Il recente Decreto Sostegno (D.L. 41/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.03.2021, ha introdotto una serie di misure di sostegno alle diverse categorie economiche colpite dallโemergenza epidemiologica, alcune delle quali fruibili anche da ASD e SSD.
Il recente Decreto Sostegno (D.L. 41/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.03.2021, ha introdotto una serie di misure di sostegno alle diverse categorie economiche colpite dallโemergenza epidemiologica in essere, alcune delle quali fruibili anche da associazioni e societร sportive dilettantistiche.
Contributo a fondo perduto
Lโart. 1, infatti, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di Partita Iva (quindi sono escluse le associazioni sportive dilettantistiche dotate del solo codice fiscale) che svolgono attivitร dโimpresa, arte o professione (o reddito agrario) e che presentano calo di almeno il 30% dellโammontare mensile medio del fatturato e dei corrispettivi derivanti dallโattivitร commerciale (sponsorizzazioni, proventi pubblicitari, cessione di beni e servizi) dellโanno 2020 rispetto al 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dellโoperazione di cessioni di beni o di prestazione dei servizi).
Il contributo spetta a condizione che i ricavi di cui sopra non superino i 10.000.000 euro annui e che i soggetti interessati non siano estinti o abbiano attivato la propria Partita Iva dopo la data di pubblicazione del Decreto Legge. A titolo esemplificativo si deve ritenere esclusa lโassociazione sportiva dilettantistica che seppur esistente da tempo con il solo codice fiscale abbia provveduto ad aprire la Partita Iva in data successiva al 22 marzo.
Lโammontare del contributo รจ determinato in misura pari allโimporto ottenuto applicando una specifica percentuale alla differenza tra lโammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 con quello del 2019, fermo restando che lโimporto minimo (anche per i soggetti che hanno attivato la Partita Iva nel 2020) risulta pari a 1.000 euro per le persone fisiche o 2.000 euro per i soggetti diversi (quindi anche associazioni e societร sportive dilettantistiche), entro un limite massimo di 150.000 euro.
In dettaglio, le percentuali da applicare alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 sono le seguenti:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi da 400.000 a 1.000.000 euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi da 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi da 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro.
Non rientrano nel calcolo (non essendo proventi commerciali), le erogazioni liberali, i proventi da raccolta fondi, le quote associative, le quote di frequenza e di iscrizione annuale, le quote di partecipazione alle gare da parte dei tesserati.
Per i soggetti che hanno attivato la Partita Iva dal 01.01.2019 il requisito del calo del fatturato non รจ vincolante e il contributo sarร quindi spettante almeno nella misura del minimo (che per associazioni e societร sportive รจ pari a 2.000 euro).
Concludendo, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile sulle imposte dei redditi ed รจ utilizzabile in alternativa (a scelta irrevocabile da parte del richiedente) tramite accreditamento diretto sul proprio conto corrente o in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi resi disponibili dallโAgenzia delle Entrate.
In merito alle tempistiche e modalitร di invio della domanda, che dovrร comunque essere effettuata in forma telematica dal soggetto richiedente o dallโintermediario fiscale delegato (es. commercialista), lโavvio della procedura sul sito dellโAgenzia delle Entrate e previsto in data 30.03.2021 a fino al 28.05.2021.
Bonus collaboratori sportivi
In continuitร con i precedenti provvedimenti anche Il DL n. 41/2021 ha recentemente ha previsto una misura a sostegno dei collaboratori sportivi.
Cosรฌ come previsto per i precedenti bonus collaboratori, anche in questo caso la societร Sport e Salute spa, provvederร ad erogare unโindennitร a soggetti che vantano rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva (se riconosciuti dal CONI e dal CIP), nonchรฉ le associazioni e societร sportive dilettantistiche, qualora abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attivitร .
Lโammontare dellโindennitร sarร pari a:
โ 3.600 euro per i soggetti che nellโanno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attivitร sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui;
โ 2.400 euro per i soggetti che nellโanno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attivitร sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
โ 1.200 euro per i soggetti che nellโanno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attivitร sportiva in misura inferiore a 4.000 euro.
Nonostante alcuni vuoti normativi e alcuni leciti dubbi a riguardo, sembrerebbe che anche i collaboratori sportivi che non hanno ricevuto alcun compenso nel 2019 possano comunque accedere al beneficio, rientrando nella fascia โminoreโ cui spettano 1.200 euro.
Si considerano inoltre cessati a causa dellโemergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30.12.2021 e non rinnovati.
Lโemolumento non concorre alla formazione del reddito del soggetto interessato, ma non รจ riconosciuto ai precettori di reddito di cittadinanza o di altra fonte di reddito, tra cui reddito di lavoro autonomo, dipendente o assimilato, nonchรฉ di pensione o altro assegno ad esso equiparato (eccezion fatta per lโassegno ordinario di invaliditร ).
Si attendono ulteriori delucidazioni ed istruzioni sui requisiti di accesso e sulle modalitร di presentazione dellโistanza dallโufficio preposto di Sport e Salute spa.
Dott. Enrico Savio โ commercialista in Romano dโEzzelino
Daniela Moscarino โ Avvocato in Latina
