Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella β Giudice relatore
– Avv. Lucia Bianco β Giudice
con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 14/25 R.G. Trib. Federale Sez. II, promosso dai Sigg. ri Giuseppe Montanaro e Marinella Panacciulli avverso il diniego del CR Puglia al rilascio del nulla osta al trasferimento del minore N.M.
—Omissis—
Il Tribunale Federale Sezione II
P.Q.M.
dispone che in accoglimento del ricorso introdotto dai sigg. Montanaro Giuseppe Vito e Panacciulli Marinella, n.q. di genitori del minore N.M., non puΓ² essere applicata la delibera del C.R. PUGLIA di cui al comunicato n. 23 del 17 ottobre 2025 e per lβeffetto AUTORIZZA il trasferimento dellβatleta minore N.M. ex art. 26 (ultimo capoverso) del Regolamento Tecnico della FCIΒ alla societΓ ASD CORATTI (Lazio) che ha espressamente dichiarato il suo consenso al trasferimento in conseguenza del Nulla Osta giΓ comunicato da parte della ASD FUSION BIKEΒ (Puglia) quale societΓ di attuale appartenenza dellβatleta minorenne, previo versamento di tutti i contributi previsti dalla normativa federale.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
F.to Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi