2^ sezione – Procedimento RG 16/25

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi – Presidente

Avv. Giovanni Petrella – Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

Nel procedimento iscritto al N° 16/25 R.G. i Sigg.ri Roberta Ricca e Luca Zavattero, genitori dell’atleta minore M.Z. (tessera federale UCI n. 10105640357) attualmente tesserata presso l’A.S.D. Ardens Cycling Team, si rivolgevano al Tribunale Federale Seconda Sezione per ottenere la concessione d’ufficio del nulla osta al trasferimento verso altra società.

Il reclamo da cui scaturisce il presente procedimento viene proposto in opposizione al provvedimento di diniego alla richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento presso altra società espresso in data 03.11.2025 dal Comitato Regionale Piemonte a seguito della formale istanza all’uopo presentata dagli odierni reclamanti in data 13.10.2025.

A sostegno della propria richiesta, nello specifico, i genitori dell’atleta minore M.Z. avevano dedotto come, in vista della stagione sportiva 2026, la società di tesseramento della di loro figlia, la summenzionata A.S.D. Ardens Cycling Team, avesse programmato il regolare svolgimento di attività sportiva per le sole categorie Giovanissimi, Esordienti ed Allievi maschili.

Dalla corrispondenza intercorsa con la ridetta società, non era emerso alcun minimo cenno alla programmazione nonché all’organizzazione di attività sportiva in vista della stagione 2026 per la categoria Esordienti femminile nella quale l’atleta M.Z. avrebbe dovuto militare.

Alla luce della summenzionata circostanza, pertanto, i coniugi Zavattero-Rocca si sono fin da subito attivati nella ricerca sul territorio regionale piemontese di altre realtà sportive che potessero garantire alla di loro figlia il regolare svolgimento di attività sportiva per la stagione 2026.

Stante l’esito negativo di detta ricerca, venivano così presi contatti con la società lombarda della S.C. Cesano Maderno A.S.D. la quale si era mostrata fin da subito disponibile al tesseramento dell’atleta M.Z.

In data 13.10.2025, pertanto, una duplice richiesta di rilascio del nulla osta veniva così indirizzata, rispettivamente, a mezzo raccomandata A/R all’A.S.D. Ardens Cycling Team nonché, a mezzo PEC, al Comitato Regionale Piemonte.

Il summenzionato Comitato Regionale riscontrava detta missiva negando il rilascio del nulla osta al trasferimento.

A sostegno di tale decisione, veniva richiamata la delibera n. 37/2025 adottata dallo stesso Comitato in punto di trasferimento degli atleti presso società collocate al di fuori della Regione Piemonte.

A fronte di quella che viene definita una “annosa e sempre più preoccupante fuga di atleti dal Piemonte verso altre regioni”, il Comitato Regionale manifestava la volontà di applicare i vincoli ai trasferimenti presso società collocate in altre Regioni per come risultanti dalla normativa approvata dal Consiglio Federale in materia di trasferimento degli atleti valida per la stagione 2025/2026.

Pertanto, a tutela del vivaio regionale, ritenendo presenti sul territorio piemontese realtà sportive che ben avrebbero potuto soddisfare le richieste degli odierni reclamanti, il nulla osta al trasferimento non veniva rilasciato.

Le medesime circostanze venivano altresì riportate nella memoria difensiva depositata in data 10.12.2025 a mezzo della quale il ridetto Comitato Regionale si è costituito nel presente giudizio.

In tale sede, più in particolare, venivano specificamente riportati esempi di atlete nonché di realtà sportive piemontesi capaci di raggiungere notevoli ed importanti traguardi di portata nazionale ed internazionale al fine di avvalorare la tesi della totale insussistenza di giustificate ragioni a sostegno della “migrazione” di giovani cicliste presso le regioni confinanti.

In via ulteriore, in data 13.11.2025, la missiva a firma dei genitori dell’atleta M.Z. veniva altresì riscontrata dalla società di tesseramento della stessa, l’A.S.D. Ardens Cycling Team, la quale, in accoglimento dell’istanza ivi contenuta, rimetteva il rilascio del nulla osta al versamento della quota dovuta a titolo di bonus di addestramento pari ad € 350,00 da parte della società di nuovo tesseramento così come espressamente previsto ai sensi della summenzionata normativa federale.

In pari data, anche la S.C. Cesano Maderno A.S.D., la quale sino a quel momento aveva manifestato la propria disponibilità solo in via informale, prestava formalmente il proprio assenso al potenziale tesseramento dell’atleta M.Z.

Incardinato, dunque, il procedimento, all’udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2025 erano presenti i Sigg.ri Luca Zavattero e Roberta Ricca per la minore M.Z., il Sig. Giuseppe Fontana, nella sua qualità di Presidente della C.S. Cesano Maderno A.S.D. nonché l’Avv. Massimo Rosso nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Piemonte.

A seguito della relazione dell’Avv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti, le quali, a seguito di breve discussione, concludevano come in atti ed il procedimento passava così in decisione.

**********

Il Tribunale Federale – Sez. II, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, sentite le dichiarazioni delle parti presenti nonchè valutate le risultanze di udienza, considerando sufficientemente istruito il procedimento sportivo, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MOTIVI

La decisione è fondata su due ragioni principali.

In primis, sul consenso al trasferimento già espressamente manifestato, per iscritto, tanto dai genitori dell’atleta minore M.Z. quanto dalle due società, rispettivamente, di provenienza e di nuova destinazione nel tesseramento.

In secundis, per quanto la delibera del CR Piemonte sia fondata su ragioni discrezionali, di contenimento del depauperamento del patrimonio regionale di atleti verso altre regioni e “..di fronte al rischio di affondare per sempre la categoria esordienti – donne nelle squadre piemontesi, il diniego opposto, sebbene ampiamente e corposamente motivato, risulta comunque ingiustificato dal momento che, allo stato, sul territorio regionale lo svolgimento della pratica ciclistica per la sola categoria esordienti femminile è limitante dal punto di vista sportivo, seppure con incoraggianti diverse prospettive future che sono state rappresentate dal CR al Tribunale.

D’altronde, il diniego all’istanza contrasta anche con il principio di autonomia genitoriale e con la libertà di scelta educativa e sportiva, che resta in capo ai genitori del minore in modo esclusivo. E ciò è tanto più vero considerando il dettato dell’art. 33 Cost. nella parte in cui è sancito, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport. Il contesto sportivo deve essere infatti considerato, a tutti gli effetti, un ambiente di educazione, complementare rispetto alla famiglia e alla scuola, dove si afferma a pieno titolo la personalità e in cui si sviluppa e valorizza così la crescita personale, ancor più ove si tratti di una minore che, peraltro, come nel caso di specie, ha espressamente palesato la legittima necessità di praticare lo sport e competere, dunque, con atlete alla pari.

A ciò si aggiungano i principi del CONI e lo Statuto FCI, che garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza limitazioni territoriali; ulteriormente, la libertà di circolazione sportiva, principio fondamentale riconosciuto dall’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, che può essere compressa eccezionalmente e, comunque, limitata solo per ragioni oggettive, motivate e proporzionate.

All’intestato Tribunale Federale restano chiare, oltre che ben comprensibili e motivate, le ragioni per cui il C.R. Piemonte abbia agito a tutela della propria struttura federale regionale, con intento di crescita e di sviluppo dell’attività ciclistica nella regione.

Cionondimeno, nella specifica vicenda la decisione del trasferimento presso società di altra regione consegue, peraltro, ad una verifica condotta proprio sul territorio regionale dagli odierni reclamanti nonché alla luce della sostenibilità nella pratica sportiva rivendicata dall’atleta anche tramite la propria famiglia, secondo parametri di compatibilità fra impegni personali, scolastici, pratica sportiva ed organizzazione logistica e familiare.

Ciò precisato, da una lettura dell’allegato 2 delle norme trasferimento/valorizzazione atleti FCI 2025/2026 è possibile evincere come, in caso di passaggio di atleta femminile dalla categoria giovanissimi a quella esordienti, nessun incentivo in caso di trasferimento presso società di altra regione sia dovuto.

Alla luce di quanto sopra dedotto, pertanto, unico esborso necessario ai fini del tesseramento dell’atleta M.Z. presso nuova società sarà quello attinente al bonus di addestramento, circostanza, peraltro, già correttamente evidenziata nella missiva di riscontro del 13.11.2025 a firma dell’A.S.D. Ardens Cycling Team.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Sezione II

 

P.Q.M.

 

dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Roberta Ricca e Luca Zavattero, n.q. di genitori del minore M.Z.,  non può essere applicata la delibera n. 37/CR/2025 del CR Piemonte e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore M.Z. (tessera federale UCI n. 10105640357), ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI, alla società ciclistica alla società S.C. CESANO MADERNO A.S.D. (02S0157) che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della A.S.D. ARDENS CYCLING TEAM (01J2046) quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

F.to  Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

N.° 22 del 2025

18 Dicembre, 2025

2^ sezione - Procedimento RG 16/25

Il Tribunale Federale – II sezione, in composizione collegiale, nella persona dei Signori:

Avv. Salvatore Minardi - Presidente

Avv. Giovanni Petrella - Giudice

Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI)

Nel procedimento iscritto al N° 16/25 R.G. i Sigg.ri Roberta Ricca e Luca Zavattero, genitori dell’atleta minore M.Z. (tessera federale UCI n. 10105640357) attualmente tesserata presso l’A.S.D. Ardens Cycling Team, si rivolgevano al Tribunale Federale Seconda Sezione per ottenere la concessione d'ufficio del nulla osta al trasferimento verso altra società.

Il reclamo da cui scaturisce il presente procedimento viene proposto in opposizione al provvedimento di diniego alla richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento presso altra società espresso in data 03.11.2025 dal Comitato Regionale Piemonte a seguito della formale istanza all’uopo presentata dagli odierni reclamanti in data 13.10.2025.

A sostegno della propria richiesta, nello specifico, i genitori dell’atleta minore M.Z. avevano dedotto come, in vista della stagione sportiva 2026, la società di tesseramento della di loro figlia, la summenzionata A.S.D. Ardens Cycling Team, avesse programmato il regolare svolgimento di attività sportiva per le sole categorie Giovanissimi, Esordienti ed Allievi maschili.

Dalla corrispondenza intercorsa con la ridetta società, non era emerso alcun minimo cenno alla programmazione nonché all’organizzazione di attività sportiva in vista della stagione 2026 per la categoria Esordienti femminile nella quale l’atleta M.Z. avrebbe dovuto militare.

Alla luce della summenzionata circostanza, pertanto, i coniugi Zavattero-Rocca si sono fin da subito attivati nella ricerca sul territorio regionale piemontese di altre realtà sportive che potessero garantire alla di loro figlia il regolare svolgimento di attività sportiva per la stagione 2026.

Stante l’esito negativo di detta ricerca, venivano così presi contatti con la società lombarda della S.C. Cesano Maderno A.S.D. la quale si era mostrata fin da subito disponibile al tesseramento dell’atleta M.Z.

In data 13.10.2025, pertanto, una duplice richiesta di rilascio del nulla osta veniva così indirizzata, rispettivamente, a mezzo raccomandata A/R all’A.S.D. Ardens Cycling Team nonché, a mezzo PEC, al Comitato Regionale Piemonte.

Il summenzionato Comitato Regionale riscontrava detta missiva negando il rilascio del nulla osta al trasferimento.

A sostegno di tale decisione, veniva richiamata la delibera n. 37/2025 adottata dallo stesso Comitato in punto di trasferimento degli atleti presso società collocate al di fuori della Regione Piemonte.

A fronte di quella che viene definita una “annosa e sempre più preoccupante fuga di atleti dal Piemonte verso altre regioni”, il Comitato Regionale manifestava la volontà di applicare i vincoli ai trasferimenti presso società collocate in altre Regioni per come risultanti dalla normativa approvata dal Consiglio Federale in materia di trasferimento degli atleti valida per la stagione 2025/2026.

Pertanto, a tutela del vivaio regionale, ritenendo presenti sul territorio piemontese realtà sportive che ben avrebbero potuto soddisfare le richieste degli odierni reclamanti, il nulla osta al trasferimento non veniva rilasciato.

Le medesime circostanze venivano altresì riportate nella memoria difensiva depositata in data 10.12.2025 a mezzo della quale il ridetto Comitato Regionale si è costituito nel presente giudizio.

In tale sede, più in particolare, venivano specificamente riportati esempi di atlete nonché di realtà sportive piemontesi capaci di raggiungere notevoli ed importanti traguardi di portata nazionale ed internazionale al fine di avvalorare la tesi della totale insussistenza di giustificate ragioni a sostegno della “migrazione” di giovani cicliste presso le regioni confinanti.

In via ulteriore, in data 13.11.2025, la missiva a firma dei genitori dell’atleta M.Z. veniva altresì riscontrata dalla società di tesseramento della stessa, l’A.S.D. Ardens Cycling Team, la quale, in accoglimento dell’istanza ivi contenuta, rimetteva il rilascio del nulla osta al versamento della quota dovuta a titolo di bonus di addestramento pari ad € 350,00 da parte della società di nuovo tesseramento così come espressamente previsto ai sensi della summenzionata normativa federale.

In pari data, anche la S.C. Cesano Maderno A.S.D., la quale sino a quel momento aveva manifestato la propria disponibilità solo in via informale, prestava formalmente il proprio assenso al potenziale tesseramento dell’atleta M.Z.

Incardinato, dunque, il procedimento, all’udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2025 erano presenti i Sigg.ri Luca Zavattero e Roberta Ricca per la minore M.Z., il Sig. Giuseppe Fontana, nella sua qualità di Presidente della C.S. Cesano Maderno A.S.D. nonché l’Avv. Massimo Rosso nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Piemonte.

A seguito della relazione dell’Avv. Stefano Gianfaldoni venivano sentite le parti, le quali, a seguito di breve discussione, concludevano come in atti ed il procedimento passava così in decisione.

**********

Il Tribunale Federale - Sez. II, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, sentite le dichiarazioni delle parti presenti nonchè valutate le risultanze di udienza, considerando sufficientemente istruito il procedimento sportivo, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MOTIVI

La decisione è fondata su due ragioni principali.

In primis, sul consenso al trasferimento già espressamente manifestato, per iscritto, tanto dai genitori dell’atleta minore M.Z. quanto dalle due società, rispettivamente, di provenienza e di nuova destinazione nel tesseramento.

In secundis, per quanto la delibera del CR Piemonte sia fondata su ragioni discrezionali, di contenimento del depauperamento del patrimonio regionale di atleti verso altre regioni e “..di fronte al rischio di affondare per sempre la categoria esordienti - donne nelle squadre piemontesi, il diniego opposto, sebbene ampiamente e corposamente motivato, risulta comunque ingiustificato dal momento che, allo stato, sul territorio regionale lo svolgimento della pratica ciclistica per la sola categoria esordienti femminile è limitante dal punto di vista sportivo, seppure con incoraggianti diverse prospettive future che sono state rappresentate dal CR al Tribunale.

D’altronde, il diniego all’istanza contrasta anche con il principio di autonomia genitoriale e con la libertà di scelta educativa e sportiva, che resta in capo ai genitori del minore in modo esclusivo. E ciò è tanto più vero considerando il dettato dell’art. 33 Cost. nella parte in cui è sancito, in senso ampio ed estensivo, il valore educativo dello sport. Il contesto sportivo deve essere infatti considerato, a tutti gli effetti, un ambiente di educazione, complementare rispetto alla famiglia e alla scuola, dove si afferma a pieno titolo la personalità e in cui si sviluppa e valorizza così la crescita personale, ancor più ove si tratti di una minore che, peraltro, come nel caso di specie, ha espressamente palesato la legittima necessità di praticare lo sport e competere, dunque, con atlete alla pari.

A ciò si aggiungano i principi del CONI e lo Statuto FCI, che garantiscono la parità di trattamento e la promozione della pratica sportiva senza limitazioni territoriali; ulteriormente, la libertà di circolazione sportiva, principio fondamentale riconosciuto dall’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, che può essere compressa eccezionalmente e, comunque, limitata solo per ragioni oggettive, motivate e proporzionate.

All’intestato Tribunale Federale restano chiare, oltre che ben comprensibili e motivate, le ragioni per cui il C.R. Piemonte abbia agito a tutela della propria struttura federale regionale, con intento di crescita e di sviluppo dell'attività ciclistica nella regione.

Cionondimeno, nella specifica vicenda la decisione del trasferimento presso società di altra regione consegue, peraltro, ad una verifica condotta proprio sul territorio regionale dagli odierni reclamanti nonché alla luce della sostenibilità nella pratica sportiva rivendicata dall’atleta anche tramite la propria famiglia, secondo parametri di compatibilità fra impegni personali, scolastici, pratica sportiva ed organizzazione logistica e familiare.

Ciò precisato, da una lettura dell’allegato 2 delle norme trasferimento/valorizzazione atleti FCI 2025/2026 è possibile evincere come, in caso di passaggio di atleta femminile dalla categoria giovanissimi a quella esordienti, nessun incentivo in caso di trasferimento presso società di altra regione sia dovuto.

Alla luce di quanto sopra dedotto, pertanto, unico esborso necessario ai fini del tesseramento dell’atleta M.Z. presso nuova società sarà quello attinente al bonus di addestramento, circostanza, peraltro, già correttamente evidenziata nella missiva di riscontro del 13.11.2025 a firma dell’A.S.D. Ardens Cycling Team.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Sezione II

 

P.Q.M.

 

dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Roberta Ricca e Luca Zavattero, n.q. di genitori del minore M.Z.,  non può essere applicata la delibera n. 37/CR/2025 del CR Piemonte e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore M.Z. (tessera federale UCI n. 10105640357), ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI, alla società ciclistica alla società S.C. CESANO MADERNO A.S.D. (02S0157) che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della A.S.D. ARDENS CYCLING TEAM (01J2046) quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.

F.to  Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

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