2^ sezione – Procedimento RG 1/26

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    Β – Avv. Giovanni Petrella – Giudice

    – Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al NΒ° 1/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. Sara Ismail e Cesare Coletta avverso il diniego della SocietΓ  ASD Spezia Bike al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.C.

    Omissis

    Il Tribunale federale sezione II

    P.Q.M.

    Ritenuto efficace il nulla osta giΓ  concesso dalla SocietΓ  ASD Spezia Bike in data 09/01/26 autorizza il trasferimento del minore F.C. alla SocietΓ  Cesaro ASD-Franco Ballerini che ha versato giΓ  nei termini richiesti le somme di cui alla valorizzazione del medesimo atleta.

    Dispone altresΓ¬ la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

    Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

     

    Roma 25/02/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

    N.Β° 5 del 2026

    25 Febbraio, 2026

    2^ sezione - Procedimento RG 1/26

    Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi – Presidente

    Β - Avv. Giovanni Petrella – Giudice

    - Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore

    con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

    Nel procedimento iscritto al NΒ° 1/26 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. Sara Ismail e Cesare Coletta avverso il diniego della SocietΓ  ASD Spezia Bike al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore F.C.

    --Omissis--

    Il Tribunale federale sezione II

    P.Q.M.

    Ritenuto efficace il nulla osta giΓ  concesso dalla SocietΓ  ASD Spezia Bike in data 09/01/26 autorizza il trasferimento del minore F.C. alla SocietΓ  Cesaro ASD-Franco Ballerini che ha versato giΓ  nei termini richiesti le somme di cui alla valorizzazione del medesimo atleta.

    Dispone altresΓ¬ la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

    Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

     

    Roma 25/02/2026

     

    F.to Il Presidente

    Avv. Salvatore Minardi

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