RIUNITOSI in teleconferenza in data 17/07/2026 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresì l’Avv. Lucia Bianco (componente supplente), nonché il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 29/2026 – Thomas Bernardi - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Thomas Bernardi categoria Under 23 (tessera n. A183802) è attualmente tesserato per la Società CAJA RURAL AVEA (00E0539); chiede il suo trasferimento alla Società ASD SWATT CLUB (02R4682).
Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta Thomas Bernardi categoria Under 23 (tessera n. A183802) dalla CAJA RURAL AVEA (00E0539) alla società ASD SWATT CLUB (02R4682).
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi