Nel procedimento iscritto al n. 2/26 R.G. promosso da RAFFAELE FALZARANO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Biagi, avverso la sanzione di inibizione comminata in materia di doping dagli organi di giustizia sportiva del CONI.
FATTO
Con istanza di revisione ex art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), l’avv. Giovanni Biagi, quale difensore di Raffaele Falzarano, ha adito questa Corte Federale d’Appello chiedendo la revisione della sanzione di inibizione di anni 15, con decorrenza 15 gennaio 2015 e scadenza 14 gennaio 2030, irrogata dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) del CONI all’esito del procedimento disciplinare n. 147/2014 Up.
L’istante deduce, in sintesi, che: la condanna sportiva si è fondata sulla pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Massa, nel quale il Falzarano è stato in seguito definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
La durata del procedimento penale (dal 2011 al 2024) e la successiva prescrizione renderebbero “inconsistente” la prova dell’effettiva responsabilità del richiedente e aggraverebbero le conseguenze patite sul piano sportivo; la sanzione di inibizione per 15 anni sarebbe sproporzionata e disomogenea rispetto ad altri casi, anche in assenza di pregresse recidive;
Si chiede, pertanto, la riduzione equitativa della pena o, quantomeno, la retrodatazione della decorrenza della sanzione al momento di conoscenza, da parte della Procura Antidoping del CONI, della pendenza del procedimento penale (2011) o al 2013, anno dell’arresto e dell’attivazione del procedimento sportivo.
Dagli atti allegati risulta che:
Il procedimento penale relativo all’indagine “Amateur” è stato incardinato presso la Procura della Repubblica di Massa;
La Procura Antidoping del CONI ha richiesto e ottenuto gli atti dalla Procura di Massa e dai Carabinieri NAS di Firenze;
Il TNA – Prima Sezione, con decisione n. 147/2014 del 15 gennaio 2015, ha pronunciato nei confronti di Raffaele Falzarano, soggetto non tesserato, la sanzione di inibizione per anni 15, oltre sanzioni accessorie;
Successivamente il Falzarano, tramite diverso difensore, ha presentato istanza di retrodatazione della sanzione alla NADO Italia, istanza rigettata;
L’odierna istanza di revisione è indirizzata alla Corte Federale d’Appello della Federazione Ciclistica, come si evince dall’oggetto dell’atto (“Istanza di revisione ex articolo 63 CGS” alla Corte Federale d’Appello c/o Federazione Ciclistica Italiana) e dalla procura speciale rilasciata all’avv. Biagi per il procedimento di revisione presso la Corte di Appello Federale.
Il Falzarano ha provveduto al pagamento del contributo previsto per l’accesso alla giustizia sportiva, come risulta dalla attestazione di bonifico in favore della Federazione Ciclistica Italiana, prodotta in atti.
In via preliminare occorre circoscrivere il thema decidendum alla verifica della competenza per materia di questa Corte Federale d’Appello a pronunciarsi sulla richiesta di revisione, riduzione o retrodatazione di una sanzione antidoping irrogata dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI.
DIRITTO
Il Codice di Giustizia Sportiva FIGC, aggiornato al 9 settembre 2024, offre un modello di sistema della giustizia sportiva federale, articolato in organi quali il Tribunale Federale e la Corte Federale d’Appello, competenti per i campionati e le competizioni organizzate dalla federazione, nonché per le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale.
Gli articoli 138 e 139 CGS FIGC disciplinano la competenza del Tribunale federale e della Corte federale di appello, rispettivamente in primo e secondo grado, “per le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale”.
Il medesimo Codice distingue chiaramente tra il processo sportivo federale e gli altri rami della giustizia sportiva organizzati dal CONI, prevedendo che il Codice entra in vigore previa approvazione della Giunta nazionale del CONI e sostituisce il precedente Codice di giustizia sportiva, con rinvio alle norme del CONI per la regolamentazione complessiva del sistema.
In particolare, le norme transitorie e finali (artt. 140‑142) richiamano l’inserimento del Codice nell’ordinamento della giustizia sportiva nazionale, ma non attribuiscono alle Corti federali competenza su materie riservate ad organi diversi, quali quelli antidoping istituiti presso il CONI.
In base al quadro CONI, la materia del doping è disciplinata dalle Norme Sportive Antidoping, che danno attuazione al Codice Mondiale Antidoping (WADA) e attribuiscono la competenza in via esclusiva a organi specializzati: la Procura Antidoping, il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), gli organi d’appello antidoping (Corte d’Appello Antidoping e, in ultima istanza, Collegio di Garanzia dello Sport, a seconda dell’evoluzione normativa).
Le decisioni del TNA hanno natura di provvedimenti resi da organo centrale CONI, la cui impugnazione, revisione o modifica segue i rimedi espressamente previsti dal sistema antidoping CONI (appello agli organi indicati dalle Norme Sportive Antidoping e ricorso al Collegio di Garanzia), non già agli organi federali di singole discipline.
Ambito di competenza della Corte Federale d’Appello del ciclismo
Dalla lettura delle norme vigenti la Corte Federale d’Appello è competente a decidere in secondo grado sui provvedimenti disciplinari e sulle controversie devolute agli organi di giustizia della Federazione, riguardanti i tesserati e le società affiliate; Le violazioni delle norme antidoping, invece, sono devolute agli organi antidoping del CONI, che operano in posizione di autonomia rispetto alle singole federazioni.
Gli atti di causa confermano che: il procedimento disciplinare n. 147/2013 è stato instaurato avanti al Tribunale Nazionale Antidoping Prima Sezione, organo del CONI; Il deferimento è stato disposto dall’Ufficio Procura Antidoping, che ha comunicato al Falzarano il provvedimento di deferimento dinanzi al TNA con nota del 24 ottobre 2014; La decisione n. 147/14 del TNA ha irrogato la sanzione di inibizione per anni 15, oltre accessorie.
Ne consegue che la sanzione oggetto di revisione non è stata pronunciata da organi di giustizia della Federazione Ciclistica, ma da organi centrali del CONI.
La Corte Federale d’Appello del ciclismo non è, né può essere, organo di impugnazione delle decisioni del TNA: non vi è alcuna previsione, né nel CGS FIGC (che funge da parametro sistematico) né nelle Norme Sportive Antidoping, che abiliti le Corti federali di singole discipline a modificare, revocare o riesaminare le sanzioni antidoping emesse dal TNA;
La funzione della Corte federale è limitata alle controversie disciplinari e regolamentari interne alla Federazione, aventi ad oggetto violazioni del proprio Codice di Giustizia Sportiva e dei regolamenti federali.
L’istanza di revisione presentata al Collegio federale di appello si riferisce esclusivamente alla sanzione antidoping del TNA: l’istante chiede riduzione della durata dell’inibizione e retrodatazione del suo dies a quo, in ragione delle vicende penali e del tempo trascorso; non vengono dedotte specifiche sanzioni aggiuntive o autonome irrogate dalla Federazione Ciclistica, né si censurano provvedimenti disciplinari federali ulteriori rispetto a quelli antidoping.
La domanda, quindi, attiene al merito, alla proporzionalità e alla decorrenza di una sanzione antidoping centralmente irrogata dal CONI, e non a misure interne della Federazione da essa meramente conseguenti (ad es. sospensioni da gare, rifiuto di tesseramento, ecc.), che peraltro non risultano formalmente impugnate.
Sulla competenza per materia
Il criterio di riparto della competenza per materia nella giustizia sportiva è di tipo funzionale: le Federazioni sportive, tramite i propri organi di giustizia (Tribunale federale, Corte federale di appello, Giudice sportivo, ecc.), decidono sulle violazioni del proprio Codice di Giustizia Sportiva e dei regolamenti federali, nell’ambito delle rispettive discipline; il CONI, tramite organi specializzati (TNA, Procura Antidoping), decide sulle violazioni delle Norme Sportive Antidoping e delle regole WADA, a prescindere dalla federazione di appartenenza, in quanto la disciplina antidoping presenta profilo unitario e sovrafederale.
Applicando tale criterio al caso di specie, questa Corte deve verificare se la richiesta di revisione incida su una sanzione rientrante nel perimetro federale o su una misura di competenza esclusiva dell’ordinamento antidoping CONI.
Come già evidenziato, la sanzione di inibizione di anni 15 è stata irrogata dal TNA del CONI a seguito di deferimento della Procura Antidoping. La domanda di riduzione equitativa e retrodatazione della sanzione investe direttamente tale provvedimento.
Né la successiva prescrizione del reato penale, né l’asserita sproporzione della sanzione rispetto ad altri casi possono trasmutare la natura del provvedimento: resta una sanzione antidoping, adottata da organo antidoping, soggetta ai rimedi propri (appello antidoping, eventuale ricorso al Collegio di Garanzia), non al controllo della Corte Federale d’Appello del ciclismo.
In assenza di una disposizione espressa che attribuisca a questa Corte il potere di revisionare o rideterminare le sanzioni antidoping del CONI, l’accoglimento dell’istanza determinerebbe un’indebita invasione dell’area di competenza degli organi centrali della giustizia antidoping, in violazione del riparto fissato dall’ordinamento sportivo nazionale.
Va altresì rammentato che l’articolazione del sistema, come tratteggiata dal CGS FIGC, distingue i giudizi innanzi agli organi federali da quelli innanzi agli organi centrali del sistema di giustizia sportiva CONI, prevedendo specifici titoli, capi e sezioni per ciascun tipo di procedimento. La materia antidoping è organizzata in ramo autonomo, con proprie regole e proprie giurisdizioni.
Pertanto, questa Corte deve dichiarare la propria incompetenza per materia, non potendo intervenire su decisioni del TNA, neppure sotto forma di “armonizzazione” o “adeguamento” della sanzione, che rimane di esclusiva spettanza degli organi antidoping.
L’istanza dell’avv. Biagi invoca principi di equità e di proporzionalità della pena, evidenziando l’effetto afflittivo della durata della sanzione, anche alla luce dell’esito prescrittivo del processo penale.
Pur condividendo la necessità che il sistema sportivo assicuri sempre una razionale applicazione delle sanzioni, questa Corte non può farsi carico di una valutazione di merito su provvedimenti che non rientrano nel proprio ambito di cognizione.
La tutela del ricorrente, per quanto concerne la revisione della sanzione antidoping, deve essere cercata presso gli organi competenti: laddove gli strumenti previsti dalle Norme Sportive Antidoping (appello, revisione, istanze di grazia o riabilitazione) siano ancora esperibili, il Falzarano potrà rivolgersi agli organi antidoping del CONI o al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente;
La declaratoria di incompetenza per materia comporta l’inammissibilità del ricorso, non essendo consentito a questa Corte né annullare né modificare la sanzione antidoping, né retrodatare la sua decorrenza.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello della Federazione Ciclistica Italiana, definitivamente pronunciando sull’istanza di revisione proposta da Raffaele Falzarano, così decide:
- dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere dell’istanza di revisione, riduzione o retrodatazione della sanzione di inibizione per anni 15 irrogata dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nel procedimento n. 147/2013;
- dichiara l’istanza inammissibile dinanzi alla giurisdizione federale del ciclismo, trattandosi di provvedimento adottato da organo antidoping del CONI, soggetto ai soli rimedi previsti dalle Norme Sportive Antidoping e dall’ordinamento della giustizia sportiva centrale;
- nulla sulle spese, attesa la natura della decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/26.
Il Presidente
Avv. Gianclaudio Festa
Il Giudice
Avv. Duccio Panti
Il Giudice
Avv. Massimiliano De Palma