Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
- Avv. Salvatore Minardi - Presidente
- Avv. Giovanni Petrella – Giudice
- Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 15/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dalla Sig.ra Doriana Buso dal sig. Sauro Bembo in qualità di esercenti la potestà genitoriale dell’atleta minore S.B. nei confronti del Gruppo Sportivo Mosole ASD e avente ad oggetto la richiesta di trasferimento del minore S.B, categoria Esordiente, ad altra società
DECISIONE
Con il ricorso del 27.3.2026 i sigg.ri Doriana Buso e Sauro Bembo esercenti la potestà genitoriale del minore S.B., attualmente tesserato per la società Gruppo Sportivo Mosole ASD, si rivolgevano all’intestato Tribunale chiedendo l’emissione di una pronuncia favorevole al suo trasferimento, previo riconoscimento del premio di addestramento e di formazione tecnica.
A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti esponevano di aver già chiesto con e-mail del 16.3.2026 al sodalizio sportivo Gruppo Sportivo Mosole ASD lo svincolo del minore, avendo il medesimo subito “comportamenti aggressivi e minacciosi”; di converso la società manifestava il proprio diniego in quanto “difforme da ciò che è previsto dai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana”.
I ricorrenti riferivano, in particolare, che il proprio figlio minore aveva subito “comportamenti aggressivi, minacce di partecipare alle gare se non eseguiva tutti gli ordini impartiti e poi si sentiva lasciato solo al momento di qualsiasi richiesta”.
Lamentavano, inoltre, sia l’omessa segnalazione dei fatti al responsabile del Safeguarding affinché effettuasse le dovute indagini sia l’omessa indagine come prescritto dalla normativa vigente.
Peraltro, il presunto comportamento vessatorio perpetrato dal presidente del sodalizio sportivo sig. Luca Pavanello nei confronti dell’atleta minore S.B., secondo la ricostruzione dei ricorrenti, avrebbe trovato conferma nel fatto che non fosse stata consegnata all’atleta la dotazione per la stagione in corso (abbigliamento tecnico, borsa e bici) né tantomeno fosse mai stato convocato per sostenere le visite mediche per la necessaria idoneità agonistica. Per tali motivi chiedevano all’intestato Tribunale di valutare la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le verifiche del caso.
I ricorrenti, infine, a sostegno del proprio ricorso invocavano l’art. 33 della Costituzione che, nella sua più ampia interpretazione, intende garantire una “tutela totalizzante all’attività sportiva” auspicando che “le norme Federali permettano agli atleti ed in particolare ai minori che vogliano affrontare nuove esperienze sportive, di poter realizzare e soddisfare le proprie ambizioni purché non vengano danneggiate e lese le Società.”
Con la memoria depositata in data 7 maggio 2026 si costituiva il sodalizio sportivo G.S. Mosole Asd, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e nel contempo adduceva che lo stesso sodalizio non era mai stato contrario a concedere il nulla osta al trasferimento dell’atleta, sia pur non per le motivazioni di cui al ricorso.
All’udienza del giorno 08.05.2026 comparivano la sig.ra Doriana Buso assistita dagli avv.ti Michele e Giulia Re, nonché gli avv.ti Fogale e Zamperin in rappresentanza del Gruppo Sportivo Mosole Asd.
Preliminarmente la difesa dell’atleta sollevava l’eccezione di tardività della costituzione del Gruppo Sportivo Mosole, a cui i difensori del sodalizio sportivo si opponevano chiedendo, in ogni caso, di voler acquisire la documentazione prodotta in forza dei poteri istruttori facenti capo al Tribunale.
All’esito della camera di consiglio il Tribunale in accoglimento della eccezione formulata dagli Avv.ti Re, dichiarava la tardività della costituzione del G.S. Mosole Asd ai sensi del Regolamento di Giustizia vigente e pertanto la dichiarava la parte decaduta dalle istanze istruttorie formulate nella propria memoria. Stante la presenza dei difensori in udienza decideva, altresì, di acquisire la documentazione rilevante ai fini del decidere.
Procedeva, pertanto, al dibattimento e discussione della controversia.
L’Avv. Re e la ricorrente si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso, richiamando i fatti a sostegno dello stesso.
La difesa della resistente ha rimarcato l’assoluta assenza di maltrattamenti o condotte vessatorie da parte dei dirigenti della società nei confronti del minore S.B., facendo presente, altresì, che il padre dell’atleta ha ricoperto ruoli direttivi all’interno della società per un periodo di tre anni e che pertanto nel corso del suo incarico non era mai stato fatto presente il verificarsi di azioni vessatorie di qualsivoglia genere.
Richiamava ed esibiva all’uopo lo scambio di messaggi tra la madre del minore e il presidente del G.S. Mosole Luca Panavello, in cui la stessa manifestava la propria sorpresa sul fatto che il figlio non volesse più proseguire la propria attività agonistica con il Gruppo Sportivo Mosole, il tutto a dimostrazione della inesistenza di condotte contrarie alle normative vigenti in materia di Safeguarding. In ogni caso gli Avv.ti Fogale e Zamperin dichiaravano che da parte della società resistente non vi era alcuna volontà ostativa al trasferimento dell’atleta S.B., nel rispetto delle norme federali.
Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio osserva quando segue.
Il ricorso de quo ha ad oggetto la richiesta di “autorizzare il trasferimento dell’atleta S.B. categoria esordiente ad altra società, previo riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 29 secondo comma del Regolamento tecnico”. I motivi addotti nel ricorso riguardano una presunta grave condotta del sodalizio sportivo presso cui è tesserato il minore consistente, a detta dei ricorrenti, in comportamenti “aggressivi e minacciosi”, in “minacce di non partecipare alle gare se non eseguiva tutti gli ordini impartiti”.
Tuttavia, i fatti citati dai ricorrenti non sono stati sostenuti da alcun valido supporto probatorio che consentisse al Tribunale di accertare la fondatezza della propria istanza. Le gravi accuse rivolte al sodalizio sportivo sarebbero, viceversa, dovute essere corroborate da inconfutabili prove e altrettante istanze istruttorie che sono del tutto assenti nel procedimento e non possono, pertanto, condurre questo Tribunale ad accogliere tout court il ricorso proposto.
Essendo stato accertato durante lo svolgimento dell’udienza che sussiste la volontà della società al trasferimento dell’atleta S.B. e che quindi sussistono i presupposti per invocare l’art. 26 del vigente Regolamento Tecnico, nell’esclusivo interesse dell’atleta questo Tribunale decide di concedere il nulla osta al trasferimento come in dispositivo.
Come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, l’art. 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell’attività sportiva, impone di tutelare l’interesse preminente del minore che non veda compromessa, per ragioni di carattere formale, la possibilità di intraprendere un percorso di crescita non solo agonistica, ma soprattutto personale.
Ed in tale ottica, aldilà delle modalità di proposizione del ricorso e della sua carenza dal punto di vista probatorio, in presenza del consenso della società G.S.Mosole Asd al trasferimento del proprio atleta, il Tribunale ritiene doveroso proteggere gli interessi prevalenti dello sport, come d’altro canto i valori statutari sia del CONI che della FCI impongono.
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
Dichiara che nulla osta allo svincolo del tesseramento del minore S.B. dalla ASD Gruppo Sportivo Mosole previo versamento dei contributi previsti dalla normativa federale.
Dieci giorni per la motivazione.
Roma, 8 maggio 2026
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 20/05/2026