2^ sezione - Procedimento RG 2/21
Comunicato N. 3 del 1 aprile 2021
Corte Federale d'Appello
Nella riunione collegiale , ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Giovanni Tomasoni, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, Avv. Francesco Augello e Avv. Mattia Cornazzani
Nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)
VISTO il reclamo avverso le decisioni n.19 /2020- n.1 e 2 /2021 emesse il 29 gennaio 2021 dal Tribunale Federale 2 Sezione , pubblicate il 09/02/2021 sul sito federale nel Comunicato n.3 dell’8 febbraio 2021, relativamente al ricorso proposto dal sig. Angelo Franchini
IN FATTO
Con atto depositato in data 29 dicembre 2020 il sig. Francini Angelo candidato per l’elezione alla carica di Vice presidente al Comitato regionale Lombardia proponeva ricorso nei termini stabiliti dall’art.15 dello Statuto FCI avverso lo svolgimento dell’Assemblea Elettiva Regionale del Comitato regionale Lombardia della FCI tenutasi a Monza il 19 dicembre 2020.
Il ricorrente elencava di seguito i motivi del ricorso:
- Votazione dei vicepresidenti regionali;
- Deleghe fra gli affiliati aventi diritto a voto;
- Quorum assembleare per l’elezione dei Delegati;
- Diritto di voto degli Atleti
- La Commissione Elettorale
All’udienza del 29 gennaio 2021 il Tribunale Federale 2 Sezione concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Avverso la decisione n.19 /2020 del Tribunale Federale 2 Sezione il sig. Francini Angelo proponeva in data 25 febbraio 2021 impugnazione chiedendo di essere ammesso al dibattimento.
IN DIRITTO
La Corte Federale d’Appello 2 Sezione , esaminato il reclamo, presente l’istante personalmente che si è riportato al proprio reclamo illustrandolo nel dettaglio, osserva quanto segue:
Il ricorso di primo grado , rigettato dal Tribunale Federale, conteneva una duplice domanda:
-la prima afferente “l’annullamento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia svoltasi il 19 dicembre 2020 a Monza “ nonché “ di tutte le altre Assemblee Ordinarie Elettive svoltesi con le predette illegittime modalità”;
-la seconda afferente “ l’annullamento delle elezioni dei delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, poiché i motivi su esposti incidono in modo determinante sulla legittima composizione dell’assemblea nazionale ordinaria”.
Secondo l’interpretazione di questa Corte Federale la doglianza deve ritenersi presentata a norma di quanto stabilito dall’art.39 comma 1 Reg. Giustizia Federale il quale espressamente prevede che “ Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla Legge, allo Statuto del Coni ed ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione , del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni”.
Nel successivo art. 45 commi 2 e 3 del medesimo regolamento sono individuati i termini ( sempre perentori ex art. 13 Reg. Giustizia FCI) per la proposizione del reclamo innanzi a Codesta Corte Federale i quali , per il caso che qui ci occupa, sono ridotti di un terzo rispetto a quelli ordinari.
Il reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello avverso la decisione sfavorevole del Tribunale Federale in materia di annullamento di delibere assembleari deve essere presentato nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione.
Orbene, la decisione de qua n.19/2020 in C.U. 3 dell’8 febbraio 2021 è stata pubblicata il 9 febbraio 2021 e, pertanto, doveva essere oggetto di reclamo nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi da tale data, ossia non oltre il successivo 23 febbraio 2021
Ed ancora ai sensi dell’art.16 co.4 del Reg.di Giustizia …“ il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione”.
L’atto è stato depositato in data 25 febbraio 2021, perento il termine, pertanto la decisione del Tribunale Federale è divenuta definitiva, non ulteriormente impugnabile, ed il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Conseguentemente l’esame del merito è impedito e ogni altra domanda, eccezione o doglianza interamente assorbita.
PQM
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
2 SEZIONE
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Dichiara il reclamo presentato dal sig. Angelo Francini inammissibile in quanto tardivo con incameramento della tassa d’accesso.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31/3/2021 convocata a mezzo piattaforma microsoft teams ad ore 18,00.
Roma / Montebelluna li 31 marzo 2021
IL PRESIDENTE
UFF. AVV. BARBARA BARATTO VOGLIANO
pubblicato in data 01/04/2021