Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate allo stesso Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e lo stato di incandidabilitร  alle cariche federali.

    ROMA โ€“ La Corte Federale di Appello della FCI, 1^ sezione, il 28 gennaio ha rigettato quattro istanze di revisione, presentate dal sig. Carlo Roscini, avverso quattro distinte decisioni emesse dalla stessa 1^ sezione della Corte Federale di Appello della FCI, dal 2017 al 2019. Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate al sig. Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e permane lo stato di incandidabilitร  alle cariche federali.

    Il ricorrente aveva presentato le istanze di revisione, chiedendo la โ€œnullitร  assolutaโ€ฆ delle decisioni adottate dalla 1^ sezione della Corte Federale dโ€™Appello, con conseguente assoluzione dellโ€™allora incolpato Rosciniโ€ in quanto โ€œi giudici chiamati a comporre quelle Corti .. non sarebbero stati tesserati F.C.I. per lโ€™intera durata del giudizio cui avevano partecipato, ovvero non lo sarebbero stati per un tempo parzialeโ€ quando invece, sempre a detta del ricorrente, โ€œil tesseramento sarebbe da ritenersi condizione imprescindibile per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla carica elettivaโ€.

    La Corte ha rigettato le istanze in quanto lo Statuto federale, nel comma 2 dellโ€™articolo 31 รจ chiaro e non si presta ad altre interpretazioni: โ€œIl requisito di essere tesserati alla FCI o esserlo stati per almeno due anni nellโ€™ultimo decennio non e` richiesto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli Organi di Giustizia federaliโ€ฆโ€.

    I Giudici hanno ricordato, nelle motivazioni, che questa norma, espressa in modo chiaro nello Statuto federale, tra lโ€™altro discende, a guisa di corollario, dai principi fondamentali del CONI relativi la piena indipendenza, autonomia e riservatezza cui, ai sensi degli artt. 35, co. 5, Statuto Generale e 19 Reg. Giust., gli Organi di Giustizia Federali devono attenersi.


    Corte Federale d'Appello: rigettate le istanze di revisione presentate dal sig. Roscini

    Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate allo stesso Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e lo stato di incandidabilitร  alle cariche federali.

    Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate allo stesso Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e lo stato di incandidabilitร  alle cariche federali.

    ROMA - La Corte Federale di Appello della FCI, 1^ sezione, il 28 gennaio ha rigettato quattro istanze di revisione, presentate dal sig. Carlo Roscini, avverso quattro distinte decisioni emesse dalla stessa 1^ sezione della Corte Federale di Appello della FCI, dal 2017 al 2019. Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate al sig. Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e permane lo stato di incandidabilità alle cariche federali.

    Il ricorrente aveva presentato le istanze di revisione, chiedendo la “nullità assoluta… delle decisioni adottate dalla 1^ sezione della Corte Federale d’Appello, con conseguente assoluzione dell’allora incolpato Roscini” in quanto “i giudici chiamati a comporre quelle Corti .. non sarebbero stati tesserati F.C.I. per l’intera durata del giudizio cui avevano partecipato, ovvero non lo sarebbero stati per un tempo parziale” quando invece, sempre a detta del ricorrente, “il tesseramento sarebbe da ritenersi condizione imprescindibile per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla carica elettiva”.

    La Corte ha rigettato le istanze in quanto lo Statuto federale, nel comma 2 dell’articolo 31 è chiaro e non si presta ad altre interpretazioni: “Il requisito di essere tesserati alla FCI o esserlo stati per almeno due anni nell’ultimo decennio non e` richiesto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli Organi di Giustizia federali...”.

    I Giudici hanno ricordato, nelle motivazioni, che questa norma, espressa in modo chiaro nello Statuto federale, tra l’altro discende, a guisa di corollario, dai principi fondamentali del CONI relativi la piena indipendenza, autonomia e riservatezza cui, ai sensi degli artt. 35, co. 5, Statuto Generale e 19 Reg. Giust., gli Organi di Giustizia Federali devono attenersi.


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    Corte Federale d'Appello: rigettate le istanze di revisione presentate dal sig. Roscini

    Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate allo stesso Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e lo stato di incandidabilitร  alle cariche federali.

    ROMA - La Corte Federale di Appello della FCI, 1^ sezione, il 28 gennaio ha rigettato quattro istanze di revisione, presentate dal sig. Carlo Roscini, avverso quattro distinte decisioni emesse dalla stessa 1^ sezione della Corte Federale di Appello della FCI, dal 2017 al 2019. Rimangono pertanto in essere le squalifiche comminate al sig. Roscini per un periodo complessivo di 17 mesi e permane lo stato di incandidabilità alle cariche federali.

    Il ricorrente aveva presentato le istanze di revisione, chiedendo la “nullità assoluta… delle decisioni adottate dalla 1^ sezione della Corte Federale d’Appello, con conseguente assoluzione dell’allora incolpato Roscini” in quanto “i giudici chiamati a comporre quelle Corti .. non sarebbero stati tesserati F.C.I. per l’intera durata del giudizio cui avevano partecipato, ovvero non lo sarebbero stati per un tempo parziale” quando invece, sempre a detta del ricorrente, “il tesseramento sarebbe da ritenersi condizione imprescindibile per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla carica elettiva”.

    La Corte ha rigettato le istanze in quanto lo Statuto federale, nel comma 2 dell’articolo 31 è chiaro e non si presta ad altre interpretazioni: “Il requisito di essere tesserati alla FCI o esserlo stati per almeno due anni nell’ultimo decennio non e` richiesto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli Organi di Giustizia federali...”.

    I Giudici hanno ricordato, nelle motivazioni, che questa norma, espressa in modo chiaro nello Statuto federale, tra l’altro discende, a guisa di corollario, dai principi fondamentali del CONI relativi la piena indipendenza, autonomia e riservatezza cui, ai sensi degli artt. 35, co. 5, Statuto Generale e 19 Reg. Giust., gli Organi di Giustizia Federali devono attenersi.