Decisione del Giudice Sportivo Nazionale

    La societΓ  ASD CICLO ABILIA in quanto organizzatrice, e la SocietΓ  ASD ANMIL SPORT ITALIA in quanto collaboratrice nell’organizzazione della manifestazione denominata β€œDUE GIORNI DEL MARE 2018”, hanno avanzato reclamo, ai sensi dell’art.24 del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale, avverso la decisione del Presidente della Giuria di annullare la gara β€œDUE GIORNI DEL MARE 2018” per deficienze del sistema di cronometraggio (deficence du chronometrage) in quanto:

    – si Γ¨ proceduto alla premiazione della gara sulla base dell’ordine di arrivo consegnato all’organizzazione, sottoscritto dal Giudice di Arrivo che aveva personalmente effettuato un rilevamento dei tempi che a un sommario riscontro corrispondevano a quelli rilevati dai cronometristi ufficiali della FICR.

    – alcuni atleti (categoria H4) facevano rilevare un errore di battitura nell’ordine di arrivo e di conseguenza erano state regolarmente modificate le posizioni di due atleti.

    –  durante la premiazione delle prime 25 categorie non si erano verificate formali contestazioni.

    – solo in occasione delle premiazioni della 26^ ed ultima categoria (tandem) era riscontrato un ulteriore errore, dovuto all’inserimento nell’ordine di arrivo di una coppia il cui doppiaggio non era stato rilevato.

    – il Presidente di Giuria anzichΓ© rettificare l’0rdine di arrivo, come era stato fatto in precedenza per l’altra categoria, a seguito della segnalazione del secondo errore procedeva all’annullamento della prova.

    -Tale decisione era resa pubblica con un secondo comunicato, sul quale non Γ¨ stato possibile promuovere alcuna forma di contestazione nΓ© da parte delle SocietΓ  sportive nΓ© dagli atleti che avevano giΓ  lasciato il luogo della manifestazione, dato che la premiazione di quasi tutti loro era avvenuta ed erano ignari del provvedimento che li riguardava.

    Assunte le necessarie informazioni, in particolare da parte del componente italiano della giuria Signor Martinengo e da parte della Federazione Cronometristi di Carrara, questo Giudice

    CONSIDERATO

    – che la Gara ha avuto uno svolgimento particolarmente complesso, per il numero dei partecipanti e per il numero delle categorie che hanno disputato la gara contestualmente

    – che di conseguenza sia il Giudice di Arrivo sia i Cronometristi non hanno goduto delle condizioni ottimali per assolvere con l’estrema precisione necessaria le loro funzioni.

    -che i cronometristi non erano posizionati sul palco ed il palco ostruiva al cronometrista la visibilitΓ  degli atleti che transitavano sul traguardo anche in gruppetti numerosi (tale fatto non ha consentito al Giudice di Arrivo di abbinare sempre in tempo reale i tempi corretti dei singoli atleti), e cambiavano posizione dopo l’ordine cronologico preannunciato dal cronometrista preavvistatore.

    -che la collocazione indicata non favoriva la lettura dei numeri degli atleti

    -che la Giuria ha rilevato la β€œdeficienza del sistema di cronometraggio” nella prova e con tale motivazione ha proceduto all’annullamento della gara

    – che il PUIS Federale elenca tra le infrazioni tecnico organizzative a carico della SocietΓ  organizzatrice l’insufficienza del servizio di cronometraggio in una gara

    -che il Regolamento Tecnico Federale, al titolo 1, art.1.06.02, stabilisce che l’accertamento da parte della Giuria delle violazioni delle norme regolamentari ha valore probante, salvo prova contraria.

    – che la descrizione delle condizioni di gara desunta sia dalla relazione del Giudice Martinengo sia da quella della Federazione dei Cronometristi evoca difficoltΓ  tali da far ritenere difficile la certezza della precisione dei tempi e quindi della classifica.

    – che la differente collocazione ha forse impedito la collaborazione tra le due funzioni

    -che l’ottimale svolgimento del servizio avrebbe tratto giovamento dalla utilizzazione di chips e fotofinish

    -che le informazioni acquisite in ordine alle modalitΓ  di svolgimento della gara, nonostante le circostanze illustrate nel ricorso, non permettono di ritenere acquisita la prova di fatti che superino il valore probante dell’accertamento da parte della Giuria della violazione regolamentare indicata

    Β Assume la seguente

    DECISIONE

    Non si ravvisano raggiunti elementi sufficienti a costituire la prova contraria utile per l’annullamento del provvedimento della Giuria; il reclamo quindi non Γ¨ accolto.

    Β 

    Il Giudice Sportivo Nazionale

    Avv. Pietro Natalino Pergolari

    Β 

    Data di pubblicazione: 10 maggio 2018

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    N.Β° 6 del 2018

    9 Maggio, 2018

    Decisione del Giudice Sportivo Nazionale

    Comunicato N. 6 del 09/05/18

    La società ASD CICLO ABILIA in quanto organizzatrice, e la Società ASD ANMIL SPORT ITALIA in quanto collaboratrice nell’organizzazione della manifestazione denominata “DUE GIORNI DEL MARE 2018”, hanno avanzato reclamo, ai sensi dell’art.24 del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale, avverso la decisione del Presidente della Giuria di annullare la gara “DUE GIORNI DEL MARE 2018” per deficienze del sistema di cronometraggio (deficence du chronometrage) in quanto:

    - si è proceduto alla premiazione della gara sulla base dell’ordine di arrivo consegnato all’organizzazione, sottoscritto dal Giudice di Arrivo che aveva personalmente effettuato un rilevamento dei tempi che a un sommario riscontro corrispondevano a quelli rilevati dai cronometristi ufficiali della FICR.

    - alcuni atleti (categoria H4) facevano rilevare un errore di battitura nell’ordine di arrivo e di conseguenza erano state regolarmente modificate le posizioni di due atleti.

    -  durante la premiazione delle prime 25 categorie non si erano verificate formali contestazioni.

    - solo in occasione delle premiazioni della 26^ ed ultima categoria (tandem) era riscontrato un ulteriore errore, dovuto all’inserimento nell’ordine di arrivo di una coppia il cui doppiaggio non era stato rilevato.

    - il Presidente di Giuria anziché rettificare l’0rdine di arrivo, come era stato fatto in precedenza per l’altra categoria, a seguito della segnalazione del secondo errore procedeva all’annullamento della prova.

    -Tale decisione era resa pubblica con un secondo comunicato, sul quale non è stato possibile promuovere alcuna forma di contestazione né da parte delle Società sportive né dagli atleti che avevano già lasciato il luogo della manifestazione, dato che la premiazione di quasi tutti loro era avvenuta ed erano ignari del provvedimento che li riguardava.

    Assunte le necessarie informazioni, in particolare da parte del componente italiano della giuria Signor Martinengo e da parte della Federazione Cronometristi di Carrara, questo Giudice

    CONSIDERATO

    - che la Gara ha avuto uno svolgimento particolarmente complesso, per il numero dei partecipanti e per il numero delle categorie che hanno disputato la gara contestualmente

    - che di conseguenza sia il Giudice di Arrivo sia i Cronometristi non hanno goduto delle condizioni ottimali per assolvere con l’estrema precisione necessaria le loro funzioni.

    -che i cronometristi non erano posizionati sul palco ed il palco ostruiva al cronometrista la visibilità degli atleti che transitavano sul traguardo anche in gruppetti numerosi (tale fatto non ha consentito al Giudice di Arrivo di abbinare sempre in tempo reale i tempi corretti dei singoli atleti), e cambiavano posizione dopo l’ordine cronologico preannunciato dal cronometrista preavvistatore.

    -che la collocazione indicata non favoriva la lettura dei numeri degli atleti

    -che la Giuria ha rilevato la “deficienza del sistema di cronometraggio” nella prova e con tale motivazione ha proceduto all’annullamento della gara

    - che il PUIS Federale elenca tra le infrazioni tecnico organizzative a carico della Società organizzatrice l’insufficienza del servizio di cronometraggio in una gara

    -che il Regolamento Tecnico Federale, al titolo 1, art.1.06.02, stabilisce che l’accertamento da parte della Giuria delle violazioni delle norme regolamentari ha valore probante, salvo prova contraria.

    - che la descrizione delle condizioni di gara desunta sia dalla relazione del Giudice Martinengo sia da quella della Federazione dei Cronometristi evoca difficoltà tali da far ritenere difficile la certezza della precisione dei tempi e quindi della classifica.

    - che la differente collocazione ha forse impedito la collaborazione tra le due funzioni

    -che l’ottimale svolgimento del servizio avrebbe tratto giovamento dalla utilizzazione di chips e fotofinish

    -che le informazioni acquisite in ordine alle modalità di svolgimento della gara, nonostante le circostanze illustrate nel ricorso, non permettono di ritenere acquisita la prova di fatti che superino il valore probante dell’accertamento da parte della Giuria della violazione regolamentare indicata

     Assume la seguente

    DECISIONE

    Non si ravvisano raggiunti elementi sufficienti a costituire la prova contraria utile per l’annullamento del provvedimento della Giuria; il reclamo quindi non è accolto.

     

    Il Giudice Sportivo Nazionale

    Avv. Pietro Natalino Pergolari

     

    Data di pubblicazione: 10 maggio 2018

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