2^ sezione - Procedimento RG. N. 3 /21 Signori Francini e Borrione
Comunicato N. 6 del 3 giugno 2021
Corte Federale d'Appello
La Corte Federale d'Appello Seconda Sezione, composta dal Presidente avv. Barbara Baratto Vogliano, dal Componente estensore avv. Francesco Salvatore Augello e dai Componenti avv. Giovanni Tomasoni, avv. Enrico Crocetti Bernardi e avv. Mattia Cornazzani, con l'assistenza del Segretario avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI), nella riunione collegiale del 28.05.2021, ritualmente convocata in udienza telematica su piattaforma Microsoft Team alle ore 18.30 e nella quale comparivano, per parte reclamante, il sig. Filippo Borrione personalmente e il difensore e procuratore speciale avv. Gaetano Mercadante e, per parte reclamata, l'avv. Nuri Venturelli difensore e procuratore speciale della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito FCI).
- Esaminato il reclamo proposto in data 11.05.2021 dal sig. Filippo Borrione e dal sig. Angelo Francini, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. Gaetano Mercadante, avverso la decisione emessa in data 22 aprile 2021 dal Tribunale Federale Seconda Sezione in relazione al procedimento n. 8/2021 R.G. e pubblicata sul sito federale in data 28 aprile 2021 con comunicato n. 8;
- Ritenuto che il suddetto reclamo sia da ritenersi proposto nei termini indicati dall'art. 45 c. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale (di seguito Reg. Giust. Fed.);
- Esaminata altresì la memoria di costituzione della FCI, sottoscritta e depositata in data 21 maggio 2021 dall’avv. Nuri Venturelli in forza di nomina e procura speciale conferita allo stesso dal legale rappresentante pro tempore della FCI dott. Cordiano Dagnoni, nonché le note depositate in data 27.05.2021 dal sig. Filippo Borrione e dal sig. Angelo Francini, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. Gaetano Mercadante;
-visto l’art.45 co. 8 Reg. di Giustizia Federale FCI;
All’esito della Camera di Consiglio ha emesso il seguente provvedimento:
RITENUTO IN FATTO
In data 21.02.2021 si teneva a Roma l'Assemblea Nazionale Ordinaria del 21.2.2021 (di seguito Assemblea) per il rinnovo delle cariche federali in relazione al quadriennio olimpico 2021/2024.
A detta Assemblea il sig. Angelo Francini partecipava nella qualità di candidato alla carica di Consigliere Federale ed il sig. Filippo Borrione quale delegato nazionale eletto in quota affiliati.
I delegati aventi diritto di voto erano 229.
Il Presidente dell'Assemblea, avv. Massimo Coccia, prima dell'inizio delle operazioni di voto per la carica di Presidente Federale, informava che, qualora nessuno dei candidati avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili al primo turno, si sarebbe proceduto ad una seconda votazione fra i due candidati più votati.
Aggiungeva altresì che su tale modalità di voto era stato richiesto parere al CONI, che l'aveva confermata, ed era stata comunicata in una riunione preliminare a tutti i candidati, che si erano dichiarati d'accordo.
Dopo la prima votazione per la massima carica federale si prendeva atto che al primo scrutinio nessuno dei tre candidati aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
Nello specifico: Cordiano Dagnoni otteneva 79 preferenze; Silvio Martinello 83 preferenze; Daniela Isetti 68 preferenze.
Si procedeva al ballottaggio tra i due candidati che alla prima votazione avevano raggiunto il maggior numero di preferenze, così come comunicato dal Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.
All’esito del ballottaggio il candidato Cordiano Dagnoni raggiungeva 128 preferenze (contro le 96 ottenute da Silvio Martinello) e veniva proclamato Presidente Federale per il quadriennio olimpico 2021/2024.
Si procedeva poi al voto per l’elezione dei candidati alle ulteriori cariche federali.
In data 3 marzo 2021 i sig.ri Filippo Borrione e Angelo Francini proponevano ricorso al Tribunale Federale, Sezione Seconda, per l'annullamento delle operazioni di voto dell’Assemblea Nazionale Ordinaria del 21.2.2021 per il rinnovo delle cariche federali in relazione al quadriennio olimpico 2021/2024, con specifica doglianza relativa al sistema elettorale adottato nella seconda votazione per la nomina del Presidente Federale.
Essendo, infatti, tale atto preliminare e presupposto ai successivi, a giudizio dei ricorrenti il vizio perpetrato in tale votazione si sarebbe riversato a cascata su tutti gli altri, determinando la nullità di ogni altro deliberato dell'Assemblea.
Con decisione del 22 aprile 2021, pubblicata sul sito ufficiale FCI con comunicato n. 8 del 28.04.2021, il Tribunale Federale rigettava il ricorso, rintracciando in primo luogo un difetto di legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti, difettando un interesse ad agire, e, nel merito, ritenendo legittima la scelta di procedere al ballottaggio nella seconda votazione che, sebbene non prevista dallo Statuto Federale, era stata comunque approvata dal CONI e accettata non solo dai candidati, ma anche dall'Assemblea.
In data 11.05.2021 i sig.ri Filippo Borrione e dal sig. Angelo Francini proponevano reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale.
In estrema sintesi, i reclamanti, nel contestare la decisione assunta, lamentavano il fatto che il sistema di voto per l’elezione del Presidente della FCI non prevede, in alcuna tornata elettiva, il ballottaggio tra i candidati alla presidenza federale e, pertanto, chiedevano di annullare gli atti e le operazioni di cui in premessa e, più in generale, di dichiarare la nullità dell'Assemblea Federale Ordinaria della FCI del 21.02.2021.
Eccepivano altresì l'illegittimità della costituzione in giudizio della FCI, ritenendola abnorme ed in palese conflitto di interesse.
In data 21 maggio si costituiva la Federazione Ciclistica Italiana per il tramite del procuratore speciale avv. Nuri Venturelli, giusta procura speciale conferita dal legale rappresentante pro tempore FCI sig. Cordiano Dagnoni in data 14.05.2021.
Con il proprio atto la FCI, in primo luogo, contestava l'eccezione di inammissibilità della sua costituzione in giudizio, sottolineando, da una parte, l'autonomia dell'Organo di Giustizia Federale chiamato a decidere sul reclamo e, dall'altra, che non vi possano essere dubbi sul fatto che ogni deliberato dell'Assemblea sia imputabile alla FCI.
In data 28 maggio pervenivano delle note a firma dell'avv. Gaetano Mercadante, le quali, benché irritualmente proposte e dunque inammissibili, ribadivano quanto già esposto con l'atto introduttivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulla costituzione in giudizio della FCI
In via pregiudiziale, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla eccepita illegittimità della costituzione in giudizio della FCI.
Si osserva a riguardo come non possa sorgere alcun dubbio circa il diritto dell’Ente di partecipare al presente giudizio, nel quale si domanda l’annullamento di un proprio deliberato.
È evidente, infatti, l’interesse della FCI a costituirsi per preservare l'efficacia giuridica di un proprio atto, così come è pacifico che a conferire procura speciale a tal fine debba essere il legale rappresentante pro tempore.
È solo il caso di ricordare che, in ossequio ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche la FCI prevede la piena separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.
Ed invero, i componenti della Corte Federale d'Appello, così come quelli del Tribunale Federale, non sono nominati dal Consiglio Federale, così come sostenuto dai reclamanti (da ultimo con le note del 27.05.2021 e ribadito in discussione orale), bensì vengono eletti dall'Assemblea Elettiva Ordinaria, in maniera del tutto indipendente dalle votazioni per le altre cariche elettive.
Del resto, i Componenti degli Organi di Giustizia sono chiamati a svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà, imparzialità, correttezza e diligenza (art. 2 c. 1 lett. A del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio di Procura Federale).
Proprio per tali ragioni è previsto che la decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia.
Ciò premesso, nel ribadire la legittima partecipazione della FCI al presente giudizio, si evidenzia come appaia assolutamente fuorviante e priva di qualsivoglia fondamento giuridico l’eccepita posizione di conflitto di interessi, non potendosi nemmeno ipotizzare una sovrapposizione fra la FCI, intesa quale Organo di gestione sportiva, e la Corte Federale d’Appello FCI, intesa quale Organo di gestione della giustizia federale.
Sull’interesse ad agire dei reclamanti
Ritenuta legittima la costituzione in giudizio della FCI, occorre ora valutare l’interesse ad agire dei reclamanti avverso e per l'annullamento delle operazioni di voto e, più in generale, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Nazionale Ordinaria FCI del 21.02.2021.
Nello specifico, occorre chiedersi se essi siano legittimati ad agire per l’annullamento di ogni atto e/o deliberato con il quale è stato disposto di procedere (….) al ballottaggio tra i due candidati alla presidenza federale nazionale più suffragati al termine della prima tornata di votazioni (…), ritenendo ogni ulteriore doglianza da questa assorbita.
Norme di riferimento sono a riguardo l’art. 15 dello Statuto Federale e gli artt. 10 e 39 del Reg. Giust. Fed..
Sebbene nel ricorso introduttivo i sig.ri Francini e Borrione lamentino entrambi di aver subito evidente e manifesto pregiudizio nelle proprie prerogative di appartenenti al corpo elettorale attivo per l’elezione del nuovo presidente della FCI (cfr. Ricorso Francini/Borrione p. 6), ritiene il Collegio che le due posizioni vadano analizzate distintamente.
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Esaminando in prima battuta la posizione del sig. Angelo Francini, si osserva come in questo caso troverà applicazione l’art. 10 dello Statuto Federale, che sancisce il diritto di agire di tutti i tesserati innanzi agli Organi di giustizia, in quanto il reclamante partecipò all’Assemblea quale candidato consigliere in rappresentanza degli affiliati.
Troverà altresì applicazione l’art. 39 del Reg. Giust. Fed. e, pertanto, sarà necessario rintracciare, in capo al sig. Francini, un pregiudizio diretto ed immediato connesso al deliberato dell’Assemblea ritenuto contrario alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI e ai regolamenti delle Federazione, così come richiesto dall’art. 39 Reg. Giust. Fed..).
Individuate le norme applicabili al caso di specie, occorrerà ora domandarsi se la scelta di effettuare il ballottaggio tra i due candidati alla presidenza nazionale più votati nella prima tornata abbia potuto arrecare un pregiudizio diretto e immediato ad un candidato al Consiglio Federale in quota affiliati o, melius re perpensa, ad un tesserato FCI.
Tale interesse non è rintracciabile, nemmeno in via mediata, in capo al reclamante, essendo le candidature alla carica di consigliere nazionale in quota affiliati indipendenti dall’esito delle votazioni per la presidenza.
Come si evince dal verbale di Assemblea redatto dal notaio dott. Paolo Martino (cfr. pag. 12, 13), nonché dalle trascrizioni della medesima Assemblea, le votazioni alla quali partecipò quale candidato il sig. Francini si svolsero solo dopo l’avvenuta proclamazione del Presidente federale ed in maniera del tutto autonoma dalle precedenti consultazioni.
Privo di pregio è il richiamo alla pronuncia del Cons. Stato n. 1661/2008.
Tralasciando il fatto che oggetto dell’intervento del massimo organo di Giustizia Amministrativa era, in quel caso, la richiesta di annullamento dell’esito della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi di un Ente Pubblico Territoriale, si evidenzia come, nel differenziare la posizione dei cittadini elettori da quella dei candidati non eletti, il Consiglio di Stato abbia rintracciato per questi ultimi la prova della legittimazione all’impugnazione e, dunque, dell’interesse a ricorre nel fatto che il petitum consistesse nell'annullamento della proclamazione degli eletti nella parte in cui non hanno sortito un esito favorevole a loro o alla loro lista.
Pur ritenendo astrattamente applicabile al caso di specie tale principio di diritto, si osserva, ancora una volta, come l’esito dell’elezione del Presidente federale non abbia inficiato in alcun modo l’elezione dei consiglieri nazionali in quota affiliati, non essendo rintracciabile alcuna lista elettorale direttamente o indirettamente collegata all’elezione dello stesso.
Del resto, è bene rilevare che tale pregiudizio diretto e immediato non si rinviene in capo al sig. Francini nemmeno se si considera la sua qualità di tesserato FCI.
Le candidature per la carica di Presidente federale, infatti, vennero formalizzate in data 15.01.2021, solo dopo l’avvenuta elezione dei Delegati aventi diritto al voto in quota affiliati, tecnici ed atleti ed, in ogni caso, questi parteciparono all’Assemblea elettiva ed espressero il proprio voto senza alcun vincolo di mandato.
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Diversa è la posizione del sig. Filippo Borrione, Delegato nazionale per gli affiliati e, come tale, soggetto avente diritto al voto in seno all’Assemblea.
In tal caso, troverà applicazione l’art. 15 dello Statuto Federale, sebbene sempre nei limiti di cui all’art. 39 del Regolamento di Giustizia.
Nel ricorso introduttivo, così come nel reclamo avverso la decisione di primo grado, il sig. Borrione individua il pregiudizio diretto e immediato nel fatto che la scelta di effettuare il ballottaggio, escludendo la candidata Daniela Isetti, abbia irragionevolmente compresso il proprio diritto di voto, riducendo la scelta a due soli candidati (nello specifico, Cordiano Dagnoni e Silvio Martinello).
Al fine di valutare l’esistenza del lamentato pregiudizio, si ritiene utile svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla decisione assunta in Assemblea di ammettere alla seconda votazione solo i due candidati più votati, escludendo la terza candidata.
A riguardo, bisogna prendere atto dell’esistenza di un vuoto normativo circa la regolamentazione della seconda votazione, necessaria nel caso in cui nella elezione del presidente federale non venga raggiunta la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 8 c. 11 dello Statuto federale FCI e dall’art. 74 c. 1 del Regolamento Organico.
Sul punto, infatti, l’art. 60 c. 2 del medesimo Statuto dispone che, (…) in presenza di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione (….).
Il successivo comma terzo aggiunge, poi, che qualora all’esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova assemblea elettiva (…).
Il numero di voti necessario per l’elezione del presidente è indicato dall’art. 8 c. 2 dello Statuto, il quale dispone che per la sua elezione è sempre richiesta la maggioranza assoluta.
Le disposizioni statutarie richiamate ricalcano quanto previsto dall’art. 7 c. 2 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali.
Fatta questa premessa, si osserva che, se da un lato è vero quanto affermato dal reclamante relativamente al fatto che nessuna norma FCI menzioni il ballottaggio quale modalità di esecuzione della seconda votazione, dall’altro è pur vero il contrario e cioè che nessuna norma impone che nella seconda votazione debbano partecipare tutti i candidati che abbiano concorso alla prima.
In assenza di una specifica disciplina, la logica farebbe propendere per la prima delle due ipotesi, ossia che la seconda votazione sia ristretta ai soli due candidati che nella prima siano risultati i più votati. In caso contrario, infatti, la seconda votazione rischierebbe di tramutarsi in una inutile reiterazione della prima.
Imponendo, in ogni caso, il raggiungimento della maggioranza assoluta anche in tale secondo turno elettorale, si è voluto inoltre garantire una nomina alla massima carica federale quanto più possibile condivisa.
Una interpretazione teleologica dell’art. 60 c. 2 dello Statuto FCI permette, così, di ritenere plausibile la previsione di un ballottaggio fra i due candidati più votati nel primo turno.
Per sgomberare il campo da ogni dubbio, il Segretario Generale FCI, avv. Paolo Pavoni, proponeva quesito al CONI, il quale rispondeva con nota dell’avv. Michele Signorini, all’epoca responsabile dell’Ufficio Norme sportive, statuti e regolamenti del CONI.
In tale nota il dirigente del CONI affermava che, qualora all’esito della prima votazione non si fosse raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, si sarebbe dovuto procedere a ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti. Sarebbe poi risultato eletto il candidato che avesse raggiunto la maggioranza assoluta, così come richiesto dalle norme statutarie e dai principi generali.
Non vi è dubbio che le indicazioni fornite dal CONI trovino il loro fondamento giuridico tanto in una interpretazione teleologica delle norme statutarie FCI, quanto in una interpretazione analogica con le norme che regolano altre FSN.
Ed invero, come osservato dagli stessi reclamanti, gli Statuti di altre FSN prevedono espressamente la possibilità di un ballottaggio fra i due candidati che al primo turno risultino essere i più votati.
Detto ciò, si osserva come, nel corso dell’Assemblea, il Presidente dell’assemblea avv. Coccia Massimo, prima che si fosse proceduto alle votazioni per la massima carica federale, informò i delegati che, qualora nessuno avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, si sarebbe dovuto procedere al ballottaggio fra i due candidati che avessero ottenuto il maggior numero di voti, così come comunicato dal CONI in esito al quesito posto dalla FCI.
Aggiunse altresì che tutti i candidati alla presidenza, informati in una riunione preliminare, si erano dichiarati d’accordo con tale procedura.
Alla comunicazione del Presidente non seguì alcun intervento o contestazione (cfr. Trascrizioni p. 29, 30).
Terminata la prima votazione e constatato, poi, che nessuno dei candidati aveva raggiunto la maggioranza assoluta, il presidente comunicò all’Assemblea che si sarebbe dovuto procedere al ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti.
Anche in tal caso non seguiva alcuna contestazione, a riprova del fatto che la decisione venne accettata da tutti i partecipanti aventi diritto di voto (cfr. Verbale notarile p. 10; Trascrizioni pp. 34 e 35).
Proprio la circostanza che la decisione di effettuare un ballottaggio sia stata accettata sia dai candidati alla Presidenza e che dai Delegati aventi diritto di voto appare idonea a colmare, in via definitiva, quel vuoto normativo di cui in premessa, che, come già esposto, avrebbe comunque trovato soluzione mediante una attenta lettura delle norme che regolano l’assemblea elettiva nazionale.
Esaminate le norme di riferimento e constatato il fondamento giuridico di effettuare nella seconda votazione un ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti al primo turno, occorre ora valutare se sussiste uno specifico interesse ad agire in capo al sig. Filippo Borrione.
A riguardo, è necessario domandarsi se tale (legittima) scelta abbia effettivamente arrecato quel pregiudizio diretto e immediato richiesto dall’art. 39 del Reg. Giust. Fed. per ritenere sussistente l’interesse ad agire.
La risposta al quesito è di facile risoluzione se si tiene conto che, ai sensi dell’art. 8 c. 11 dello Statuto Federale per l’elezione del Presidente federale è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
Tenendo a mente tale fondamentale disposizione statutaria, è evidente che il sig. Borrione, così come ogni altro avente diritto al voto, avrebbe potuto non esprimere la propria preferenza al secondo turno, facendo venire meno la maggioranza qualificata richiesta per l’elezione del Presidente federale e aprendo così la strada all’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 60 c. 3 dello Statuto Federale.
Un semplice calcolo matematico, infatti, permette di affermare che, qualora i delegati che alla prima votazione espressero la loro preferenza per la candidata Isetti non avessero poi espresso alcuna preferenza, il candidato Cordiano Dagnoni non avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per essere dichiarato eletto.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la scelta adottata in Assemblea di effettuare un ballottaggio non abbia arrecato alcun pregiudizio al pieno esercizio della libertà di voto del sig. Filippo Borrione, così come lamentato negli atti di impulso del presente giudizio, e che, conseguentemente, non sia rintracciabile quel pregiudizio diretto e immediato richiesto dall’art. 39 del Reg. Giust. Fed. per ritenere sussistente un interesse ad agire.
Per tali ragioni, anche il reclamo proposto dal sig. Filippo Borrione deve essere respinto per difetto di interesse ad agire.
PQM
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SECONDA SEZIONE
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Rigetta il reclamo proposto dai Sigg.ri Francini e Borrione per carenza di interesse ad agire. Spese di lite compensate tra le parti.
Dispone l’incameramento della tassa d’accesso.
Giudice Federale estensore
Avv. Francesco Salvatore Augello
Il Presidente
Uff. Avv. Barbara Baratto Vogliano
Data di pubblicazione: 04/06/2021