Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice
– Avv. Lucia Bianco – Giudice relatore
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 17/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera avverso il diniego del C.R. Puglia al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore M.P. ,
—Omissis—
Il Tribunale federale sezione II
P.Q.M.
dispone che, in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg.ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera n.q. di genitori del minore M.P., non può essere applicata la delibera regionale del C.R. PUGLIA di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per l’effetto AUTORIZZA il trasferimento dell’atleta minore M.P. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla società ciclistica Biesse Carrera che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta già comunicato da parte della ASD Avis Bike Ruvo quale società di attuale appartenenza dell’atleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Roma 18/12/2025
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi