2^ sezione - Procedimento n. 34 / 2021
Comunicato N. 17 del 29 novembre 2021
Tribunale Federale
IL TRIBUNALE FEDERALE II sezione, in composizione collegiale, riunitosi in teleconferenza in data 19 novembre 2021, nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente), dell’Avv. Lucia Bianco e dell’Avv. Daniela Gobat (componenti), con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Pacchioni (funzionario F.C.I.), ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 34/2021 – ISTANZA ZANETTIN BENETELLO LUCA E KNEZEVICH IVANA - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE ZANETTIN BENETELLO DAVIDE
Sono presenti:
Ricorrente: Sig. Luca Zanettin Benetello, genitore esercente la patria potestà sul minore Davide Zanettin Benetello;
Convenuto: la ASD PADOVANI, nelle persone dei Vicepresidenti Alberto Ongarato e Martino Scarso e del Direttore Sportivo Lucia Tasinato.
Assistono il Presidente del C.R. Veneto, Sig. Sandro Checchin e la Componente del Tribunale Avv. Serena Imbriani.
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta ZANETTIN BENETELLO Davide, categoria ALLIEVI (tessera A156829), è attualmente tesserato per la società ASC S.C. PADOVANI (cod. 03J0012);
b) i ricorrenti, con nota a mezzo mail del 21.09 u.s. indirizzata al C.R. Veneto della FCI ed alla ASC S.C. Padovani, successivamente ratificata a mezzo lettera raccomandata a/r., hanno richiesto, ex artt. 28 e ss. RTAA, la concessione del nulla osta al trasferimento dell'atleta Davide Zanettin Benetello ad altra società, in ragione di asserite problematiche ambientali;
c) in riscontro a tale richiesta, con nota a mezzo mail del 29.09 u.s., la ASC S.C. Padovani ha respinto le accuse mosse da parte ricorrente ed ha negato il proprio consenso al rilascio del nulla osta in favore dell'atleta per il passaggio ad altra società, manifestando la volontà al mantenimento del vincolo del Sig. Davide Zanettin Benetello con la propria Società;
d) con nota a mezzo lettera raccomandata a/r dell'11.10. u.s., la Federazione Ciclistica Italiana - C.R. Veneto, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., si è pronunciata sulle istanze formulate dalle parti. In particolare, ha ritenuto le ragioni addotte dai genitori dell'atleta Davide Zanettin Benetello non sufficienti ad interrompere il vincolo con la società di appartenenza, invitando l'atleta ad un riavvicinamento alla stessa;
e) in data 21.10 u.s., l’odierno ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione e, riportandosi al contenuto dei propri scritti, ha insistito per l'accoglimento della richiesta di concessione del nulla osta e del conseguente trasferimento dell'atleta ad altra società, in ragione delle reiterate "condotte vessatorie ed inique" subite dal tesserato, anche a causa del "conflitto di interessi derivante dal vincolo di parentela tra il Vice Presidente ed uno dei corridori della squadra";
f) si è costituita la ASC S.C. Padovani, la quale nulla ha ulteriormente dedotto rispetto alle motivazioni addotte nella propria memoria difensiva a sostegno del diniego alla richiesta di trasferimento dell'atleta;
g) nel corso dell'udienza tenutasi in data 19.11.2021, le parti hanno confermato le proprie istanze, così come formulate dei rispettivi atti difensivi;
CONSIDERATO CHE
il caso in esame, introdotto ex art. 28 RTAA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizia Federale;
Il Tribunale Federale, ai sensi del summenzionato comma 5, lettera e, giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; nonché, ai sensi della lettera f, giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza.
Le motivazioni addotte nel Reclamo introduttivo e reiterate dinanzi a Codesto Tribunale, pur essendo di pregevole fattura giuridica, per impostazione strutturale, ricognitiva ed espositiva, deducenti condotte vessatorie da parte della Società, non appaiono sufficientemente e validamente corroborate da adeguato supporto probatorio.
Nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale, infatti, la Società resistente ha chiaramente manifestato la propria volontà di mantenimento del vincolo dell'atleta, rendendosi ampiamente disponibile ad individuare “la migliore soluzione per una serena e felice permanenza” dello stesso fino alla vigenza del vincolo.
Il Tribunale adito, nella predetta composizione, rammenta alle parti come lo sport abbia per obiettivo l’espressione e il miglioramento della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali e l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, ragion per cui, in un'ottica di conservazione degli effetti giuridici scaturenti dal vincolo, non sussistendo, nel caso in esame, elementi probatori atti a legittimarne lo scioglimento,
P.Q.M.
dispone il rigetto dell'istanza formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, non concede il nulla osta per il trasferimento ad altra società all'atleta minore Davide Zanettin Benetello.
Il Giudice estensore
Avv. Lucia Bianco
Il Presidente del Tribunale 2^ sezione
Avv. Angelo Attanasio
Pubblicato in data 29/11/2021