Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Giovanni Petrella β Giudice relatore
– Avv. Lucia Bianco β Giudice
con lβassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al NΒ° 4/2025 R.G. Trib. Federale sez. II, promosso dai Sigg. ri Otrezna Inna e Gorga Gianni nei confronti della SocietΓ ASD Vaiano Bike avverso il diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento della minore G.G.
Il Tribunale Federale II Sezione, preso atto che:
- Nel mese di dicembre 2024 i sigg.ri Otrezna Inna e Gorga Gianni comunicavano per le vie brevi ed a mezzo messaggi whatsapp del 29/12/2024 che la loro figlia minore G.G., tesserata con lβASD Vaiano Bike nella ctg. βgiovanissimiβ per lβanno 2025, non avrebbe piΓΉ corso per la suddetta ASD e, quindi, chiedevano il nulla osta (non essendovi vincoli di sorta) per poter tesserare la loro figlia con altra societΓ . Si dichiaravano, altresΓ¬, disponibili a restituire il materiale tecnico di cui era in possesso lβatleta, e come consegnata alla stessa, ad esclusione della bici di marca Fondriest che, nel giugno 2024, era stata oggetto di furto (ciΓ² sempre a dire dei richiedenti). Gli stessi genitori della minore sollecitavano la fissazione di un incontro con i dirigenti dellβASD Vaiano Bike al fine di consegnare il materiale ed ottenere contestualmente il Nulla Osta per il tesseramento con altra societΓ per la stagione 2025;
- successivamente intercorreva tra i ricorrenti e la convenuta ASD una corrispondenza epistolare e messaggistica a tutto il 12 marzo 2025, sia in merito al preteso solerte rilascio del NULLA OSTA (per la parte ricorrente) che in merito alla necessitΓ di ottenere il controvalore della bici Fondriest giΓ consegnata allβatleta e che non era piΓΉ nella sua disponibilitΓ per essere stata oggetto di furto (per la parte resistente);
- il 17 febbraio 2025 lβASD convenuta comunicava definitivamente che il βnulla ostaβ richiesto non sarebbe stato concesso senza il dovuto pagamento della somma quantificata unilateralmente in β¬ 750,00;
- in data 25 febbraio 2025 a mezzo pec , stante il mancato rilascio del nulla osta, il sig. Gorga Gianni, nella qualitΓ , proponeva formale istanza a questo Tribunale, al fine di ottenere una: β¦ ββ¦ rapida risoluzione della questione β¦β ,,, ;
- successivamente in data 04 marzo 2025 veniva riproposta la medesima richiesta di cui sopra da entrambi i genitori dellβatleta minorenne, ciΓ² mediante la sottoscrizione dellβistanza inviata a mezzo pec dallβindirizzo: otreznainna@pec.it a firma sia del sig. Gorga Gianni che della sig.ra Otrezna Inna, avente il medesimo ed identico tenore di quella precedente del 25/02/2025;
- in sede di trattazione dellβudienza, previa la verifica della regolaritΓ degli avvisi di convocazione alle parti, constatata la presenza da remoto del sig. Stefano Giugni (in seguito a rituale espressa richiesta) il quale, privo di delega da parte della presidente della societΓ Silvia Giugni, nonostante lβinvito del Tribunale a voler produrre delega in tempi ragionevoli e a voler eventualmente assistere alla seduta quale dirigente del sodalizio, lo stesso comunicava impossibilitΓ di ricevere una delega ad horas e rinunciava alla partecipazione da remoto chiudendo il collegamento.
- Successivamente veniva sentito il Sig. Gorga il quale insisteva per lβaccoglimento dellβistanza versata al Tribunale
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Il Tribunale federale,
Esaminata la documentazione degli istanti, rileva che i genitori della minore hanno formulato lβistanza de qua in via irrituale direttamente al Tribunale stesso, e senza rispettare i criteri procedurali prescritti dai Regolamenti federali. Nel corso dellβudienza odierna lβistante non ha fornito eventuali ulteriori documenti rispetto a quanto giΓ in atti, al fine dellβeventuale regolarizzazione del procedimento per consentire a questo Tribunale una disamina del merito della vicenda.
Pertanto, accertata la mancanza di formale e rituale rispetto dellβiter procedimentale previsto dal Regolamento Tecnico dellβattivitΓ agonistica ai sensi dellβart. 28, 1Β° comma del R.T. Strada e, stante, la conseguenziale impossibilitΓ di applicazione di quanto previsto al comma 2Β° del medesimo art. 28 del R.T. Strada
PQM
dichiara lβimproponibilitΓ della domanda.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi