della sua responsabilità – la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata tendeva ad evitare.

     

    1. Sul quantum della sanzione

    Senza soluzione di continuità con le motivazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

    In primo luogo poiché al direttore di corsa può essere contestato, come è avvenuto in questa sede, il non aver impedito lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza per gli atleti; tuttavia v’è da considerare che quest’ultimo non è il solo soggetto preposto al presidio della sicurezza della competizione sportiva essendo, in vero, l’organizzatore della competizione sportiva il soggetto posto al vertice apicale della catena di responsabilità sub specie correlate alla sicurezza dell’evento.

    In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno dare rilevanza alla condotta processuale dell’incolpato e, in particolare, alle dichiarazioni scritte da quest’ultimo depositate all’udienza del 5 giugno 2025, che costituiscono un rilievo tangibile circa la consapevolezza dell’incolpato in punto alle peculiarità del ruolo dallo stesso ricoperto, alla gravità di quanto occorso ed alla credibile partecipazione del medesimo al dolore per quanto accaduto.

    Da ultimo, poi, va tenuta nella giusta considerazione l’incensuratezza dell’incolpato il quale nella sua lunga carriera di Direttore di Corsa non è mai stato destinatario di sanzioni disciplinari. Circostanza, quest’ultima, che valutata unitamente al comportamento processuale tenuto dal Gambacciani, il quale non ha inteso sottrarsi al giudizio di questo Tribunale, ma anzi si è presentato all’udienza ed ha fornito la propria versione dei fatti in prospettiva collaborativa, non può che influire positivamente nella corretta quantificazione della pena da infliggere in concreto.

    Per le su esposte ragioni, deve essere affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato Gambacciani Rodolfo, con assorbimento al decisum di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti, per difetto sopravvenuto di interesse stante la pronuncia sulla ragione assorbente.

    PQM

    Il Tribunale Federale I° Sezione, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. rg 2/25, ritenuta la responsabilità disciplinare dell’incolpato commina al Sig. Gambacciani Rodolfo per i fatti a lui ascritti la sanzione disciplinare della inibizione per mesi otto e giorni quindici, con decorrenza dal 18 luglio 2025 e fino al 02 aprile 2026.

    Motivazioni depositate contestualmente al dispositivo.

     

    Roma, 18 luglio 2025

     

    Il Presidente

    Avv. Patrich Rabaini

     

    L’Estensore

    Avv. Mattia Cornazzani

    N.° 4 del 2025

    18 Luglio, 2025

    1^ Sezione - Procedimento RG 2/25

    Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Patrich Rabaini - Presidente

    - Avv. Carlo Carpanelli - Giudice

    - Avv. Mattia Cornazzani – Giudice Relatore

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al N° 02/25 R.G. Trib. a carico di Rodolfo Gambacciani, nato a Sesto Fiorentino il 24/02/1951, chiamato a rispondere della violazione disciplinare di seguito riportata:

    1. Violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione all’art. 58 del Regolamento Tecnico  dell’Attività Agonistica degli Atleti Dilettanti su Strada e del provvedimento autorizzativo n. 107 del 3 agosto 2018 della Provincia di Pistoia, poiché, nella sua qualità di direttore di gara nominato in relazione alla gara ciclistica 72° Firenze – Mare, in cooperazione con il sig. Ristori Gian Paolo (deceduto) Presidente pro tempore della società organizzatrice A.S.D. Aurora, per colpa consistita nell’omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all’organizzatore di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61 + 500, né prescrivendo di segnalare il pericolo presente sul percorso con adeguati segnali e/o con addetti alla gara – e, comunque, consentendo lo svolgimento della manifestazione nonostante la pericolosità dello specifico segmento del percorso – cagionava la morte del sig. Antonelli Michael che, durante la gara, mentre percorreva la S.R. 66 Modenese in direzione San Marcello Pistoiese, all’altezza del km 61 + 500 era coinvolto in uno scontro con altri tre ciclisti, cui conseguiva la sua caduta nella scarpata oltre il margine destro della carreggiata , in un tratto privo di alcuna barriera stradale. A seguito della caduta, il giovane ciclista era dapprima ricoverato in prognosi riservata per <<politrauma da incidente sportivo con trauma cranico grave, contusioni e lacerazioni polmonari, della sinfisi pubica>> e decedeva in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars – CoV – 2 intervenuta in <<soggetto gravemente politraumatizzato giacente in condizione di stato vegetativo/dubbio di minima coscienza da oltre due anni>>; evento derivato con nesso di causa diretto ed esclusivo dal sinistro occorso in data 15 agosto 2018”.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli atti del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.

    Svolgimento del processo

    Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nell’ambito del procedimento 1/25 Reg. Ind. FCI (aperto a seguito della acquisizione di segnalazione pervenuta  in data 13 gennaio 2025), la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti del tesserato Rodolfo Gambacciani, per l’accertamento della violazione e della conseguente responsabilità del deferito sulle contestazioni ut supra elevate, con espresso e testuale richiamo all’atto di deferimento, notificato e noto alle parti, all’esito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla Procura Federale  in relazione a quanto occorso in data 15 agosto 2018, nell’ambito della gara 72° Firenze – Mare, occasione in cui il giovane corridore Michael Antonelli veniva coinvolto in un tragico incidente che gli procurava gravissime lesioni, alle quali subentrava decesso in data 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria da Virus Sars – Cov – 2.

    Al tesserato Rodolfo Gambacciani la Procura Federale contesta, la violazione dell’art. 1 RGF e, in particolare il mancato rispetto delle norme delle norme cautelari preposte alla tutela della sicurezza dei ciclisti nello svolgimento della competizione sportiva, come esaustivamente dettagliato nell’atto di deferimento.

    Agli atti del procedimento risultano acquisite plurime fonti di prova ed in particolare gli atti del procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Pistoia conclusosi con la Sentenza di condanna a carico degli imputati, gli atti tutti e le produzioni documentali autorizzate alle parti.

    Il Presidente del Tribunale disponeva con proprio decreto la fissazione dell’udienza per il giorno 5 giugno 2025.

    All’udienza Collegiale del 5 giugno 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:

    - per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

    - sono presenti l’Avv. Massimo Rosso per la difesa, altresì personalmente il deferito sig. Rodolfo Gambacciani.

    Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

    Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.

    In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilità del deferito, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Rodolfo Gambacciani la sanzione di mesi 12 di inibizione. Chiede altresì di produrre copia integrale della Sentenza n. 1838/2024 del Tribunale di Pistoia.

    La difesa del sig. Gambacciani, presente in udienza, preliminarmente eccepisce la prescrizione dell’azione disciplinare e chiede pronunciarsi in ogni caso l’assoluzione del deferito da ogni addebito disciplinare. Contesta l’acquisizione in della sentenza di primo grado in quanto non definitiva e chiede di essere autorizzato alla produzione dell’atto di appello avverso la predetta sentenza, a firma dell’Avv. Venturelli.

    Il deferito, presente personalmente, chiede di essere autorizzato al deposito di dichiarazioni scritte.

    Il Tribunale autorizza le produzioni documentali richieste dalle parti e, ritenuta la necessità, rinvia il procedimento alla successiva udienza del 18 luglio 2025, ore 10:30, assegnando termine sino al 7 luglio 2025 alla Procura Federale per repliche e successivo termine sino al 10 luglio 2025 alla difesa per contro deduzioni.

    Le parti, rispettivamente, facevano pervenire le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.

    All’udienza del 18 luglio 2025 con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per l’U.P.F. il Procuratore Aggiunto Federale Avv. Ida Blasi e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonché l’Avv. Massimo Rosso per la difesa. Le parti si richiamano alle repliche in atti.

    Motivi della decisione

    All’esito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale Federale statuisce quanto di seguito.

     

    1. In via preliminare. Sull’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare

    Il Tribunale ritiene di dover affrontare in via preliminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’incolpato, la quale sia all’udienza del 5 giugno 2025, sia nella successiva memoria autorizzata di replica, eccepisce che gli elementi per formulare un eventuale giudizio di responsabilità disciplinare sarebbero stati già nella disponibilità della Procura Federale al tempo dell’apertura del fascicolo n. 11/2021, conclusosi con un’archiviazione.

    Secondo tale impostazione, l’intervenuta Sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 1838/2024 del 13 dicembre 2024, peraltro sub judice in quanto oggetto di gravame, non apporterebbe “nuovi fatti o circostanze rilevanti” ai sensi dell’art. 63 comma 6 RGF.

    Ex adverso deduce la Procura Federale in seno alle proprie repliche autorizzate, evidenziando come sino alla data del 13 gennaio 2025, giorno in cui perveniva all’ufficio la segnalazione circa la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo grado a carico dell’odierno incolpato, nessuna comunicazione era pervenuta dall’Autorità giudiziaria ordinaria con riferimento all’iniziale archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose né, dopo il decesso del giovane Antonelli, con riferimento alla riapertura del procedimento penale ed al successivo rinvio a giudizio degli indagati, tra cui il Gambacciani.

    Ritiene l’intestato Collegio che l’azione disciplinare non sia prescritta e possa, dunque, dirsi tempestivamente e correttamente esercitata da parte della Procura Federale, per le seguenti ragioni.

    Per quanto in questa sede rileva, l’art. 63 comma 6 RGF prescrive che “Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza”.

    È, pertanto, all’apprezzamento della novità dei fatti od alla rilevanza delle circostanze prima ignoti alla Procura Federale, che deve essere valutato il principio di applicazione della deroga in commento.

    In proposito, deve essere rilevato che – al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare – la mancata ostensione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Pistoia in favore della Procura Federale allora istante è un fatto notorio, non oggetto di contestazione; dunque, sotto il profilo della “novità” dei fatti, l’accesso agli atti e documenti del procedimento penale – dapprima negato – ben può costituire, ad avviso di questo Tribunale, un fatto nuovo di per sé da solo idoneo all’applicazione della deroga consentita dall’art. 63 comma 6 RGF.

    Non solo; ancorchè il giudizio positivo circa la sussistenza dell’elemento della novità possa ritenersi, da solo sufficiente, a convalidare l’operato della Procura Federale, si rileva altresì che il risultato interpretativo non sarebbe cambiato a seguito dell’indagine circa la sussistenza del requisito di rilevanza delle circostanze ora emerse e prima ignote. A tale proposito sarebbe illogico, ad avviso di questo Tribunale, escludere aprioristicamente la rilevanza delle risultanze emerse all’esito dell’istruttoria dibattimentale in sede penale ai fini della valutazione del disvalore disciplinare della condotta dell’incolpato. In vero, se è per un verso incontestabile che, al momento della celebrazione del primo procedimento disciplinare, i rilievi dell’istruttoria dibattimentale penale nemmeno esistevano, in quanto sopraggiunti in epoca successiva all’archiviazione; per altro verso deve valutarsi positivamente che le dichiarazioni dei testimoni, le perizie e, più in generale, tutto il complesso della documentazione prodotta ed acquisita nel dibattimento penale possano costituire elementi dotati di indubbia rilevanza in quanto del tutto idonei a consentire alla Procura Federale di procedere ad una rinnovata e più circostanziata valutazione della vicenda, prima non possibile alle medesime condizioni, per l’apprezzamento rilevanza disciplinare della condotta ascritta all’incolpato.

    Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, non può essere privato di pregio il complesso dei dati e delle informazioni che emergono dall’istruttoria dibattimentale celebrata nella sede penale, che oltre a rientrare nel parametro di “novità” richiesto dalla norma, ne integrano appieno anche il requisito di “rilevanza”.

     

    1. Sulla responsabilità disciplinare dell’incolpato

    La difesa dell’incolpato ritiene che non sussistano, nel caso in esame, profili di responsabilità da ascrivere al sig. Gambacciani, direttore della corsa poiché, nella causazione dell’evento che ha comportato tragiche conseguenze per il giovane Antonelli, sono occorse plurime concause, di diversa natura, che complessivamente considerate varrebbero a spezzare il legame di causalità tra le azioni/omissioni dell’incolpato e l’evento/conseguenza costituito dall’incidente occorso al corridore, poi deceduto.

    Tra queste, la difesa evidenzia che l’Antonelli, anche a causa dell’eccessiva velocità avesse commesso un errore nell’impostazione della traiettoria di curva e, ulteriormente, l’imprevedibile circostanza che, appena pochi istanti prima dell’avvento dello sfortunato ciclista, altri corridori fossero caduti e stessero, in quel momento, ingombrando la sede stradale, al punto da rendere per l’Antonelli obbligata, quella manovra che gli si è, poi, rivelata fatale.

    Il tutto, secondo la difesa, sarebbe poi occorso in un tratto di strada (mai) stato valutato in termini di pericolosità intrinseca ex ante, nemmeno nelle precedenti e successive edizioni della “Firenze – Mare” e che sulla base di ciò ben potesse ritenersi sufficiente, se non addirittura prudente, quanto predisposto dall’organizzatore per avvertire di corridori all’inizio del tratto di discesa. La pericolosità, dunque, sarebbe maturata solo successivamente ad ogni possibile valutazione di carattere preventivo sulla sicurezza del percorso, al sopraggiungere di elementi incidentali imprevedibili, inevitabili e del tutto indipendenti dalla cautela che avrebbe comunque potuto adottare il direttore della corsa, per garantire l’assenza di pericolo per i ciclisti partecipanti alla manifestazione.

    Richiama, a tal proposito, la difesa plurime sentenze della Corte di legittimità sulla cd. concretizzazione del rischio, allo scopo di corroborare la tesi secondo cui la titolarità della posizione di garanzia in capo all’incolpato, non possa ex se determinare una automatica attribuzione della responsabilità, dovendo invece essere accertato, ai fini della colpevolezza, che la violazione di un presidio cautelare da parte del garante abbia effettivamente incrementato, in termini di prevedibilità (e conseguentemente di evitabilità) il rischio che la regola violata avrebbe specificatamente preteso di prevenire od evitare.

    La Procura Federale richiama ex adverso nei propri atti quelli che, secondo l’impostazione propugnata, costituirebbero i plurimi elementi probatori a conforto dell’accertata violazione delle norme regolamentari specificamente individuate nell’atto di deferimento, rilevando peraltro come la regola di giudizio tipica del processo penale sia ben più rigorosa rispetto a quella propria della sede disciplinare sportiva, poiché in tale ambito apparirebbe sufficiente che il complesso indiziario possa limitarsi a varcare la soglia della più semplice valutazione in termini di probabilità mediante più elementi gravi, precisi e concordanti – insieme tra loro idonei ad offrire una ragionevole certezza sull’ascrivibilità della condotta all’incolpato - senza con ciò doversi spingere sino al più distante e garantista principio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

    Il Tribunale ritiene accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato, per quanto di seguito.

    Il Direttore di Gara, secondo i regolamenti federali ha la responsabilità di sovrintendere e garantire il corretto svolgimento delle competizioni ciclistiche, sia a livello agonistico che promozionale, assicurando il rispetto delle norme e dello spirito sportivo. In pratica, il Direttore di Gara funge da garante tecnico-disciplinare, applicando le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni della FCI.

     A costui, in concerto con l’organizzatore dell’evento sportivo, incombono le responsabilità inerenti la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di gareggianti e spettatori, nel rispetto delle norme generali di prudenza e normale diligenza, allo scopo di scongiurare il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità. Al contempo, la caratura e la specificità delle norme preventive e comportamentali cui deve conformarsi il soggetto titolare di una posizione di garanzia, è incrementata allorquando siano maggiori i rischi, intrinsechi alla disciplina sportiva praticata ed alla natura della gara, le condizioni dei luoghi, ovvero per la presenza più o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti; di talché l’adozione di tali misure protettive dovrà essere più attenta e scrupolosa [Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, pag. 3 e ss.].

    Nell’atto di deferimento, la Procura Federale contesta all’incolpato incaricato della direzione della gara la colpa, tra l’altro, “… consistita nell’omettere di impedire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in assenza di adeguate cautele e segnatamente non imponendo all’organizzatore della corsa di predisporre barriere di contenimento con protezioni morbide al km 61+500 … tratto privo di alcuna barriera stradale e nella sua qualità di direttore di gara”.

    È circostanza nota, pacifica e non contestata, in quanto risultante dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento, che il tratto di strada in cui avviene il tragico evento sia caratterizzato da un rettilineo in discesa, nel senso di percorrenza della competizione, prima di una semicurva verso sinistra che accentua il restringimento dell’angolo nella fase finale del tratto curvilineo. Ai margini della carreggiata, è constatata la presenza di un muretto di contenimento e di un guard rail, tra loro interrotti da un intervallo di circa 28 m privo di barriere stradali e prospicente alla scarpata in cui è caduto il giovane ciclista Antonelli.

    Fermo restando che di tutte le altre norme di condotta ascrivibili al direttore di gara ed all’organizzatore della corsa ben possa essere accertato il rispetto, codesto Tribunale ritiene che la responsabilità disciplinare, nel caso di specie, possa essere ascritta al direttore di gara per non aver prescritto all’organizzatore della corsa di approntare una barriera protettiva provvisoria per quel tratto di strada, pari a circa 28 metri di lunghezza, in corrispondenza di una semicurva prospicente ad una scarpata.

    Se, per un verso, come rilevano nelle conclusioni peritali rassegnate nel dibattimento penale i tecnici incaricati dalla difesa, non si può escludere che – per la dinamica accertata dal sinistro – il ciclista avrebbe comunque superato la barriera temporaneamente predisposta; né altrettanto può escludersi, per altro verso, che la presenza di una protezione temporanea avrebbe potuto avere una finalità di presidio, tale da poter intervenire sulla dinamica della caduta, che si sarebbe forse comunque verificata, senza tuttavia potersi escludere oggi che le conseguenze per il ciclista avrebbero potuto essere anche differenti e, auspicabilmente, per lui meno gravi.

    Nemmeno può escludersi che la presenza di una barriera protettiva, percepibile agli occhi del corridore anche anticipatamente, seppur di pochi istanti, avrebbe potuto consentire allo stesso di affrontare il tratto di strada con maggiore avvedutezza e di compiere le manovre di ingresso alla curva con una diversa consapevolezza, benchè si trovasse nelle fasi concitate di un tratto veloce in discesa nell’ambito di una competizione sportiva.

    Sulla base di questi elementi, il Tribunale ritiene accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato, essendo sufficiente a tale scopo l’esito positivo di una valutazione di tipo probabilistico, ancorchè effettuata ex post, tuttavia in presenza di un quadro indiziario sufficiente e coerente al punto da rendere più verosimile la colpevolezza che l’innocenza del soggetto sottoposto a giudizio.

    Come osservato dalla Procura Federale, nel contesto sportivo disciplinare non è richiesta la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (tipica del processo penale), essendo sufficiente che la responsabilità dell’incolpato risulti, in termini di mera probabilità, quando a fronte dell’azione/omissione contestatagli, sussistano plurimi elementi di conforto alla sussistenza della violazione disciplinare, correlati tra loro da coerenza logica e razionale.

    In ragione di tale espresso principio, deve respingersi la tesi difensiva secondo cui la condotta osservata dall’incolpato andrebbe esente da responsabilità in quanto, anche nella diversa ipotesi in cui l’incolpato avesse osservato le prescrizioni cautelari di cui gli si addebita la violazione, l’evento si sarebbe comunque verificato e, per tale ragione, l’evento dannoso non costituirebbe – a fini dell’accertamento della sua responsabilità – la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata tendeva ad evitare.

     

    1. Sul quantum della sanzione

    Senza soluzione di continuità con le motivazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

    In primo luogo poiché al direttore di corsa può essere contestato, come è avvenuto in questa sede, il non aver impedito lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza per gli atleti; tuttavia v’è da considerare che quest’ultimo non è il solo soggetto preposto al presidio della sicurezza della competizione sportiva essendo, in vero, l’organizzatore della competizione sportiva il soggetto posto al vertice apicale della catena di responsabilità sub specie correlate alla sicurezza dell’evento.

    In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno dare rilevanza alla condotta processuale dell’incolpato e, in particolare, alle dichiarazioni scritte da quest’ultimo depositate all’udienza del 5 giugno 2025, che costituiscono un rilievo tangibile circa la consapevolezza dell’incolpato in punto alle peculiarità del ruolo dallo stesso ricoperto, alla gravità di quanto occorso ed alla credibile partecipazione del medesimo al dolore per quanto accaduto.

    Da ultimo, poi, va tenuta nella giusta considerazione l’incensuratezza dell’incolpato il quale nella sua lunga carriera di Direttore di Corsa non è mai stato destinatario di sanzioni disciplinari. Circostanza, quest’ultima, che valutata unitamente al comportamento processuale tenuto dal Gambacciani, il quale non ha inteso sottrarsi al giudizio di questo Tribunale, ma anzi si è presentato all’udienza ed ha fornito la propria versione dei fatti in prospettiva collaborativa, non può che influire positivamente nella corretta quantificazione della pena da infliggere in concreto.

    Per le su esposte ragioni, deve essere affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato Gambacciani Rodolfo, con assorbimento al decisum di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti, per difetto sopravvenuto di interesse stante la pronuncia sulla ragione assorbente.

    PQM

    Il Tribunale Federale I° Sezione, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. rg 2/25, ritenuta la responsabilità disciplinare dell’incolpato commina al Sig. Gambacciani Rodolfo per i fatti a lui ascritti la sanzione disciplinare della inibizione per mesi otto e giorni quindici, con decorrenza dal 18 luglio 2025 e fino al 02 aprile 2026.

    Motivazioni depositate contestualmente al dispositivo.

     

    Roma, 18 luglio 2025

     

    Il Presidente

    Avv. Patrich Rabaini

     

    L’Estensore

    Avv. Mattia Cornazzani