Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1ยฐ maggio 2022, cessa lโ€™obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per lโ€™accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche allโ€™interno di strutture ricettive, per le attivitร  che si svolgono al chiuso e per lโ€™accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

    Inoltre sempre per effetto del suddetto Decreto cessa lโ€™obbligo di esibizione della certificazione verde Covid 19 per il lavoratori, anche titolo di volontariato.

    Si suggerisce, tuttavia, lโ€™adozione delle seguenti misure precauzionali:

    – Distanziamento

    Evitare il sovraffollamento, anche attraverso lโ€™utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente allโ€™interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attivitร  svolta.

    – Igiene delle mani

    Messa a disposizione, allโ€™ingresso e in piรน punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne lโ€™igienizzazione frequente da parte degli utenti.

    – Igiene delle superfici

    Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

    – Aerazione

    Rinforzo del ricambio dโ€™aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessitร  non lo consentano porte, finestre e vetrate).

    Si allegano l’ordinanza del 28 aprile e la tabella delle attivitร  consentite con possesso di green pass.

    Allegati:

    Covid-19 - L'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022

    Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1ยฐ maggio 2022, cessa lโ€™obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per lโ€™accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche allโ€™interno di strutture ricettive, per le attivitร  che si svolgono al chiuso e per lโ€™accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

    Inoltre sempre per effetto del suddetto Decreto cessa lโ€™obbligo di esibizione della certificazione verde Covid 19 per il lavoratori, anche titolo di volontariato.

    Si suggerisce, tuttavia, lโ€™adozione delle seguenti misure precauzionali:

    - Distanziamento

    Evitare il sovraffollamento, anche attraverso lโ€™utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente allโ€™interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attivitร  svolta.

    - Igiene delle mani

    Messa a disposizione, allโ€™ingresso e in piรน punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne lโ€™igienizzazione frequente da parte degli utenti.

    - Igiene delle superfici

    Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

    - Aerazione

    Rinforzo del ricambio dโ€™aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessitร  non lo consentano porte, finestre e vetrate).

    Si allegano l'ordinanza del 28 aprile e la tabella delle attivitร  consentite con possesso di green pass.

    Allegati:

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    Covid-19 - L'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022

    Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Con la pubblicazione dellโ€™Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1ยฐ maggio 2022, viene disposto lโ€™obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1ยฐ maggio 2022, cessa lโ€™obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per lโ€™accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche allโ€™interno di strutture ricettive, per le attivitร  che si svolgono al chiuso e per lโ€™accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

    Inoltre sempre per effetto del suddetto Decreto cessa lโ€™obbligo di esibizione della certificazione verde Covid 19 per il lavoratori, anche titolo di volontariato.

    Si suggerisce, tuttavia, lโ€™adozione delle seguenti misure precauzionali:

    - Distanziamento

    Evitare il sovraffollamento, anche attraverso lโ€™utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente allโ€™interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attivitร  svolta.

    - Igiene delle mani

    Messa a disposizione, allโ€™ingresso e in piรน punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne lโ€™igienizzazione frequente da parte degli utenti.

    - Igiene delle superfici

    Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

    - Aerazione

    Rinforzo del ricambio dโ€™aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessitร  non lo consentano porte, finestre e vetrate).

    Si allegano l'ordinanza del 28 aprile e la tabella delle attivitร  consentite con possesso di green pass.

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