Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi l’11 dicembre 2020 alle ore 11.00 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Elisabetta Antonini, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 04/2020 PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL TESSERATO ELIA CARTA, ROBERTO VIDONI, MAURIZIO DEPONTE, CHIARA LAZZARINI E L’A.S.C. COTTUR ASD
a) Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini, in violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, ed in particolare dell’obbligo che incombe a tutti i tesserati di osservare norme, regolamenti e provvedimenti e di osservare i principi della lealtà e correttezza anche morale in spregio al disposto della delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. 40 del 14 aprile 2020, il 28 giugno 2020 partecipavano alla gara ciclistica svoltasi in territorio estero (Slovenia) e denominata Kolesarska Dirka “Vzpon na Pokjuko 2020”, organizzata dalla Kolesarski Klub Gorje, iscrivendosi previa esibizione e/o produzione della tessera FCI di appartenenza di ciascuno ` risullltando peraltro tutti tesserati con la società S.C. COTTUR ASD (affiliata FCI con codice soc. n. 05V0015) con sede in Trieste, Via Crispi, n.9. Per l’effetto, i medesimi gareggiavano e si classificavano ciascuno per la proprioa categoria di appartenenza, come da ordine d’arrivo pubblicato dalla società organizzatrice straniera
b) Alessandro Mrdali (tessera n. A014107), nella qualità di presidente pro tempore dell’ASC Cottur asd in violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, ed in particolare dell’obbligo che incombe a tutti i tesserati di osservare norme, regolamenti e provvedimenti e di osservare i principi della lealtà e correttezza anche morale, in spregio al disposto della delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. 40 del 14 aprlie 2020, ometteva qualunque controllo riguardo alla partecipazione degli atleti di cui al punto a) alla manifestazione ciclistica tenutasi il 28 giugno 2020 in Slovenia, omettendo altresí qualunque comunicazione idonea a rendere edotti gli Organi federali FCI competenti e deputati per regolamento alla eventuale autorizzazione dei tesserati a partecipare ad una competizione in territorio estero.
c) l’ASC Cottur ASD affiliata per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 1, comma 8 del RG della FCI.
NOMINATA relatrice l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini, Alessandro Mrdali e l’ASC Cottur ASD, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Avv. Ida Blasi;
PRESENTE l’Avv. Carmelo Fabrizio Sebastiano Carbone, procuratore dei deferiti Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini, Alessandro Mrdali e l’ASC Cottur ASD;
Per la Procura Federale, l’Avv. Blasi si riporta all’atto di deferimento, prende atto della memoria difensiva dell’avv. Carbone che, nonostante chiarisca aspetti della vicenda in favore dei propri assistiti, non elimina le ragioni del richiesto procedimento di incolpazione e deferimento e anzi sottolinea l’interpretazione elusiva dei tesserati della società a voler considerare il DPCM dell’11 giugno 2020, nel consentire spostamenti nei paesi europei o rientranti negli accordi di Scenghen, “permissivo” riguardo alla partecipazione a gare all’estero. Per questo chiede la sanzione dell’inibizione a tre mesi per ciascun tesserato e per la Società censura con ammenda pari ad € 700,00
L’Avv. Carbone si riporta integralmente alla propria memoria difensiva evidenziando la piena collaborazione di tutti i deferiti all’instaurato procedimento e nel contempo rileva che l’attività difensiva conseguente alle scelte dei deferiti è riferita ai dettami della delibera n. 40 del Presidente Federale. Precisa altresì che la Società non ha svolto alcun ruolo attivo nella vicenda in quanto il sistema di iscrizione alle manifestazioni ciclistiche in Slovenia permette le azioni individuali degli atleti. Insiste per quanto articolato nell’atto di deferimento e per le incolpazioni ivi descritte. Infine conclude precisando che alla data di svolgimento della manifestazione ossia il 28 giugno 2020 nessuna norma federale impediva la partecipazione a gare all’estero e che nel frattempo era entrato in vigore un nuovo DPCM con regole differenti.
La difesa insiste quindi per l’assoluzione in via principale di tutti i deferiti e in subordine chiede che l’eventuale condanna sia limitata ad una sanzione pecuniaria.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce di quanto sopra riportato ripercorre i fatti come rappresentati ed accertati e ne coglie le seguenti argomentazioni.
Il procedimento ha avuto inizio da una segnalazione posta all’attenzione della Segreteria FCI in data 30 giugno 2020 a mezzo mail con la quale il Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia comunicava il comportamento inosservante degli atleti tesserati FCI per la ASD COTTUR per aver partecipato ad una gara all’estero il 28 giugno 2020, contravvenendo con ciò alle norme federali.
La Procura Federale, quindi, apriva un fascicolo richiamando le disposizioni federali che all’art. 16. 1 delle Norme Attuative 2020 del Settore Strada inibiscono le trasferte all’estero di società italiane o di singoli atleti, se non previa autorizzazione STF, nel caso specifico mai richiesta e quindi mai concessa.
La difesa dell’Avv. Carbone, svolta a favore dei deferiti Deponte, Carta, Lazzarini, Vidoni, Mrdali e la ASD COTTUR, precisando che la regolamentazione dell'attività all'estero dei tesserati contenuta nelle "Norme Attuative" adottate dalla FCI di anno in anno si differenzia per le diverse categorie e specialità del ciclismo, ribadiva che la tessera Master FCI prevede anche il marchio UCI con validità internazionale e garanzia di copertura assicurativa anche per corse svolte all’estero, senza quindi necessità di ulteriore autorizzazione.
In effetti, esaminando la normativa federale di riferimento vigente per il 2020, questa prevede regole diverse, a seconda della specialità e della categoria di appartenenza, non solo in tema di trasferte all'estero, ma anche riguardo a tutti gli altri aspetti tecnici.
Ciascuna di queste normative pare essere indipendente e a sè stante per cui, nel caso de quo, non si ritiene applicabile la disposizione sulle trasferte all’estero contenuta nell’art. 16 delle Norme Attuative 2020 riguardanti le Cat. Elite s.c./Under 23/Juniores/Donne Elite/ Donne junior, laddove all’art. 16.1 è prescritta la preventiva autorizzazione della STF-Settore strada (salvo che per le Squadre Femminili UCI, le Squadre Continental UCI e quelle comprese negli accordi transfrontalieri) – come invocato dalla Procura Federale – in quanto la categoria dei tesserati deferiti è quella dei Master.
Per questa categoria il riferimento normativo è costituito dall’art. 1.1.7 delle norme attuative Settore Amatoriale Nazionale 2020 che, nel regolarne l’attività all’estero, stabilisce che le tessere Master FCI recanti il logo dell’Uci hanno valore internazionale – omissis – e che nelle gare all'estero vale il Regolamento Tecnico del Paese ospitante, per cui si deduce che in tema di trasferta in uno Stato straniero non è richiesta autorizzazione.
Infatti, siccome la soggezione al regime autorizzativo è esplicitamente disposta dal predetto art. 16.1 per le categorie cui si riferisce, se fosse ritenuto necessario sottoporre ad analogo regime le traferte all’estero dei tesserati Master, se ne farebbe richiamo nelle relative Norme attuative, che invece non lo contemplano.
Inoltre la circolare n. 40 del 14 aprile 2020 del Presidente Federale – di cui si addebita nell’atto di deferimento la mancata osservanza e con ciò la violazione dell’art. 1 del Regolamento di giustizia della Federazione ciclistica italiana che obbliga i tesserati ad attenersi alle disposizioni federali – comunicava l’annullamento di tutte le gare di specialità e categorie del calendario FCI fino al 30 giugno 2020 in conformità alle disposizioni statali generali del DPCM emanato all’epoca nella emergenza Covid, nulla disponendo in merito al divieto di partecipare a gare organizzate all’estero, introdotto solo in una successiva comunicazione del 30 giugno 2020 e quindi dopo lo svolgimento della corsa in Slovenia.
D’altronde, quando è stata disputata la gara in questione il 28 giugno 2020, l’art. 6 del nuovo DPCM 11 giugno 2020 consentiva gli spostamenti all’interno degli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati rientranti nell'accordo di Schengen, in cui è ricompresa la Slovenia.
Ciò premesso, valutati gli elementi probatori già esplicitati nella memoria difensiva a sostegno dei deferiti, ritenute fondate le ulteriori puntualizzazioni emerse in fase dibattimentale, e comunque, considerato che anche laddove ne fosse data diversa interpretazione il frequente succedersi di disposizioni per il contrasto della pandemia riguardanti la stessa attività sportiva, con la conseguente difficoltà di orientarsi fra dettami federali e norme statali di carattere emergenziale, legittima l’invocabilità da parte dei deferiti della loro buona fede tale da esimerli da responsabilità
il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
manda assolti i tesserati Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini e l’ASC Cottur ASD.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 17/12/2020