Nel novembre dello scorso anno la Federazione ha sottoposto al Ministero la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018: in questi giorni è giunta la risposta che chiarisce alcuni punti.

    Nel novembre dello scorso anno la Federazione Ciclistica ha sottoposto al Ministero dell'Interno la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018 relativa i "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche". Le richieste di chiarimento erano soprattutto circa alcuni obblighi previsti all'interno delle “Linee Guida per I’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità".

    E' giunta nei giorni scorsi la risposta del Ministero che pubblichiamo integralmente qui di seguito. Da rilevare, nell'ambito di una articolata risposta che in generale richiama al rispetto di quanto previsto dalle norme in occasione di manifestazioni che presentano particolari criticità come il Ministero specifichi che: "si ritiene che le manifestazioni alle quali ha fatto riferimento codesta Federazione, caratterizzate da bassa presenza di atleti e pubblico, possano ricadere nella regolamentazione sopra indicata solamente in via residuale ed in occasioni estremamente particolari e limitate.".

    In buona sostanza tali norme, che avevano destato più di una preoccupazione da parte degli organizzatori di gare, devono essere rispettate solo in occasione di manifestazioni pubbliche "con peculiari condizioni di criticità", condizione questa che lo stesso Ente riconduce alle attività organizzative della Federazione solo "in via residuale".

    Resta inteso che per ogni manifestazione "è espressamente prevista una preventiva fase istruttoria a cura dell’autorità comunale, cui spetta l’onere autorizzativo della manifestazione, ed una successiva, eventuale fase di competenza della locale Prefettura, che, valutata l’effettiva esigenza prospettata dall’Ente locale, interesserà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Qualora al termine di tale processo di valutazione fossero confermate, per la specifica manifestazione, particolari criticità, risulterà necessario prevedere la presenza di addetti all’emergenza con requisiti non inferiori a quelli previsti dalla direttiva."

    Inoltre, nella risposta alla Federazione, il Ministero affronta anche l'altra questione sollevata dalla citata richiesta della Federazione, concernente l’individuazione del soggetto abilitato a firmare il "Piano di emergenza". Il Ministero evidenzia che, al punto 7 delle “Linee Guida”, e contenuto un richiamo espresso al “responsabile dell’organizzazione dell’evento'', indicato come colui che “dovrà redigere un piano d'emergenza’'.

    Il Ministero conclude la propria risposta ricordando che "è auspicabile che, per casistiche complesse, l’organizzatore sia supportato da tecnici esperti in materia di progettazione ed elaborazione materiale della documentazione richiesta, come avviene, di consueto, in applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."

    Allegati:

    Sicurezza Eventi: la risposta del Ministero degli Interni

    Nel novembre dello scorso anno la Federazione ha sottoposto al Ministero la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018: in questi giorni è giunta la risposta che chiarisce alcuni punti.

    Nel novembre dello scorso anno la Federazione ha sottoposto al Ministero la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018: in questi giorni è giunta la risposta che chiarisce alcuni punti.

    Nel novembre dello scorso anno la Federazione Ciclistica ha sottoposto al Ministero dell'Interno la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018 relativa i "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche". Le richieste di chiarimento erano soprattutto circa alcuni obblighi previsti all'interno delle “Linee Guida per I’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità".

    E' giunta nei giorni scorsi la risposta del Ministero che pubblichiamo integralmente qui di seguito. Da rilevare, nell'ambito di una articolata risposta che in generale richiama al rispetto di quanto previsto dalle norme in occasione di manifestazioni che presentano particolari criticità come il Ministero specifichi che: "si ritiene che le manifestazioni alle quali ha fatto riferimento codesta Federazione, caratterizzate da bassa presenza di atleti e pubblico, possano ricadere nella regolamentazione sopra indicata solamente in via residuale ed in occasioni estremamente particolari e limitate.".

    In buona sostanza tali norme, che avevano destato più di una preoccupazione da parte degli organizzatori di gare, devono essere rispettate solo in occasione di manifestazioni pubbliche "con peculiari condizioni di criticità", condizione questa che lo stesso Ente riconduce alle attività organizzative della Federazione solo "in via residuale".

    Resta inteso che per ogni manifestazione "è espressamente prevista una preventiva fase istruttoria a cura dell’autorità comunale, cui spetta l’onere autorizzativo della manifestazione, ed una successiva, eventuale fase di competenza della locale Prefettura, che, valutata l’effettiva esigenza prospettata dall’Ente locale, interesserà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Qualora al termine di tale processo di valutazione fossero confermate, per la specifica manifestazione, particolari criticità, risulterà necessario prevedere la presenza di addetti all’emergenza con requisiti non inferiori a quelli previsti dalla direttiva."

    Inoltre, nella risposta alla Federazione, il Ministero affronta anche l'altra questione sollevata dalla citata richiesta della Federazione, concernente l’individuazione del soggetto abilitato a firmare il "Piano di emergenza". Il Ministero evidenzia che, al punto 7 delle “Linee Guida”, e contenuto un richiamo espresso al “responsabile dell’organizzazione dell’evento'', indicato come colui che “dovrà redigere un piano d'emergenza’'.

    Il Ministero conclude la propria risposta ricordando che "è auspicabile che, per casistiche complesse, l’organizzatore sia supportato da tecnici esperti in materia di progettazione ed elaborazione materiale della documentazione richiesta, come avviene, di consueto, in applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."

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    Sicurezza Eventi: la risposta del Ministero degli Interni

    Nel novembre dello scorso anno la Federazione ha sottoposto al Ministero la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018: in questi giorni è giunta la risposta che chiarisce alcuni punti.

    Nel novembre dello scorso anno la Federazione Ciclistica ha sottoposto al Ministero dell'Interno la richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni contenuti della Circolare del 18 luglio 2018 relativa i "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche". Le richieste di chiarimento erano soprattutto circa alcuni obblighi previsti all'interno delle “Linee Guida per I’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità".

    E' giunta nei giorni scorsi la risposta del Ministero che pubblichiamo integralmente qui di seguito. Da rilevare, nell'ambito di una articolata risposta che in generale richiama al rispetto di quanto previsto dalle norme in occasione di manifestazioni che presentano particolari criticità come il Ministero specifichi che: "si ritiene che le manifestazioni alle quali ha fatto riferimento codesta Federazione, caratterizzate da bassa presenza di atleti e pubblico, possano ricadere nella regolamentazione sopra indicata solamente in via residuale ed in occasioni estremamente particolari e limitate.".

    In buona sostanza tali norme, che avevano destato più di una preoccupazione da parte degli organizzatori di gare, devono essere rispettate solo in occasione di manifestazioni pubbliche "con peculiari condizioni di criticità", condizione questa che lo stesso Ente riconduce alle attività organizzative della Federazione solo "in via residuale".

    Resta inteso che per ogni manifestazione "è espressamente prevista una preventiva fase istruttoria a cura dell’autorità comunale, cui spetta l’onere autorizzativo della manifestazione, ed una successiva, eventuale fase di competenza della locale Prefettura, che, valutata l’effettiva esigenza prospettata dall’Ente locale, interesserà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Qualora al termine di tale processo di valutazione fossero confermate, per la specifica manifestazione, particolari criticità, risulterà necessario prevedere la presenza di addetti all’emergenza con requisiti non inferiori a quelli previsti dalla direttiva."

    Inoltre, nella risposta alla Federazione, il Ministero affronta anche l'altra questione sollevata dalla citata richiesta della Federazione, concernente l’individuazione del soggetto abilitato a firmare il "Piano di emergenza". Il Ministero evidenzia che, al punto 7 delle “Linee Guida”, e contenuto un richiamo espresso al “responsabile dell’organizzazione dell’evento'', indicato come colui che “dovrà redigere un piano d'emergenza’'.

    Il Ministero conclude la propria risposta ricordando che "è auspicabile che, per casistiche complesse, l’organizzatore sia supportato da tecnici esperti in materia di progettazione ed elaborazione materiale della documentazione richiesta, come avviene, di consueto, in applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."

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