Si pubblica di seguito il testo integrale del decreto 104 del 14 agosto 2020 โMisure urgenti per il sostegno e il rilancio dellโeconomiaโ che, allโarticolo 12, riporta anche Disposizioni in materia di lavoratori sportivi e istituisce bonus sportivi per il mese di giugno.
Si pubblica di seguito il testo integrale del decreto 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dellโeconomia" che, all'articolo 12, riporta anche Disposizioni in materia di lavoratori sportivi e istituisce bonus sportivi per il mese di giugno.
Questo in particolare l'art. 12
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
1. Per il mese di giugno 2020, e` erogata dalla societa` Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per lโanno 2020, unโindennita` pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa` e associazioni sportive dilettantistiche, di cui allโarticolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia` attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dellโemergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita`. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e` riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi` come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalita` di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per lโanno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente allโauto-certificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla societa` Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui allโarticolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo lโordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia` beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dellโindennita` di cui allโarticolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui allโarticolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita` pari a 600 euro e` erogata, senza necessita` di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dellโeconomia e delle finanze, di concerto con lโAutorita` delegata in materia di sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita` di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, noncheยด le modalita` di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dellโindennita` erogata per il mese di giugno 2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per lโanno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dellโarticolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e dellโarticolo 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, gia` nella disponibilita` di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dellโarticolo 114.
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