Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Patrich Rabaini – Presidente
– Avv. Carlo Carpanelli – Giudice relatore
– Avv. Mattia Cornazzani – Giudice
con lโassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al Nยฐ 9/24 R.G. Trib. a carico di Ennio Ferrari, nato a Tortona il 23/5/1956, Gianni Tuninetti, nato a Torino il 17/04/1962 e la societร Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia A.S.D. codice societร n. 01X0451 โ affiliata FCI in persona del suo Presidente e R.L. p.t. chiamati a rispondere delle violazioni disciplinari di seguito riportate:
– ENNIO FERRARI, perchรฉ, nella sua qualitร di Presidente p.t. della ASD Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia, societร organizzatrice della gara ID 149087, 87ยบ Circuito Molinese, disputata il 5/10/2019 in Molino dei Torti (AL), in violazione dellโarticolo 1, comma 1 e 2 del regolamento di Giustizia Federale, e, in particolare, dellโobbligo di osservare le norme federali della FCI, ivi comprese quelle dellโUnione Ciclistica Internazionale, cui rinvia espressamente lโarticolo 2 dello Statuto della FCI:
- Contravveniva al disposto dellโarticolo 38 del Regolamento Tecnico Atleti Dilettanti, Strada FCI (RTTA) e segnatamente ometteva di trasmettere, unitamente alla domanda di approvazione della gara 87ยบ circuito Molinese, alla Struttura Tecnica del Comitato Regionale Piemonte competente ad autorizzare la manifestazione sportiva ID 149;87, la prescritta documentazione relativa alle caratteristiche del percorso con lโindicazione delle misure di sicurezza adottate nonchรฉ le caratteristiche dellโultimo km; omissione che, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dellโultimo km, avrebbe permesso di rilevare che gli ultimi 150 mt dalla linea di arrivo, al limite dei quali occorreva lโimpatto del giovane ciclista Giovanni Iannelli contro una colonna di sostegno del cancello del civico numero 45 di via Roma di MOLINO dei Torti dal quale derivavano le lesioni di tale gravitร da determinarne il decesso dichiarato il successivo 7/10/2019, non avevano andamento rettilineo, come invece espressamente imposto dallโarticolo 84, comma 6, dello stesso regolamento nel testo vigente allโepoca dei fatti, a mente del quale โlโarrivo deve avvenire su di un rettilineo di almeno 150 metriโ;
- Contravveniva al disposto dellโarticolo 84, comma 6, del regolamento tecnico atleti dilettanti strada FCI (RTTA) nel testo in vigore allโepoca dei fatti e, segnatamente, alla prescrizione per cui lโarrivo deve avvenire su un rettilineo di almeno 150 mt, laddove a cavallo dei 150 mt prima del traguardo della gara 87ยบ circuito Molinese insisteva una semicurva a sinistra (di circa 80 mt di sviluppo a visibilitร limitata) dalla quale, a seconda della prospettiva considerata, il traguardo risultava visibile solo ad una distanza compresa tra i 110 e i 133 metri; semicurva in cui, ad una distanza di circa 150 mt dalla linea dโarrivo, lโatleta Giovanni Iannelli andava ad impattare contro una colonna di sostegno del cancello carrabile del civico numero 45 della via Roma di MOLINO dei Torti, riportando lesioni che ne cagionavano il decesso dichiarato il successivo 7/10/2019;
- Contravveniva al disposto dellโarticolo 12.4.014 del Regolamento dello Sport Ciclistico UCI, a mente del quale โogni organizzatore risponde dellโordine della sicurezza sul percorso della corsa e nei suoi accessi immediati. Risponde di ogni incidente ed รจ passibile di misure disciplinari a meno che possa provare che le misure relative alla organizzazione concretamente messe in opera corrispondevano alle norme di sicurezza applicabili in materia e che tenuto conto delle circostanze concrete, erano sufficienti sui piani qualitativo e quantitativoโ norma applicabile per effetto del rinvio operato dallโarticolo 2 dello Statuto della FCI alle disposizioni normative e regolamentari UCI; contravveniva altresรฌ al disposto dellโarticolo C.4.2 della Organizerโs Guide to Road Events UCI, a mente del quale, tra lโaltro, โโฆ lโorganizzatore deve prevedere potenziali punti di caduta durante la gara e fornire una protezione adeguata (balle di fieno, materassi, eccetera). Le parti piรน vulnerabili del percorso sono le curve strette, i punti in cui la strada si restringe e le discese dei passi montaniโ, Norma anchโessa applicabile per effetto del richiamo operato dallโarticolo 2 dello Statuto della FCI alle norme UCI; contravveniva al disposto dellโarticolo 58, comma 2 del RTTA, secondo cui in relazione al percorso di gara โรจ richiesto lโapprontamento di una struttura organizzativa capace di realizzare le misure tecniche e di sicurezza che disciplinano la corsa dal luogo di raduno a quello di partenza ufficiosa e della partenza reale fino alla linea dโarrivoโ; contravveniva, infine, alle prescrizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione della manifestazione sportiva adottato il 13/9/2019 dalla Provincia di Alessandria.Nella specie, contravveniva alle richiamate norme e al provvedimento di autorizzazione provinciale con le condotte appresso descritte:
i) omettendo di porre qualunque mezzo di segnalazione per impedire il passaggio dei corridori sulle banchine in porfido, costituite da sanpietrini, e poste allo stesso livello della strada asfaltata nella via Roma, in particolare in coincidenza – tra lโaltro – del civico numero 45 della medesima via, di talchรฉ le predette banchine, nonostante lโirregolaritร della pavimentazione e il restringimento del tratto di percorso tra gli edifici, costituivano parte integrante del percorso di gara e ciรฒ in un punto in cui, allโultimo giro, era ampiamente prevedibile che i corridori sarebbero giunti a velocitร molto elevata;
ii) omettendo, altresรฌ – considerata lโevidente irregolaritร della pavimentazione delle banchine non escluse dal percorso di gara e la circostanza che i corridori impegnati nellโultimo giro, ad alte velocitร (a maggior ragione, poichรฉ le caratteristiche dellโultimo chilometro erano tali da consentire lโinizio della volata finale giร circa 400 mt prima della linea dโarrivo) avrebbero potuto transitarvi con lโulteriore di rischio di una perdita di controllo delle biciclette ed impatto contro i pericolosi ostacoli fissi presenti lungo quel tratto di percorso – di porre protezioni passive (del tipo di materassi in gomma o balle di paglia) e, in particolare, omettendo di porre a protezione delle colonne di sostegno del cancello carrabile del civico numero 45 di via Roma, ove poi si verificava lโimpatto che causava il decesso dellโatleta Giovanni Iannelli.
In MOLINO dei Torti (AL), il 5/10/2019.
– Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia A.S.D. in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dellโarticolo 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, a titolo di responsabilitร diretta per le condotte ascritte al signor Ennio Ferrari, nella sua qualitร di Presidente della societร organizzatrice allโepoca dei fatti di cui alla gara 87ยบ circuito Molinese, in MOLINO dei Torti, di cui al precedente capo di incolpazione sub a), punti 1), 2) e 3).
In MOLINO dei Torti (AL), il 5/10/2019
– GIANNI TUNINETTI perchรฉ, in violazione dellโarticolo 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, in relazione agli articoli 37 comma 1, 38 e 84 del regolamento tecnico atleti dilettanti strada FCI (RTTA), in spregio ai doveri di osservare le norme federali, nella sua qualitร di responsabile regionale del settore strada-pista del Comitato Regionale Piemonte in epoca compresa tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019, in data 28/8/2019 autorizzava la gara ID 149087, 87ยบ circuito Molinese, in Molino dei Torti (AL), organizzata dalla ASD GS Bassa Valle Scrivia, disputata il successivo 5/10/2019, in assenza della documentazione prescritta dallโarticolo 38 del RTTA, a mente del quale: โil programma della corsa, compilato in ogni sua parte sui moduli federali, deve essere corredato dalla seguente documentazione: A) tasse federali, nella misura fissata dal consiglio federale; B) tabella oraria; C) caratteristiche del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate; D) indicazione delle disposizioni prese per lโassistenza sanitaria dei corridori e del seguito; E) dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri ospedalieri collocati nelle vicinanze del percorso; F) dichiarazione di accettazione dellโincarico da parte del direttore di corsa e del suo vice (facoltativo per le gare riservate alle categorie esordienti, nelle gare di tipo criterium e di quelle che si svolgono su circuiti chiusi al traffico); G) indicazione sede di giuria, segreteria, numeri cellulare, responsabile societร organizzatrice e locali anti-doping; H), caratteristiche ultimo km; I) planimetria e altimetria del percorsoโ. In particolare, il predetto, nella qualitร sopradescritta, approvava la manifestazione sulla base del solo programma di gara, costituito da un unico foglio, in assenza dellโulteriore documentazione prescritta, tra cui, nello specifico, (i) la documentazione descrittiva del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate e la (ii) documentazione descrittiva delle caratteristiche dellโultimo km, cosรฌ consentendone lo svolgimento in assenza di adeguate misure di sicurezza e a fronte di caratteristiche dellโultimo chilometro non conforme alle previsioni dellโarticolo 84 RTTA e che avrebbero, ove rilevate, precluso il rilascio dellโautorizzazione allo svolgimento quantomeno in considerazione della conformazione non rettilinea degli ultimi 150 mt dalla linea di arrivo.
In TORINO e MOLINO dei Torti, tra il 28/08/2019 e il 5/10/2019.
Allโudienza Collegiale del 4 febbraio 2025 alle ore 10.30, ritualmente convocata, sono presenti:
– per lโUfficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonchรฉ il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– sono presenti lโAvv. Gaia Campus e lโAvv. Diego Aravini per la difesa del Sig. Ennio Ferrari e della societร G. Sport Bassa Valle Scrivia A.S.D. mentre non sono presenti i deferiti Ennio Ferrari e Gianni Tuninetti;
Il Presidente dร la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per lโU.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede allโillustrazione dellโatto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando lโesito degli atti di indagine.
In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilitร dei deferiti, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare al Sig. Ennio Ferrari la sanzione di anni 1 di inibizione, per il Sig. Gianni Tuninetti la sanzione di mesi 8 di inibizione mentre la A.s.d. G. Sport Bassa Valle Scrivia la sanzione pecuniaria di โฌ 1000.
La difesa Ferrari Ennio e A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia, presente in udienza chiedono pronuncia di bis in idem, prescrizione della azione disciplinare, in ogni caso assoluzione da ogni addebito disciplinare.
Il Sig. Gianni Tuninetti non presente in udienza, faceva pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva scritta con cui lโincolpato rilevava ed eccepiva la prescrizione della azione disciplinare e, in subordine, chiedeva il minimo della pena reputata equa nella censura con ammenda di โฌ 200,00.
Allโudienza del 25 febbraio 2025 con lโassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI) sono presenti per lโU.P.F. il Sost. Procuratore Federale Avv. Alberto Gava e il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI) nonchรฉ gli Avv.ti per Gaia Campus e Diego Aravini. Le parti si richiamano alle memorie in atti.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ed esaminati tutti gli del procedimento, ha emesso la pronuncia che segue.
Svolgimento del processo
Con Atto di Deferimento al Tribunale Federale e contestuale richiesta di fissazione di udienza di discussione, in data 29/11/2024, la Procura Federale, nellโambito del procedimento 14/24 (aperto a seguito della acquisizione di un articolo di stampa pubblicato in data 21/8/2024 e di segnalazione da parte della Procura Generale dello Sport 5369/277 del 22/8/2024), la P.F. esercitava lโazione disciplinare nei confronti dei tesserati Ennio Ferrari (quale presidente pro-tempore della A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia) e Gianni Tuninetti (quale Responsabile Regionale pro-tempore del settore Strada-Pista del Comitato Regionaleย FCI Piemonte) nonchรฉ nei confronti della A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia.
Di seguito, sinteticamente, le contestazioni mosse, con espresso e testuale richiamo allโatto di deferimento, notificato e noto a tutte le parti, allโesito di nuova ed ulteriore istruttoria esperita dalla P.F. con riferimento al gravissimo incidente occorso in gara il 5/10/19, esitato nel decesso di un giovane concorrente, Giovanni Iannelli, avvenuto il 7/10/2019.
Al tesserato Ennio Ferrari la P.F. contesta, nella sua citata qualitร di Presidente p.t. di detta A.s.d., organizzatrice della gara denominata 87ยฐ Circuito Molinese, disputatasi il 5 ottobre 2019, la violazione dellโarticolo 1 commi 1 e 2 del R.G.F. e in particolare il mancato rispetto delle norme federali della FCI (ivi comprese quelle dellโUCI) per avere:
-contravvenuto al disposto dellโart. 38 RTTA,
-contravvenuto al disposto dellโart.84 comma 6 RTTA,
-contravvenuto al disposto dellโart.12.4.014 del Regolamento Sport Ciclistico UCI,
-contravvenuto al disposto dellโart.C.4.2 della Organizerโs Guide to Road Events UCI,
-contravvenuto al disposto dellโart.58 comma 2 RTTA,
-contravvenuto alle prescrizioni imposte allโorganizzatore dal Prefetto di Alessandria.
Alla A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia la P.F. contesta ex art.1 comma 8 RGF la responsabilitร diretta per le violazioni (sopra elencate) contestate come commesse dal proprio l.r.. In Molino del Torti (AL) il 5 ottobre 2019
A Gianni Tuninetti quale Responsabile Regionale pro tempore del settore Strada-Pista del Comitato Regionale FCI Piemonte la P.F. contesta la violazione dellโarticolo 1 commi 1 e 2 del R.G.F. in relazione agli art.37/1, 38 e 84 RTTA per avere autorizzato la gara di cui sopra nella assenza della documentazione prescritta dallโart.38 RTTA, consentendone lo svolgimento nella assenza di adeguate misure di sicurezza. In Torino e Molino dei Torti (AL), tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019
Agli atti del deferimento risultano acquisite plurime fonti di prova (alcune delle quali rappresentano fonti normative e/o regolamentari), qui date per riferite espressamente.
Delle fonti di prova fanno in particolare modo parte: 1) gli atti tutti del procedimento disciplinare num. 21/19 (azionato con deferimento 25/6/2020 dalla P.F. nei confronti di Ferrari Ennio, A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia, Danilo Massocchi, Francesco Dottore e definitosi con concordato di pena tra la P.F. e le parti, dichiarato efficace dal T.F. in data 14/10/2020; 2) gli atti del proc. Reg. Ind. P.F. num 10/21 (aperto su denuncia dei genitori del compianto Giovanni Iannelli ed esitatosi con un provvedimento di archiviazione del 28/7/2021); 3) gli atti tutti del procedimento penale giร pendente avanti la Procura della Repubblica di Alessandria (esitatosi con un decreto di archiviazione GIP Tribunale di Alessandria 26/11/2020 e con rigetto dellโistanza di riapertura delle indagini dellโ11/10/2024 da parte del Procuratore della Repubblica di Alessandria); 4) gli atti tutti (ivi compresa la CTU Ing. Domenico Romaniello depositata il 12/10/2023 ed i chiarimenti depositati in data 16/2/2024) del procedimento civile r.g.1081/2020 giร pendente avanti il Tribunale Civile di Alessandria (esitatosi con sentenza 673/2024 – passata in giudicato – con cui รจ stata ritenuta la responsabilitร civile per il sinistro mortale per cui รจ processo disciplinare dei soggetti lร convenuti).
Per completezza, appare utile dare conto che nel procedimento disciplinare di cui al precedente punto sub 1), Ferrari Ennio era incolpato della violazione dellโart. 1 commi 1 e 2 R.G.F. (in relazione alla sola contestata violazione dellโart. 84.6 RTTA).
Il Tribunale adito, con provvedimento fuori udienza del 15 gennaio 2025, rilevato il copioso compendio documentale sottoposto allโesame del Collegio e la necessitร di un attento esame del medesimo, attesa la complessitร del procedimento che investe questioni giuridiche di notevole rilevanza, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento ad altro Collegio, ritenuta la decadenza medio-temporeย delle cariche degli Organi di Giustizia in costanza con la Assemblea Elettiva Ordinaria Federale del 19 gennaio 2025.
Incardinatosi il nuovo Collegio, veniva fissata udienza per il giorno 4 febbraio 2025.
Allโesito della relazione introduttiva e della discussione, il Tribunale rinviava per repliche (con particolare riferimento alle questioni relative al bis in idem ed alla eccezione di prescrizione) allโudienza del 25 febbraio 2025 ad ore 10,30, dando termine alle parti per il deposito di memorie sono al 21/2/2025. Le parti, nel rispetto dei termini, facevano pervenire le loro memorie.
Motivi della decisione
Allโesito della discussione, esaminato il complessivo compendio documentale acquisito agli atti del procedimento ed esaminate le memorie depositate dalle parti, il Tribunale ritiene opportuna una sintetica premessa.
In primo luogo, รจ opportuno ribadire come la competenza del Tribunale sia volta alla verifica della fondatezza o meno della violazione disciplinare contestata e non giร , invece, alla ricerca e ricostruzione della veritร storica dei fatti che, come noto, รจ demandata ad altra giurisdizione.
Compito della giurisdizione sportiva non รจ solo quello di interpretare ed applicare le norme disciplinari, ma รจ anche quello di rendere comprensibili a tutti i soggetti destinatari della norma stessa, le motivazioni poste a base della decisione giacchรฉ, in talune circostanze, queste risultano di difficile comprensione vieppiรน di fronte a fatti connotati da particolare gravitร .
In tale prospettiva, dunque, si cercherร di essere quanto piรน possibile intellegibili e chiari nellโesposizione quandanche i temi processuali trattati non lo permettano appieno.
Nei rispettivi scritti difensivi, entrambi i deferiti hanno posto al Tribunale due questioni โ rectius eccezioni โ che vanno valutate preliminarmente al merito della complessa vicenda che ci occupa.
Piรน in particolare sono state poste al Tribunale: una questione di precedente giudicato disciplinare (eccepita solo da Ferrari e dalla A.s.d. dallo stesso rappresentata), ed una questione afferente lโimprocedibilitร dellโazione (eccepita da entrambi i deferiti) per intervenuta prescrizione.
Come detto, tali questioni vanno esaminate e valutate preliminarmente al merito della vicenda.
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra, dunque, le differenti questioni saranno valutate secondo lโordine normativamente previsto e, dunque, partendo dalle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o, comunque, rilevabili d’ufficio e, infine, il merito della causa.
In tale prospettiva assume rilievo il cd. principio della โragione piรน liquidaโ
Si tratta di un principio, pur non codificato, ampiamente applicato dalla giurisprudenza di merito e di legittimitร , in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, tale da essere dirimente rispetto allโintera controversia, al punto da rendere superflua lโanalisi di tutte le altre questioni.
In altre parole, la domanda di applicazione della sanzione disciplinare puรฒ essere decisa sulla base della soluzione di una questione preliminare che assorbe le ulteriori eccezioni e che si palesa di piรน agevole e rapido esame – pur se logicamente subordinata alle altre – senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo lโordine previsto dal codice di rito (per la giurisprudenza di legittimitร , cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001). Quanto sopra, inoltre, eฬ anche imposto dal principio di economia processuale e da esigenze di celeritร e speditezza del procedimento, che trovano anche tutela costituzionale. Norme dalle quali il giudicante non puรฒ prescindere nella propria attivitร giurisdizionale.
Del resto, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che eฬ oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, bensรฌ quello di accertare se ricorrano le condizioni per accogliere la domanda proposta dallโorgano di impulso.
Orbene, in applicazione dei principi sopra enunciati ad avviso del Tribunale lโeccezione di prescrizione, sollevata da entrambi i deferiti, appare fondata e assorbente rispetto allโulteriore eccezione di bis in idem.
Giova evidenziare come lโordinamento giuridico sportivo, analogamente a quello ordinario, preveda che lโazione disciplinare sia esercitata entro un ristretto periodo di tempo dal fatto sanzionabile, in linea con il principio di celeritร e speditezza che caratterizza la Giustizia Sportiva.
Nel diritto sportivo, la natura dei termini per lโesercizio dellโazione disciplinare rappresenta un tema di centrale rilevanza giuridica. Essa incide direttamente sulla corretta applicazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dallโart. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (CGS), pilastro del giusto processo sportivo. Questo principio tutela non solo il regolare svolgimento delle competizioni sportive, garantendo la celeritร dei procedimenti, ma anche il diritto di difesa dei soggetti coinvolti, i quali non possono essere sottoposti ad un procedimento per un periodo indefinito. [1]
Dal punto di vista della decorrenza del termine, avuto riguardo allโart. 64 del Regolamento di Giustizia Federale, questo Tribunale โ senza soluzione di continuitร con i piรน recenti arresti del Collegio di Garanzia resi in proposito โ รจ dellโavviso che la decorrenza del termine di prescrizione debba prendere avvio โal momento della commissione dellโinfrazioneโ ovvero nel momento in cui al soggetto, tesserato od affiliato, sia ascritta la condotta che, secondo la tesi dellโorgano inquirente, assume disvalore in ambito disciplinare.
Sotto altro profilo e con riferimento alla durata del termine, pare opportuno osservare che il processo sportivo รจ improntato alla celeritร del procedimento disciplinare quale garanzia per lโincolpato di un giusto e celere processo; termine che a volte, tuttavia, non coincide con le reali esigenze di indagine che possono richiedere tempi piรน lunghi.
In tal senso, dunque, il sistema appare โimperfettoโ e, come spesso accade, presenta un rovescio della medaglia.
Si consideri, tanto รจ vero, che taluni fatti โ che ad un primo esame possono non apparire rilevanti sotto il profilo disciplinare in ragione delle evidenze (anche tecniche e/o documentali) a disposizione al momento della valutazione della loro rilevanza ovvero addirittura non ancora ย noti โ possano, in un secondo momento, assumere un diverso rilievo meritevole di approfondimento processuale, laddove valutate con lโausilio di diverse competenze e diversi strumenti tecnici, solo nelle more acquisiti e divenuti fruibili. Ciรฒ puรฒ, verificarsi e si verifica, tanto nellโordinamento giuridico sportivo, quanto in quello ordinario.
Tali ipotesi, tuttavia, non sono immuni dal decorso del termine prescrizionale previsto dallโordinamento sportivo, peraltro dettato in termini perentori, chiari e stretti, che continua a decorrere cosรฌ portando a compimento il termine massimo previsto dallโistituto giuridico di cui trattasi, tanto piรน nelle violazioni cd. istantanee.
Orbene, nel caso che ci occupa il Tribunale ritiene che:
– sia pacifico ed incontestato che i fatti oggetto di attuale contestazione siano accaduti in Torino e Molino dei Torti, tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019;
– che lโArt. 64 R.G.F. cosรฌ dispone: โPRESCRIZIONE DELLโAZIONE 1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento. 2. Fermo quanto previsto al precedente art. 62, il diritto di sanzionare si prescrive entro: a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui รจ stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; (โฆ) d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui รจ stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi. โ;
– che, anche volendo ritenere le fattispecie oggetto di contestazione disciplinare sussumibili nellโambito residuale di cui alla lettera d) di detta norma, posto che i fatti oggetto di attuale contestazione sono accaduti in Torino e Molino dei Torti tra il 28/8/2019 e il 5/10/2019 โ il potere di sanzionare i fatti contestati, di cui allโatto di deferimento del 28/11/2024 (con procedimento disciplinare aperto allโesito della comunicazione da parte della Procura Generale dello Sport in data 22/8/2024) deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione dellโazione disciplinare.
Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite dallโintervenuta prescrizione.
PQM
Il Tribunale Federale F.C.I. 1^ Sezione, con decisione unanime, e definitivamente pronunciando, assorbite le ulteriori eccezioni
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di Ferrari Ennio, della A.s.d. Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia e di Tuninetti Gianni per essere gli illeciti disciplinari loro contestati tutti estinti per intervenuta prescrizione dellโazione disciplinare.
Roma, 25 febbraio 2025
f.to Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini
f.to Lโestensore
Avv. Carlo Carpanelli
[1]ย Si veda in Parere del Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, 29 novembre 2018, n. 7, ove si afferma che โnel momento endoprocessuale รจ necessario che i tempi che definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti. Ciรฒ, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove lโazione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dellโinfrazioneโ.25
Pubblicato in data: 06/03/2025