Il DL n. 104 del 14 Agosto 2020 ha previsto importanti misure a favore del mondo sportivo.
Il DL n. 104 del 14 Agosto 2020 ha previsto importanti misure a favore del mondo sportivo. In primis troviamo infatti lβart. 12, βDisposizioni in materia di lavoratori sportiviβ, che rinnova anche per il mese di Giugno 2020 la possibilitΓ per i collaboratori sportivi non professionisti di ricevere unβindennitΓ del valore di 600 euro (c.d. bonus 600 euro).
La misura di sostegno al reddito Γ¨ rivolta a tutti i βlavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societΓ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917β.
Tale indennitΓ , erogata materialmente da Sport e Salute spa, non concorre alla formazione del reddito del collaboratore percipiente e verrΓ corrisposta a condizione che i soggetti richiedenti siano titolari di rapporti di collaborazione giΓ attivi al 23.02.2020 e siano stati costretti a ridurre, sospendere o cessare la loro attivitΓ a causa dello stato di crisi epidemiologica da Covid-19.
SarΓ inoltre condizione necessaria per poter ricevere tali somme non essere titolari di alcunβaltra fonte di reddito di lavoro, nΓ© tanto meno del reddito di cittadinanza o qualunque altra indennitΓ del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui al DL 18/2020.
Per tutti coloro che hanno giΓ ricevuto una o piΓΉ indennitΓ per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 lβemolumento in oggetto sarΓ erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario e senza la necessitΓ di dover presentare alcun genere di documentazione.
Per quanti invece non hanno precedentemente usufruito di tale agevolazione si dovrΓ presentare richiesta a Sport e Salute spa unitamente allβautocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altri redditi per il mese di giugno 2020. Ulteriori informazioni, documenti da allegare e indicazioni sulle modalitΓ e sulle tempistiche con cui presentare la richiesta del bonus sono indicate sul sito di Sport e Salute spa (https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2069-informazioni-bonus-di-giugno.html).
Importante Γ¨ anche quanto contenuto nellβart. 81 del DL 104/2020 in materia del credito dβimposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e di societΓ /associazioni sportive. Γ infatti riconosciuto un contributo pari al 50% degli investimenti effettuati e sotto forma di credito dβimposta (sino ad un massimo di 90 milioni di euro per il solo 2020) a tutte le imprese, ai lavoratori e agli enti non commerciali che investono loro risorse βin campagne pubblicitarieβ, nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero societΓ sportive professionistiche e societΓ ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attivitΓ sportiva giovanile.
Lβinvestimento dovrΓ essere di importo non inferiore ai 10.000 euro e rivolto ai soggetti sopra detti con ricavi (prodotti in Italia) tra i 200.000 e i 15 milioni di euro. Le realtΓ sportive prese in causa, inoltre, dovranno anche certificare lβeffettivo svolgimento di attivitΓ sportiva giovanile.
Il corrispettivo sostenuto per le spese sarΓ qualificato per lβerogante a titolo di spesa di pubblicitΓ (e come tale deducibile) qualora volta alla promozione dellβimmagine propria o dei prodotti/servizi da lui erogati mediante una specifica attivitΓ da parte dellβente sportivo ricevente.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta esclusivamente nel caso in cui i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, nonchΓ© tramite altri sistemi di pagamento previsti dallβart. 23 del D.Lgs. 241/97 (carte di credito, debito, bollettino postale, strumenti elettronici di pagamento, ecc.).
Infine, viene precisato anche che in caso di insufficienza delle risorse disponibili per procedere alla compensazione da parte dellβErario, si procederΓ con una ripartizione tra i beneficiari dellβagevolazione in misura proporzionale al credito dβimposta spettante previamente calcolato con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale stanziato.
Nota dolente della misura agevolativa in commento Γ¨ lβesclusione delle associazioni e societΓ sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/91.
Si auspica, quindi, che in sede di conversione del decreto si proceda ad emendare lβattuale testo con lβinclusione anche di tali soggetti esclusi che rappresentano la maggior parte degli enti sportivi che operano in forma non professionistica.
Dott. Enrico Savio β Commercialista in Romano dβEzzelino (VI)
Avv. Daniela Moscarino β Avvocato del Foro di Latina
