2^ sezione - Procedimento n. 09/2023

Comunicato N. 4 del 24 marzo 2023

Tribunale Federale

RIUNITOSI in teleconferenza in data 24 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

 

PROCEDIMENTO N. 09/2023 – PETRUCCI Gianluca - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE PETRUCCI Matteo

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta PETRUCCI Matteo, categoria Juniores (tessera A206849), è attualmente tesserato per la società ASD EFFETTO CICLISMO – NOI SPORT (cod. 11A3012); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).

 Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

 

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento del tesserato PETRUCCI Matteo (tessera A206849) dalla società EFFETTO CICLISMO – NOI SPORT (cod. 11A3012) alla Società ASD AUDAX APRILIA (cod. 11V3266).

 

 Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT