Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi lβ11 dicembre 2020 alle ore 11.00 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Elisabetta Antonini, nonchΓ© il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identitΓ delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dellβudienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire lβordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione Γ¨ vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 04/2020 PROCEDIMENTO DI DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL TESSERATO ELIA CARTA, ROBERTO VIDONI, MAURIZIO DEPONTE, CHIARA LAZZARINI E LβA.S.C. COTTUR ASD
a) Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini, in violazione dellβart. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, ed in particolare dellβobbligo che incombe a tutti i tesserati di osservare norme, regolamenti e provvedimenti e di osservare i principi della lealtΓ e correttezza anche morale in spregio al disposto della delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. 40 del 14 aprile 2020, il 28 giugno 2020 partecipavano alla gara ciclistica svoltasi in territorio estero (Slovenia) e denominata Kolesarska Dirka βVzpon na Pokjuko 2020β, organizzata dalla Kolesarski Klub Gorje, iscrivendosi previa esibizione e/o produzione della tessera FCI di appartenenza di ciascuno ` risullltando peraltro tutti tesserati con la societΓ S.C. COTTUR ASD (affiliata FCI con codice soc. n. 05V0015) con sede in Trieste, Via Crispi, n.9. Per lβeffetto, i medesimi gareggiavano e si classificavano ciascuno per la proprioa categoria di appartenenza, come da ordine dβarrivo pubblicato dalla societΓ organizzatrice straniera
b) Alessandro Mrdali (tessera n. A014107), nella qualitΓ di presidente pro tempore dellβASC Cottur asd in violazione dellβart. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, ed in particolare dellβobbligo che incombe a tutti i tesserati di osservare norme, regolamenti e provvedimenti e di osservare i principi della lealtΓ e correttezza anche morale, in spregio al disposto della delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. 40 del 14 aprlie 2020, ometteva qualunque controllo riguardo alla partecipazione degli atleti di cui al punto a) alla manifestazione ciclistica tenutasi il 28 giugno 2020 in Slovenia, omettendo altresΓ qualunque comunicazione idonea a rendere edotti gli Organi federali FCI competenti e deputati per regolamento alla eventuale autorizzazione dei tesserati a partecipare ad una competizione in territorio estero.
c) lβASC Cottur ASD affiliata per responsabilitΓ diretta e oggettiva ai sensi dellβart. 1, comma 8 del RG della FCI.
NOMINATA relatrice lβAvv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini, Alessandro Mrdali e lβASC Cottur ASD, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata;
PRESENTEΒ per lβU.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Avv. Ida Blasi;
PRESENTE lβAvv. Carmelo Fabrizio Sebastiano Carbone, procuratore dei deferiti Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini, Alessandro Mrdali e lβASC Cottur ASD;
Per la Procura Federale, lβAvv. Blasi si riporta allβatto di deferimento, prende atto della memoria difensiva dellβavv. Carbone che, nonostante chiarisca aspetti della vicenda in favore dei propri assistiti, non elimina le ragioni del richiesto procedimento di incolpazione e deferimento e anzi sottolinea lβinterpretazione elusiva dei tesserati della societΓ a voler considerare il DPCM dellβ11 giugno 2020, nel consentire spostamenti nei paesi europei o rientranti negli accordi di Scenghen, βpermissivoβ riguardo alla partecipazione a gare allβestero. Per questo chiede la sanzione dellβinibizione a tre mesi per ciascun tesserato e per la SocietΓ censura con ammenda pari ad β¬ 700,00
LβAvv. Carbone si riporta integralmente alla propria memoria difensiva evidenziando la piena collaborazione di tutti i deferiti allβinstaurato procedimento e nel contempo rileva che lβattivitΓ difensiva conseguente alle scelte dei deferiti Γ¨ riferita ai dettami della delibera n. 40 del Presidente Federale. Precisa altresΓ¬ che la SocietΓ non ha svolto alcun ruolo attivo nella vicenda in quanto il sistema di iscrizione alle manifestazioni ciclistiche in Slovenia permette le azioni individuali degli atleti. Insiste per quanto articolato nellβatto di deferimento e per le incolpazioni ivi descritte. Infine conclude precisando che alla data di svolgimento della manifestazione ossia il 28 giugno 2020 nessuna norma federale impediva la partecipazione a gare allβestero e che nel frattempo era entrato in vigore un nuovo DPCM con regole differenti.
Β La difesa Β insiste quindi per lβassoluzione in via principale di tutti i deferiti e in subordine chiede che lβeventuale condanna sia limitata ad una sanzione pecuniaria.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce di quanto sopra riportato ripercorre i fatti come rappresentati ed accertati e ne coglie le seguenti argomentazioni.
Il procedimento ha avuto inizio da una segnalazione posta allβattenzione della Segreteria FCI in data 30 giugno 2020 a mezzo mail con la quale il Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia comunicava il comportamento inosservante degli atleti tesserati FCI per la ASD COTTUR per aver partecipato ad una gara allβestero il 28 giugno 2020, contravvenendo con ciΓ² alle norme federali.
La Procura Federale, quindi, apriva un fascicolo richiamando le disposizioni federali che allβart. 16. 1 delle Norme Attuative 2020 del Settore Strada inibiscono le trasferte allβestero di societΓ italiane o di singoli atleti, se non previa autorizzazione STF, Β nel caso specifico mai richiesta e quindi mai concessa.
La difesa dellβAvv. Carbone, svolta a favore dei deferiti Deponte, Carta, Lazzarini, Vidoni, Mrdali e la ASD COTTUR, precisando che la regolamentazione dell'attivitΓ all'estero dei tesserati contenuta nelle "Norme Attuative" adottate dalla FCI di anno in anno si differenzia per le diverse categorie e specialitΓ del ciclismo, ribadiva che la tessera Master FCI Β prevede anche il marchio UCI con validitΓ internazionale e garanzia di copertura assicurativa anche per corse svolte allβestero, senza quindi necessitΓ di ulteriore autorizzazione.
In effetti, esaminando la normativa federale di riferimento vigente per il 2020, questa prevede regole diverse, a seconda della specialitΓ e della categoria di appartenenza, non solo in tema di trasferte all'estero, ma anche riguardo a tutti gli altri Β aspetti tecnici.
Ciascuna di queste normative pare essere indipendente e a sΓ¨ stanteΒ per cui, nel caso de quo, non si ritiene applicabile la disposizione sulle trasferte allβestero contenuta nellβart. 16 delle Norme Attuative 2020 riguardanti le Cat. Elite s.c./Under 23/Juniores/Donne Elite/ Donne junior, laddove allβart. 16.1 Γ¨ prescritta la preventiva autorizzazione della STF-Settore strada Β (salvo che per le Squadre Femminili UCI, le Squadre Continental UCI e quelle comprese negli accordi transfrontalieri) β Β come invocato dalla Procura Federale β in quanto la categoria dei tesserati deferiti Γ¨ quella dei Master.
Per questa categoria il riferimento normativo Γ¨ costituito dallβart. 1.1.7 delle norme attuative Settore Amatoriale Nazionale 2020 che, nel regolarne lβattivitΓ allβestero, stabilisce Β che le tessere Master FCI recanti il logo dellβUci hanno valore internazionale β omissis β e che nelle gare all'estero vale il Regolamento Tecnico del Paese ospitante, per cui si deduce che in tema di trasferta in uno Stato straniero non Γ¨ richiesta autorizzazione.
Infatti, siccome la soggezione al regime autorizzativo Γ¨ esplicitamente disposta dal predetto art. 16.1 per le categorie cui si riferisce, se fosse ritenuto necessario sottoporre ad analogo regime le traferte allβestero dei tesserati Master, se ne farebbe richiamo nelle relative Norme attuative, che invece non lo contemplano. Β
Inoltre la circolare n. 40 del 14 aprile 2020 del Presidente Federale β di cui si addebita nellβatto di deferimento la mancata osservanza e con ciΓ² la violazione dellβart. 1 del Regolamento di giustizia della Federazione ciclistica italiana che obbliga i tesserati ad attenersi alle disposizioni federali β comunicava lβannullamento di tutte le gare di specialitΓ e categorie del calendario FCI fino al 30 giugno 2020 in conformitΓ alle disposizioni statali generali del DPCM emanato allβepoca nella emergenza Covid, nulla disponendo in merito al divieto di partecipare a gare organizzate allβestero, Β introdotto solo in una successiva comunicazione del 30 giugno 2020 e quindi dopo lo svolgimento della corsa in Slovenia.
Dβaltronde, quando Γ¨ stata disputata la gara in questione il 28 giugno 2020, lβart. 6 del nuovo DPCM 11 giugno 2020 consentiva gli spostamenti allβinterno degli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati rientranti nell'accordo di Schengen, in cui Γ¨ ricompresa la Slovenia.
CiΓ² premesso, valutati gli elementi probatori Β giΓ esplicitati nella memoria difensiva a sostegno dei deferiti, ritenute fondate le ulteriori puntualizzazioni emerse in fase dibattimentale, Β e comunque, considerato che anche laddove ne fosse data diversa interpretazione il frequente succedersi di disposizioni per il contrasto della pandemia riguardanti la stessa attivitΓ sportiva, con la conseguente difficoltΓ di orientarsi fra dettami federali e norme statali di carattere emergenziale, legittima lβinvocabilitΓ da parte dei deferiti della loro buona fede tale da esimerli da responsabilitΓ
il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
manda assolti i tesserati Elia Carta, Roberto Vidoni, Maurizio Deponte, Chiara Lazzarini e lβASC Cottur ASD.
Β
Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
Β
Data di pubblicazione: 17/12/2020