Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
- Avv. Patrich Rabaini – Presidente e Relatore
- Avv. Carlo Carpanelli - Giudice
- Avv. Mattia Cornazzani – Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al n° 7/26 R.G. Trib. a carico di Sara Ismail, nata a Casoli il 30 maggio 1984, chiamata a rispondere della “violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per aver, in violazione dei doveri inderogabili di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, strumentalmente ed opportunisticamente trasferito, per un brevissimo periodo di tempo, la residenza del figlio minore F.C., atleta categoria Esordienti secondo anno, nella Regione Campania al solo scopo di ottenere facilmente – aggirando le disposizioni regolamentari – il nulla osta al trasferimento del giovane atleta alla Società Team Cesaro – Franco Ballerini, salvo poi rientrare dopo pochi giorni nella Regione Abruzzo”.
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Federale I Sezione,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7/2026 proscioglie Sara Ismail dall’incolpazione a lei ascritta, in quanto la condotta non costituisce illecito disciplinare.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Roma il 21 luglio 2026.
Il Presidente
Avv. Patrich Rabaini
L’Estensore
Avv. Mattia Cornazzani