Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Stefano Gianfaldoni β Giudice
– Avv. Lucia Bianco β Giudice relatore
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 17/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera avverso il diniego del C.R. Puglia al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore M.P. ,
—Omissisβ
Il Tribunale federale sezione II
P.Q.M.
dispone che, in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg.ri Nicola Pugliese e Annamaria Laera n.q. di genitori del minore M.P., non puΓ² essere applicata la delibera regionale del C.R. PUGLIA di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per lβeffetto AUTORIZZA il trasferimento dellβatleta minore M.P. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCI alla societΓ Β ciclistica Biesse Carrera che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta giΓ comunicato da parte della ASD Avis Bike Ruvo quale societΓ di attuale appartenenza dellβatleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Roma 18/12/2025
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi