Si pubblica il nuovo Decreto Legge sul Green Pass n. 105 del 23/07/2021 che entrerร in vigore il prossimo 6 Agosto
Per quanto riguarda lโambito sportivo le disposizioni sul green pass si applicano:
โ allโaccesso degli spettatori agli eventi/competizioni sportive che devono svolgersi secondo quanto sotto specificato
โ agli sport di squadra che si svolgono al chiuso
In zona bianca e in zona gialla tutti gli eventi e competizioni sportive ( e pertanto sia quelle di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali โ sia gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli appena richiamati), sia al chiuso che allโaperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, e lโaccesso รจ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona bianca, la capienza consentita non puรฒ essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata allโaperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puรฒ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puรฒ essere superiore a 2.500 per gli impianti allโaperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivitร devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri โ Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non รจ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per etร dalla campagna vaccinale ( infradodicenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalitร per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
La verifica della validitร della certificazione viene effettuata con le modalitร previste dallโart. 13, e dal relativo Allegato B, del DPMC del 17/6/21, (il cui testo รจ riportato in calce) ovvero scaricando sul device utilizzato per le verifiche lโAPP โVerificaC19โ attraverso la quale รจ possibile scansionare ( inquadrandolo) il QR Code presentato ( anche cartaceo) dallโutente
Dalla scansione si evincono i seguenti dati:
a. VALIDITAโ DELLA CERTIFICAZIONE
b. Nome e Cognome e Data di Nascita del possessore della certificazione;
I dati anagrafici dovranno essere confrontati con un documento di identitร esibito dal possessore del green pass.
In caso di violazione puรฒ essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Per quanto riguarda il rispetto della privacy, come previsto al comma 5 dellโart. 13 del DPMC del 17/6/21, a garanzia della stessa non deve essere raccolto nessun dato, i dati devono essere quindi solo visualizzati dal verificatore e confrontati con il documento di identitร del possessore.
Per completezza si riporta a seguire il testo integrale dellโart. 13 del DPCM del 17/06/2021
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai quali รจ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Allegati:
