Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
Avv. Patrich Rabaini – Presidente Rel.
Avv. Mattia Cornazzani – Giudice
Avv. Carlo Carpanelli – Giudice
con l’assistenza del Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 5/2026 R.G. Trib. a carico del tesserato Fabbri Paolo, in atti generalizzato, difeso dall’Avv. Michele Re e dall’Avv. Giulia Re, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
“Violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana in relazione all'art. 4, lettera e) del Regolamento Operativo Giudici di Gara, per aver espresso frasi irriguardose e denigratorie nei confronti del Presidente della Commissione Regionale Giudici di Gara Toscana, Simone Lamanda, nel corso di una conversazione telefonica del 31.08.2025 ("Te sei la persona meno adatta a ricoprire il ruolo che ti hanno assegnato", "come giudice di arrivo non sei capace", "anche se fai il ruffiano non potrai mai fare le gare che contano", "se vuoi ti faccio i disegnini sulle decisioni che prendo durante la gara perché probabilmente non le capisci o non sei a conoscenza di come si applicano").
All’udienza collegiale ritualmente convocata per il giorno 5 giugno 2026 alle ore 10.30, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti: per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Sost. Dr.ssa Serenella Rossano nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI).
È presente il deferito Sig. Fabbri Paolo, assistito dall’Avv. Giulia Re presente.
Preliminarmente le parti rappresentato al Tribunale di aver raggiunto un accordo in ordine all’applicazione al deferito della sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare la condanna ed € 100,00 di ammenda.
Il Tribunale si riservava di decidere in ordine alla corretta qualificazione dei fatti e alla congruità della sanzione proposta dalle parti.
A scioglimento della riserva assunta in udienza
Il Tribunale Federale I Sezione
visto l’art. 36 Regolamento di Giustizia FCI, verificatane l’ammissibilità stante l’insussistenza di recidiva a carico del deferito, valutata la corretta qualificazione dei fatti prospettati dalle parti e ritenuta congrua la sanzione proposte,
P.Q.M.
dichiara l’efficacia dell’accordo intercorso tra il deferito e la Procura Federale di cui al verbale di udienza come di seguito trascritto: “(…) ammonizione con invito a non reiterare la condotta ed € 100,00 di ammenda”.
Visto l’art. 36 comma 2 R.G.F. dichiara definito il procedimento.
Così deciso in Roma, 5 giugno 2026
f.to Il Presidente Estensore
Avv. Patrich Rabaini