Il punto sulle collaborazioni sportive per quanto riguarda i dipendenti pubblici e gli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari.

    In merito al tema dei compensi, rimborsi e premi sportivi corrisposti a soggetti che collaborano in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, la Federazione Ciclistica Italiana ha fornito degli indirizzi (delibera del Consiglio Federale n. 171/2017) identificando una serie di figure e mansioni che, qualora svolte in forma non professionistica, possono legittimare l’erogazione di somme in regime di “neutralità fiscale” fino a 10.000 euro/anno per ciascun percipiente.

    Tale indicazione (che riportiamo in calce), pur avendo natura di semplice indirizzo e non di “regola”, si è resa necessaria affinché le associazioni e società sportive affiliate adottino dei comportamenti uniformi, cercando quindi di fornire una “qualifica federale” alle diverse mansioni che possono essere esercitate in forma dilettantistica (non rappresentando l’esclusiva fonte di sostentamento per il soggetto che le svolge).

    Sotto il profilo normativo, l’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir qualifica come “redditi diversi” le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (…) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali (…), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. La medesima agevolazione si potrà applicare anche nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale purché gli stessi siano prestati nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche.

    L’agevolazione è subordinata al fatto che tali emolumenti non dovranno essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente pena l’impossibilità di fruire del plafond esente da imposte di 10.000 annui.

    Pertanto, le prestazioni sportive dilettantistiche che, a diverso titolo (atleta, dirigente, direttore sportivo, ecc.), un soggetto può svolgere nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono configurarsi come un vero e proprio rapporto di lavoro bensì possono sostanziarsi in attività volontaristiche “indennizzate” (e non retribuite), salvo il limitato e ben definito caso delle co.co.co. amministrative gestionali non professionali che configurano delle vere e proprie collaborazioni (anche se non presentano alcun onere previdenziale né assicurativo per il “datore di lavoro”). Quindi, nel caso di corresponsione di un compenso sportivo/rimborso forfettario per il soggetto che, in forma non professionale, si occupa della segreteria, tenuta I° nota, raccolta iscrizioni e altre mansione amministrative in associazione sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva (modello Unilav) da inviare tramite il servizio informativo C.O. e gestire correttamente gli adempimenti in materia di lavoro (iscrizione al LUL – libro unico del lavoro) e salute-sicurezza (DVR, corsi RSPP, antincendio, primo soccorso, ecc.).

    Particolarmente delicata risulta essere poi la situazione dei titolari di rapporti di lavoro nella Pubblica amministrazione. Infatti, per i c.d. dipendenti pubblici l’art. 90, comma 23, L. 289/02 risulta essere molto chiaro: agli stessi non sarà possibile corrispondere, nell’ambito di rapporti sportivi dilettantistici, somme (fiscalmente neutrali) diverse da “indennità” e “rimborsi” così come disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

    Sarà quindi preclusa al “dipendente pubblico” la possibilità di percepire da associazioni e società sportive dilettantistiche (ma anche dalla stessa FCI) somme a titolo di “compenso sportivo dilettantistico” e “premi” per meriti/risultati sportivi.

    L’art. 90, nel menzionato comma 23, va poi oltre sottolineando ulteriori limitazioni per i soggetti titolari di un impiego presso la P.A. (“possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza”) richiedendo a questi l’invio (antecedentemente all’instaurazione del rapporto con la ASD/SSD) di una comunicazione alla propria amministrazione di appartenenza. Sul punto si sottolinea che, anche se la norma parla di “comunicazione preventiva”, per alcune amministrazioni viene prevista una vera e propria richiesta di “autorizzazione” in mancanza della quale possono essere previsti provvedimenti disciplinari (se non addirittura la perdita dell’occupazione).

    Giusta la premessa, quindi, ai dipendenti pubblici, tra i quali vengono ricompresi anche gli atleti appartenenti ai corpi sportivi delle forze armate, possono essere riconosciuti (qualora non professionisti) solo ed esclusivamente:

    1) rimborsi spese legittimamente documentate e preventivamente sostenute dallo sportivo a favore dell’associazione o società sportiva di riferimento nonché le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di propria residenza e previa presentazione di opportune pezze giustificative (scontrini, fatture, ricevute, ecc.). Tali rimborsi non concorrono nella quantificazione delle somme da considerare nel plafond di 10.000 euro/anno (art. 69, comma 2 del Tuir. Tali rimborsi non vanno rilevati in Certificazione Unica;

    2) indennità di trasferta e rimborsi spese determinati secondo criteri forfettari (art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir. Queste ultime, tuttavia, a differenza delle prime (che rappresentano una mera refusione di somme spese dal percipiente) vanno trattate con maggiore attenzione concorrendo nel plafond annuo di 10.000 euro. Le stesse sono da considerare nella compilazione della Certificazione Unica.

    Concludendo, quindi, salvo quanto sopra esposto, ad un pubblico dipendente che collabora con una o più associazione o società sportiva dilettantistica ovvero anche in ambito federale, non sarà concesso di ricevere alcun “compenso sportivo dilettantistico” per le attività svolte, ma la sua opera dovrà essere svolta a titolo esclusivamente gratuito. Lo stesso vale anche per gli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, delle forze dell’ordine o con altro impiego nella P.A., che non potranno nemmeno ricevere alcun “premio sportivo” in caso di vittoria/piazzamento alle competizioni a cui partecipano o per particolari meriti sportivi così come disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

    Rimane comunque il fatto che i pubblici dipendenti potranno essere titolari, accanto alla propria ordinaria retribuzione, di redditi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (qualora la prestazione resa sia saltuaria o di entità ridotta rispetto alla propria retribuzione) applicando sul compenso la ritenuta d’acconto del 20%. Si precisa che anche in questo caso sarà necessaria la comunicazione preventiva al proprio ente di appartenenza. Per alcuni soggetti sarà anche necessaria la successiva comunicazione dell’ammontare dell’importo ricevuto a titolo di compenso.

    A completamento della trattazione si ritiene percorribile la strada della collaborazione sportiva dilettantistica (con la possibilità di corrispondere un rimborso spese forfettario) anche per i collaboratori incaricati di far rispettare i protocolli e le misure anticontagio e di contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 qualora i medesimi non svolgano tale attività a titolo di lavoratore subordinato o autonomo.

    Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzelino (VI)
    Avv. Daniela Moscarino – Avvocato del foro di Latina

    Attività

    Qualifiche

    Mansioni

    Formazione
    e Didattica

    Atleti

    Tecnico di ciclismo

    Formazione, didattica, assistenza in gara e nelle varie fasi addestrative

    Preparazione
    ed assistenza
    all'attività agonistica

    Responsabili Tecnici

    Collaboratori Tecnici con funzione di coordinamento, pianificazione, organizzazione attività sportiva sia per squadre nazionali che In Associazioni e Società

    Preparatore Fisico

    Preparazione atleti ed assistenza in gara e nelle fasi addestrative

    Organizzazione gare
    eventi
    e manifestazioni

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    Messa a punto e riparazione materiali ed attrezzature tecniche in gara e nelle fasi addestrative

    Organizzazione dell'attività
    di addestramento

    Giudici di Gara

    Funzione arbitrale e controllo tecnico-disciplinare delle competizioni e manifestazioni

    Attività organizzative per la promozione e l'avviamento

    Direttori di Corsa e Sicurezza, direttori di riunione

    Responsabile dell'organizzazione delle competizioni con funzione di coordinamento e supervisione dei livelli di sicurezza e della qualità organizzativa delle competizioni

    Scorta Tecnica

    Collaborazione e/o sostituzione della Polizia
    Stradate come scorta tecnica per la sicurezza delle competizioni su strada

    Staffetta Motociclistica

    Funzione di staffetta su moto nelle corse ciclistiche su strada

    Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive

    Collaborazione per la sicurezza con il Direttore di corsa, come personale appiedato

    Addetto ai servizi tecnici in corsa

    Operatori a supporto di competizioni e manifestazioni addetto agli automezzi tecnici in corsa

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    Collaboratori ausiliari addetti all'assistenza degli atleti nelle competizioni nazionali ed internazionali anche paraolimpiche

    Operatori a supporto delle organizzazioni di competizioni, manifestazioni e attività addestrative

    Rappresentanti federali antidoping (chaperon) e Witness antidoping

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    Compensi per pubblici dipendenti che collaborano con Società sportive

    Il punto sulle collaborazioni sportive per quanto riguarda i dipendenti pubblici e gli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari.

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    In merito al tema dei compensi, rimborsi e premi sportivi corrisposti a soggetti che collaborano in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, la Federazione Ciclistica Italiana ha fornito degli indirizzi (delibera del Consiglio Federale n. 171/2017) identificando una serie di figure e mansioni che, qualora svolte in forma non professionistica, possono legittimare l’erogazione di somme in regime di “neutralità fiscale” fino a 10.000 euro/anno per ciascun percipiente.

    Tale indicazione (che riportiamo in calce), pur avendo natura di semplice indirizzo e non di “regola”, si è resa necessaria affinché le associazioni e società sportive affiliate adottino dei comportamenti uniformi, cercando quindi di fornire una “qualifica federale” alle diverse mansioni che possono essere esercitate in forma dilettantistica (non rappresentando l’esclusiva fonte di sostentamento per il soggetto che le svolge).

    Sotto il profilo normativo, l’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir qualifica come “redditi diversi” le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (…) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali (…), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. La medesima agevolazione si potrà applicare anche nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale purché gli stessi siano prestati nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche.

    L’agevolazione è subordinata al fatto che tali emolumenti non dovranno essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente pena l’impossibilità di fruire del plafond esente da imposte di 10.000 annui.

    Pertanto, le prestazioni sportive dilettantistiche che, a diverso titolo (atleta, dirigente, direttore sportivo, ecc.), un soggetto può svolgere nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono configurarsi come un vero e proprio rapporto di lavoro bensì possono sostanziarsi in attività volontaristiche “indennizzate” (e non retribuite), salvo il limitato e ben definito caso delle co.co.co. amministrative gestionali non professionali che configurano delle vere e proprie collaborazioni (anche se non presentano alcun onere previdenziale né assicurativo per il “datore di lavoro”). Quindi, nel caso di corresponsione di un compenso sportivo/rimborso forfettario per il soggetto che, in forma non professionale, si occupa della segreteria, tenuta I° nota, raccolta iscrizioni e altre mansione amministrative in associazione sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva (modello Unilav) da inviare tramite il servizio informativo C.O. e gestire correttamente gli adempimenti in materia di lavoro (iscrizione al LUL – libro unico del lavoro) e salute-sicurezza (DVR, corsi RSPP, antincendio, primo soccorso, ecc.).

    Particolarmente delicata risulta essere poi la situazione dei titolari di rapporti di lavoro nella Pubblica amministrazione. Infatti, per i c.d. dipendenti pubblici l’art. 90, comma 23, L. 289/02 risulta essere molto chiaro: agli stessi non sarà possibile corrispondere, nell’ambito di rapporti sportivi dilettantistici, somme (fiscalmente neutrali) diverse da “indennità” e “rimborsi” così come disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

    Sarà quindi preclusa al “dipendente pubblico” la possibilità di percepire da associazioni e società sportive dilettantistiche (ma anche dalla stessa FCI) somme a titolo di “compenso sportivo dilettantistico” e “premi” per meriti/risultati sportivi.

    L’art. 90, nel menzionato comma 23, va poi oltre sottolineando ulteriori limitazioni per i soggetti titolari di un impiego presso la P.A. (“possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza”) richiedendo a questi l’invio (antecedentemente all’instaurazione del rapporto con la ASD/SSD) di una comunicazione alla propria amministrazione di appartenenza. Sul punto si sottolinea che, anche se la norma parla di “comunicazione preventiva”, per alcune amministrazioni viene prevista una vera e propria richiesta di “autorizzazione” in mancanza della quale possono essere previsti provvedimenti disciplinari (se non addirittura la perdita dell’occupazione).

    Giusta la premessa, quindi, ai dipendenti pubblici, tra i quali vengono ricompresi anche gli atleti appartenenti ai corpi sportivi delle forze armate, possono essere riconosciuti (qualora non professionisti) solo ed esclusivamente:

    1) rimborsi spese legittimamente documentate e preventivamente sostenute dallo sportivo a favore dell’associazione o società sportiva di riferimento nonché le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di propria residenza e previa presentazione di opportune pezze giustificative (scontrini, fatture, ricevute, ecc.). Tali rimborsi non concorrono nella quantificazione delle somme da considerare nel plafond di 10.000 euro/anno (art. 69, comma 2 del Tuir. Tali rimborsi non vanno rilevati in Certificazione Unica;

    2) indennità di trasferta e rimborsi spese determinati secondo criteri forfettari (art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir. Queste ultime, tuttavia, a differenza delle prime (che rappresentano una mera refusione di somme spese dal percipiente) vanno trattate con maggiore attenzione concorrendo nel plafond annuo di 10.000 euro. Le stesse sono da considerare nella compilazione della Certificazione Unica.

    Concludendo, quindi, salvo quanto sopra esposto, ad un pubblico dipendente che collabora con una o più associazione o società sportiva dilettantistica ovvero anche in ambito federale, non sarà concesso di ricevere alcun “compenso sportivo dilettantistico” per le attività svolte, ma la sua opera dovrà essere svolta a titolo esclusivamente gratuito. Lo stesso vale anche per gli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, delle forze dell’ordine o con altro impiego nella P.A., che non potranno nemmeno ricevere alcun “premio sportivo” in caso di vittoria/piazzamento alle competizioni a cui partecipano o per particolari meriti sportivi così come disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

    Rimane comunque il fatto che i pubblici dipendenti potranno essere titolari, accanto alla propria ordinaria retribuzione, di redditi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (qualora la prestazione resa sia saltuaria o di entità ridotta rispetto alla propria retribuzione) applicando sul compenso la ritenuta d’acconto del 20%. Si precisa che anche in questo caso sarà necessaria la comunicazione preventiva al proprio ente di appartenenza. Per alcuni soggetti sarà anche necessaria la successiva comunicazione dell’ammontare dell’importo ricevuto a titolo di compenso.

    A completamento della trattazione si ritiene percorribile la strada della collaborazione sportiva dilettantistica (con la possibilità di corrispondere un rimborso spese forfettario) anche per i collaboratori incaricati di far rispettare i protocolli e le misure anticontagio e di contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 qualora i medesimi non svolgano tale attività a titolo di lavoratore subordinato o autonomo.

    Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzelino (VI)
    Avv. Daniela Moscarino – Avvocato del foro di Latina

    Attività

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    e manifestazioni

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    di addestramento

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    Funzione arbitrale e controllo tecnico-disciplinare delle competizioni e manifestazioni

    Attività organizzative per la promozione e l'avviamento

    Direttori di Corsa e Sicurezza, direttori di riunione

    Responsabile dell'organizzazione delle competizioni con funzione di coordinamento e supervisione dei livelli di sicurezza e della qualità organizzativa delle competizioni

    Scorta Tecnica

    Collaborazione e/o sostituzione della Polizia
    Stradate come scorta tecnica per la sicurezza delle competizioni su strada

    Staffetta Motociclistica

    Funzione di staffetta su moto nelle corse ciclistiche su strada

    Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive

    Collaborazione per la sicurezza con il Direttore di corsa, come personale appiedato

    Addetto ai servizi tecnici in corsa

    Operatori a supporto di competizioni e manifestazioni addetto agli automezzi tecnici in corsa

    Allenatore su moto

    Funzione di conducente di moto tecnica nelle Competizioni su pista dietro derny e nelle diverse fasi addestrative

    Assistente disabile

    Assistenza personale agli atleti disabili nelle fasi preparatorie delle competizioni e nelle fasi addestrative

    Addetti ai giudici, cronometristi

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    Redazione ranking statistiche, referti e rapporti di gara In gara e nelle fasi addestrative

    Addetti archiviazione, raccolta e distribuzione dei risultati

    Operatori a supporto di competizioni e manifestazioni

    Collaboratori ausiliari addetti all'assistenza degli atleti nelle competizioni nazionali ed internazionali anche paraolimpiche

    Operatori a supporto delle organizzazioni di competizioni, manifestazioni e attività addestrative

    Rappresentanti federali antidoping (chaperon) e Witness antidoping

    Operatori a supporto delle organizzazioni di gare ed eventi attività addestrativa

    Classificatori atleti paraolimpici

    Addetti alla verifica della categoria di disabilita degli atleti paraolimpici

    Addetti alle premiazioni e speaker

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    In merito al tema dei compensi, rimborsi e premi sportivi corrisposti a soggetti che collaborano in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, la Federazione Ciclistica Italiana ha fornito degli indirizzi (delibera del Consiglio Federale n. 171/2017) identificando una serie di figure e mansioni che, qualora svolte in forma non professionistica, possono legittimare l’erogazione di somme in regime di “neutralità fiscale” fino a 10.000 euro/anno per ciascun percipiente.

    Tale indicazione (che riportiamo in calce), pur avendo natura di semplice indirizzo e non di “regola”, si è resa necessaria affinché le associazioni e società sportive affiliate adottino dei comportamenti uniformi, cercando quindi di fornire una “qualifica federale” alle diverse mansioni che possono essere esercitate in forma dilettantistica (non rappresentando l’esclusiva fonte di sostentamento per il soggetto che le svolge).

    Sotto il profilo normativo, l’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir qualifica come “redditi diversi” le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (…) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali (…), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. La medesima agevolazione si potrà applicare anche nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale purché gli stessi siano prestati nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche.

    L’agevolazione è subordinata al fatto che tali emolumenti non dovranno essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente pena l’impossibilità di fruire del plafond esente da imposte di 10.000 annui.

    Pertanto, le prestazioni sportive dilettantistiche che, a diverso titolo (atleta, dirigente, direttore sportivo, ecc.), un soggetto può svolgere nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono configurarsi come un vero e proprio rapporto di lavoro bensì possono sostanziarsi in attività volontaristiche “indennizzate” (e non retribuite), salvo il limitato e ben definito caso delle co.co.co. amministrative gestionali non professionali che configurano delle vere e proprie collaborazioni (anche se non presentano alcun onere previdenziale né assicurativo per il “datore di lavoro”). Quindi, nel caso di corresponsione di un compenso sportivo/rimborso forfettario per il soggetto che, in forma non professionale, si occupa della segreteria, tenuta I° nota, raccolta iscrizioni e altre mansione amministrative in associazione sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva (modello Unilav) da inviare tramite il servizio informativo C.O. e gestire correttamente gli adempimenti in materia di lavoro (iscrizione al LUL – libro unico del lavoro) e salute-sicurezza (DVR, corsi RSPP, antincendio, primo soccorso, ecc.).

    Particolarmente delicata risulta essere poi la situazione dei titolari di rapporti di lavoro nella Pubblica amministrazione. Infatti, per i c.d. dipendenti pubblici l’art. 90, comma 23, L. 289/02 risulta essere molto chiaro: agli stessi non sarà possibile corrispondere, nell’ambito di rapporti sportivi dilettantistici, somme (fiscalmente neutrali) diverse da “indennità” e “rimborsi” così come disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

    Sarà quindi preclusa al “dipendente pubblico” la possibilità di percepire da associazioni e società sportive dilettantistiche (ma anche dalla stessa FCI) somme a titolo di “compenso sportivo dilettantistico” e “premi” per meriti/risultati sportivi.

    L’art. 90, nel menzionato comma 23, va poi oltre sottolineando ulteriori limitazioni per i soggetti titolari di un impiego presso la P.A. (“possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza”) richiedendo a questi l’invio (antecedentemente all’instaurazione del rapporto con la ASD/SSD) di una comunicazione alla propria amministrazione di appartenenza. Sul punto si sottolinea che, anche se la norma parla di “comunicazione preventiva”, per alcune amministrazioni viene prevista una vera e propria richiesta di “autorizzazione” in mancanza della quale possono essere previsti provvedimenti disciplinari (se non addirittura la perdita dell’occupazione).

    Giusta la premessa, quindi, ai dipendenti pubblici, tra i quali vengono ricompresi anche gli atleti appartenenti ai corpi sportivi delle forze armate, possono essere riconosciuti (qualora non professionisti) solo ed esclusivamente:

    1) rimborsi spese legittimamente documentate e preventivamente sostenute dallo sportivo a favore dell’associazione o società sportiva di riferimento nonché le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di propria residenza e previa presentazione di opportune pezze giustificative (scontrini, fatture, ricevute, ecc.). Tali rimborsi non concorrono nella quantificazione delle somme da considerare nel plafond di 10.000 euro/anno (art. 69, comma 2 del Tuir. Tali rimborsi non vanno rilevati in Certificazione Unica;

    2) indennità di trasferta e rimborsi spese determinati secondo criteri forfettari (art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir. Queste ultime, tuttavia, a differenza delle prime (che rappresentano una mera refusione di somme spese dal percipiente) vanno trattate con maggiore attenzione concorrendo nel plafond annuo di 10.000 euro. Le stesse sono da considerare nella compilazione della Certificazione Unica.

    Concludendo, quindi, salvo quanto sopra esposto, ad un pubblico dipendente che collabora con una o più associazione o società sportiva dilettantistica ovvero anche in ambito federale, non sarà concesso di ricevere alcun “compenso sportivo dilettantistico” per le attività svolte, ma la sua opera dovrà essere svolta a titolo esclusivamente gratuito. Lo stesso vale anche per gli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, delle forze dell’ordine o con altro impiego nella P.A., che non potranno nemmeno ricevere alcun “premio sportivo” in caso di vittoria/piazzamento alle competizioni a cui partecipano o per particolari meriti sportivi così come disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

    Rimane comunque il fatto che i pubblici dipendenti potranno essere titolari, accanto alla propria ordinaria retribuzione, di redditi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (qualora la prestazione resa sia saltuaria o di entità ridotta rispetto alla propria retribuzione) applicando sul compenso la ritenuta d’acconto del 20%. Si precisa che anche in questo caso sarà necessaria la comunicazione preventiva al proprio ente di appartenenza. Per alcuni soggetti sarà anche necessaria la successiva comunicazione dell’ammontare dell’importo ricevuto a titolo di compenso.

    A completamento della trattazione si ritiene percorribile la strada della collaborazione sportiva dilettantistica (con la possibilità di corrispondere un rimborso spese forfettario) anche per i collaboratori incaricati di far rispettare i protocolli e le misure anticontagio e di contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 qualora i medesimi non svolgano tale attività a titolo di lavoratore subordinato o autonomo.

    Dott. Enrico Savio – Commercialista in Romano d’Ezzelino (VI)
    Avv. Daniela Moscarino – Avvocato del foro di Latina

    Attività

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    Mansioni

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    e Didattica

    Atleti

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    Formazione, didattica, assistenza in gara e nelle varie fasi addestrative

    Preparazione
    ed assistenza
    all'attività agonistica

    Responsabili Tecnici

    Collaboratori Tecnici con funzione di coordinamento, pianificazione, organizzazione attività sportiva sia per squadre nazionali che In Associazioni e Società

    Preparatore Fisico

    Preparazione atleti ed assistenza in gara e nelle fasi addestrative

    Organizzazione gare
    eventi
    e manifestazioni

    Meccanico

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    Organizzazione dell'attività
    di addestramento

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    Funzione arbitrale e controllo tecnico-disciplinare delle competizioni e manifestazioni

    Attività organizzative per la promozione e l'avviamento

    Direttori di Corsa e Sicurezza, direttori di riunione

    Responsabile dell'organizzazione delle competizioni con funzione di coordinamento e supervisione dei livelli di sicurezza e della qualità organizzativa delle competizioni

    Scorta Tecnica

    Collaborazione e/o sostituzione della Polizia
    Stradate come scorta tecnica per la sicurezza delle competizioni su strada

    Staffetta Motociclistica

    Funzione di staffetta su moto nelle corse ciclistiche su strada

    Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive

    Collaborazione per la sicurezza con il Direttore di corsa, come personale appiedato

    Addetto ai servizi tecnici in corsa

    Operatori a supporto di competizioni e manifestazioni addetto agli automezzi tecnici in corsa

    Allenatore su moto

    Funzione di conducente di moto tecnica nelle Competizioni su pista dietro derny e nelle diverse fasi addestrative

    Assistente disabile

    Assistenza personale agli atleti disabili nelle fasi preparatorie delle competizioni e nelle fasi addestrative

    Addetti ai giudici, cronometristi

    Operatori a supporto del settore Giudici di Gara in competizione e nelle fasi addestrative

    Addetti informatici

    Redazione ranking statistiche, referti e rapporti di gara In gara e nelle fasi addestrative

    Addetti archiviazione, raccolta e distribuzione dei risultati

    Operatori a supporto di competizioni e manifestazioni

    Collaboratori ausiliari addetti all'assistenza degli atleti nelle competizioni nazionali ed internazionali anche paraolimpiche

    Operatori a supporto delle organizzazioni di competizioni, manifestazioni e attività addestrative

    Rappresentanti federali antidoping (chaperon) e Witness antidoping

    Operatori a supporto delle organizzazioni di gare ed eventi attività addestrativa

    Classificatori atleti paraolimpici

    Addetti alla verifica della categoria di disabilita degli atleti paraolimpici

    Addetti alle premiazioni e speaker

    Operatori a supporto delle organizzazioni di gare ed eventi attività addestrativa

    Servizio di Radio corsa

    Operatori a supporto delle organizzazioni di gare ed eventi attività addestrativa

    Collaboratori di segreteria

    Operatori a supporto delle organizzazioni di gare ed eventi ed attività addestrative -attività amministrativo gestionale

    Addetti alla comunicazione

    Operatori a supporto di organizzazione di gare, eventi ed attività addestrative