RIUNITOSI in teleconferenza in data 28/04/26 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dellβAvv. Salvatore Minardi (Presidente) e dagli Avv.ti Giovanni Petrella, Stefano Gianfaldoni (componenti) presente altresΓ¬ lβAvv. Lucia Bianco (componente supplente), nonchΓ© il Segretario Marzia Picchioni, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N.16/2026 β Giulia Lombardi β RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETΓ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
Lβatleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655), Γ¨ attualmente tesserata per la A.S.D. SOCIETΓ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157); chiede il suo trasferimento alla S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D (02R0523),
Il Presidente della SocietΓ di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento giΓ nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
β il caso in esame Γ¨ riconducibile alla previsione ex art. 26, ultimo comma, RTAA, secondo cui il trasferimento dellβatleta sottoposto a vincolo Γ¨ comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla societΓ ;
β in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo lβatleta giΓ iniziato lβattivitΓ con lβattuale societΓ di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dellββinteresse βdellβatleta medesimo di poter proseguire lβattivitΓ nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dellβatleta Giulia Lombardi, categoria Donna allieva (tessera n. A102655) dalla A.S.D. SOCIETΓ CICLISTICA CESANO MADERNO (02S0157) alla societΓ S.C. BUSTO GAROLFO A.S.D. (02R0523).
Β
f.to Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Salvatore Minardi