Puglia

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2020, n. 221 (parti di interesse)

    ART. 3 – Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

    Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire:
    – la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
    – l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto;
    – l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.

    N.B. Le suddette disposizioni sono relative all’attività amatoriale; restano ferme le disposzioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, che prevedono diverse modalità organizzative e precauzionali, trattandosi di sport praticati da atleti professionisti e non professionisti, recepite nelle Linee-guida prot.3180 del 03 maggio 2020 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport.


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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





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    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2020, n. 221 (parti di interesse)

    ART. 3 - Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

    Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire:
    - la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
    - l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto;
    - l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.

    N.B. Le suddette disposizioni sono relative all’attività amatoriale; restano ferme le disposzioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, che prevedono diverse modalità organizzative e precauzionali, trattandosi di sport praticati da atleti professionisti e non professionisti, recepite nelle Linee-guida prot.3180 del 03 maggio 2020 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport.


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