2^ sezione - Procedimento n. 35 / 2021
Comunicato N. 18 del 27 dicembre 2021
Tribunale Federale
Procedimento RG 35/2021 – Reclamo Fulvio FRIGO e Ilenia TOGNOLO. Richiesta trasferimento ad altra regione dell’atleta minore Nicolas FRIGO.
Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi telematicamente su piattaforma Microsoft Teams il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 16.00 sono presenti il Presidente Avv. Angelo Attanasio ed i Componenti Avv. Serena Imbriani ed Avv. Daniela Gobat, nonché il Segretario Franco Fantini (funzionario FCI).
Sono, altresì, presenti i ricorrenti Sig. Fulvio Frigo e Sig.ra Ilenia Tognolo, assistiti dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e dall’Avv. Alessandro Narciso, e, per il Comitato Regionale Piemonte il Presidente, Avv. Massimo Rosso.
Assiste l’ Avv. Lucia Bianco, componente del Tribunale Federale II Sezione.
A seguito di trattazione orale il Tribunale Federale FCI Sezione II ha emesso la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 ai sensi dell’art. 28 RTAA in data 5 novembre 2021 il Sig. Fulvio Frigo e la Sig.ra Ilenia Tognolo, rappresentati dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e dall’Avv. Alessandro Narciso, riportandosi al loro atto introduttivo, chiedevano di accertare l’illegittimità del provvedimento di diniego di nulla osta adottato dal Comitato Regionale Piemonte, disporne l’annullamento e per l’effetto autorizzare il trasferimento del figlio Nicolas Frigo (atleta minorenne che sta terminando la sua ultima stagione nella categoria Allievi con la Asd Pedale Senaghese Piemonte, n. tessera n. 727670M) fuori regione e, precisamente, al Club Canturino 1902.
Si costituiva in giudizio il Comitato Regionale Piemonte, nella persona del Suo Presidente, Avv. Massimo Rosso, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo con la richiesta di rigetto del reclamo presentato dal Sig. Fulvio Frigo e dalla Sig.ra Ilenia Tognolo.
All’udienza tenutasi in modalità telematica, mediante piattaforma Teams, le parti illustravano dettagliatamente le proprie difese insistendo per l’accoglimento delle reciproche conclusioni.
Il Tribunale Federale FCI Sezione II si ritirava in Camera di Consiglio, all’esito della quale così decideva.
Il ricorso viene respinto per i seguenti
MOTIVI
Dirimente per la decisione di questo Collegio risulta essere l’art. 26 RTAA, richiamato, peraltro dai reclamanti, il quale disciplina il cosiddetto “vincolo societario” prevedendo, appunto, che, qualora Società ed Atleta manifestino in forma scritta il loro consenso, il trasferimento ad altra Società sia consentito.
Nella vicenda de quo, però, la richiesta dei reclamanti non riguarda lo scioglimento di vincolo societario (risultando provato e incontestato il fatto che la società per la quale il ragazzo, è attualmente tesserato, la Asd Pedale Senegalese ne ha formalizzato lo svincolo siccome priva di squadra Juniores), bensì, di vincolo regionale.
Nulla dice a tal proposito la norma richiamata, come nulla dispongono le altre norme federali in punto svincolo regionale.
Quest’ultimo, infatti, esiste attualmente come principio generale, previsto dalla struttura Federale per talune categorie di atleti (compresa la juniores), nelle norme attuative del RTAA (Prospetto riassuntivo trasferimenti atleti) e pone il proprio fondamento proprio in una discrezionalità dei Comitati Regionali nella decisione del suo rilascio, ove sancisce che “il Comitato Regionale può concedere a sua discrezione il nulla osta per il trasferimento ad altra regione”.
Nel caso che ci occupa il Comitato Regionale Piemonte ha negato lo svincolo, basando la propria decisione proprio sul potere discrezionale del Comitato stesso.
Non trova accoglimento anche il generico riferimento ad una non meglio precisata violazione del diritto di famiglia, in quanto, come da giurisprudenza costante di questa Corte, non è sufficiente un generico richiamo alle norme di famiglia, in quanto il ricorrente ha l’obbligo di specificare in fatto le ragioni della sua doglianza, in modo che i Giudicanti possano inquadrarle in uno specifico quadro normativo.
In questo caso nulla di specifico è stato riferito alla Corte, perché potesse giudicare e, quindi, il generico richiamo al diritto di famiglia e la mera volontà della famiglia del corridore non consentono l’ablazione del vincolo esistente.
PQM
Il ricorso viene respinto
Si compensano integralmente le spese di lite.
Il Giudice estensore Il Presidente
Avv. Daniela Gobat Avv. Angelo Attanasio
Pubblicato in data 27/12/2021