Si riporta integralmente quanto pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio relativamente allβattivitΓ sportiva alla luce del DPCM del 3 novembre 2020.
A maggior chiarimento riguardo la possibilitΓ di realizzare attivitΓ sportiva in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020, si riporta di seguito integralmente quanto pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a questo link
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nellβultimo DPCM del 3 novembre 2020, ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti. Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dallβIstituto Superiore di SanitΓ .
Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dellβattivitΓ sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dellβutilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di βcoprifuocoβ anche per lβattivitΓ sportiva.
Pertanto: Γ¨ consentito svolgere l'attivitΓ sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attivitΓ di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e allβaperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. Γ possibile svolgere attivitΓ motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. A tutti Γ¨ consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessitΓ , ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravitΓ (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che lβattivitΓ sportiva non si potrΓ svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate allβart. 2, comma 4, lettera b).
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravitΓ (zona rossa) Γ¨ previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchΓ© all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitΓ o per motivi di salute.
LβattivitΓ motoria Γ¨ consentita solo in prossimitΓ della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. LβattivitΓ sportiva Γ¨ possibile solo allβaperto e in forma individuale e non piΓΉ allβaperto presso centri o circoli sportivi.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano allβaperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.
