2^ sezione - Procedimento n. 07/2023

Comunicato N. 3 del 17 marzo 2023

Tribunale Federale

RIUNITOSI in teleconferenza in data 17 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

PROCEDIMENTO N. 07/2023 – C77 PERFORMANCE BIKE SRLD - RICHIESTA SVINCOLO E TESSERAMENTO D’UFFICIO ATLETA BASSIGNANA FABIO

Con ricorso trasmesso in data 6.3.2023 la società C77 Performance Bike Srld chiedeva a questo Tribunale, in via preliminare ed urgente, l’emissione della misura cautelare - ai sensi di cui all’art.41 del vigente Regolamento di Giustizia - di svincolo dell’atleta Fabio Bassignana dalla società ASD Team Bramati e l’immediato tesseramento d’ufficio alla società ricorrente.

Chiedeva altresì nel merito l’accoglimento del ricorso disponendo in via definitiva lo svincolo/nulla osta dell’atleta Bassignana con conseguente tesseramento presso la società istante e il risarcimento dei danni, oltre alla refusione delle spese legali.

Il ricorso veniva notificato dalla Segreteria del Tribunale unitamente alla istanza cautelare ai sensi dell’art 40 del Regolamento di Giustizia.

Con memoria del 16 marzo si costituiva nel presente procedimento la società ASD Team Bramati, sostenendo essenzialmente di non aver mai ricevuto una richiesta di trasferimento se non dopo la chiusura dei termini federali a ciò preposti. Dichiarava altresì nella stessa memoria che la società ricorrente avesse provveduto a saldare soltanto il punteggio federale ma non anche un “benefit “ del lavoro svolto per la crescita dell’atleta.

All’udienza del 17 marzo 2023 comparivano la società ricorrente - nelle persone dell’Avv. Paolo Bertozzi e dell’Amministratore Unico Stefano Chiari – e l’Asd Team Bramati tramite il Team Manager Luca Riccardo Bramati.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente.

È pacifico che in ossequio ai principi generali del codice di procedura civile, richiamati anche dal Regolamento di Giustizia federale, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La stessa, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartenga all’attore.

Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 2951 del 16.02.2016 infatti, la legittimazione ad agire non va confusa con la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, dal momento che tale aspetto attiene al merito, e quindi alla fondatezza della domanda.

Orbene dagli atti del procedimento de quo nonché dalle dichiarazioni assunte in udienza è emerso che la società C77 Performance Bike srld non è titolare del tesseramento dell’atleta Bassignana, tanto vero che ne chiede lo svincolo da altra società. Pertanto è si titolare di un interesse all’ottenimento del nulla osta al fine di poter tesserare l’atleta in questione, ma non risulta essere titolare del diritto di azione che fa capo esclusivamente all’atleta stesso.

Il ricorso de quo verte infatti sul mancato rilascio del nulla osta da parte della società Asd Team Bramati, precedente titolare del tesseramento dell’atleta Bassignana, conditio sine qua non ai sensi dell’art. 25 del RTD per poter proseguire la sua attività di corridore, vuoi per C77 Performance Bike Srld vuoi per altro sodalizio sportivo.

IL TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso

 

 Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT

 

data di pubblicazione: 17/03/2017