2^ sezione - Procedimento n. 03/2021

Comunicato N. 5 del 25 marzo 2021

Tribunale Federale

Procedimento RG 03/21 – Ricorso Tanfi Mauro avverso svolgimento Assemblea elettiva C.R. LAZIO

 

Nell’udienza collegiale  ritualmente convocata, svoltasi in video conferenza il giorno 19.3.2021 presenti il presidente  Avv. Andrea Leggieri , i componenti Avv. Lucia Bianco e Avv. Angelo Attanasio nonché il Segretario  Franco Fantini (funzionario FCI) ha emesso la seguente

DECISIONE

Con atto del  26 gennaio 2021 il sig. Mauro Tanfi, nella sua qualità di candidato alla Presidenza del Comitato regionale Lazio, presentava ricorso avverso lo svolgimento dell’assemblea regionale elettiva del C.R Lazio avvenuta in data 17.1.2021.

Il ricorrente ha fondato i motivi del ricorso sul  presupposto di non aver ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta avanzata in data 4.1. 2021 alla Segreteria Generale della FCI con cui chiedeva “il dettaglio dell’attribuzione dei voti a favore dei Gruppi Sportivi Militari che insistono presso il Comitato Regionale Lazio specificando le gare in cui gli atleti hanno partecipato con il proprio Gruppo Sportivo  Militare e non con il team di appartenenza. Quanto sopra allo scopo di dare all’Assemblea Regionale la corretta composizione ed evitare eventuali ricorsi e per fugare  dubbi relativi all’attribuzione dei voti a favore dei Gruppi Sportivi Militari già emersa in sede di assemblea provinciale di Roma e la relativa elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale”. Sosteneva inoltre che la votazione dei Vicepresidenti Regionali risultava essere avvenuta in spregio alla normativa  statutaria e regolamentare vigente.

In data 6.2.2021 perveniva una breve memoria alla Segreteria di questo Tribunale da parte del sig. Maurizio Brilli, controinteressato in quanto Presidente neo eletto del Comitato Regione Lazio contenente argomentazioni non conferenti al caso di specie.

All’udienza tenutasi in modalità telematica mediante piattaforma Teams il ricorrente, che ha partecipato personalmente, si è riportato al proprio ricorso illustrandolo nel dettaglio. Il sig. Maurizio Brilli, anch’egli presente ha specificato che in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo il procedimento risulta essere stato conforme alle disposizioni statutarie ed in ogni caso ciò sarebbe di competenza della Federazione. In merito al secondo motivo del ricorso de quo richiamava i precedenti giurisprudenziali in materia.

Il Tribunale Federale – seconda sezione si ritirava in Camera di Consiglio all’esito della quale così decideva.

Il ricorso è  inammissibile.

Contrariamente a quanto previsto dall’art. 38 lett. c), d) ed e) del Regolamento di Giustizia Federale il ricorso non contiene, l’indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti.

Il ricorrente infatti si è limitato a enunciare i motivi che lo hanno indotto ad adire il Tribunale Federale salvo poi a non formulare le conclusioni né tantomeno a fornire a questo Tribunale alcun elemento da cui poter dedurre la “domanda” e “i provvedimenti richiesti”.

Risponde a un principio di carattere generale, infatti, quello di dotare l’atto introduttivo di un processo (recte : procedimento) degli elementi necessari per il raggiungimento del suo scopo, assolutamente assenti nell’atto del ricorrente.

Peraltro a  tutto voler concedere, il sig. Tanfi anche in sede di audizione all’udienza del 19.3.2021 non ha integrato la sua domanda, precisando le conclusioni con una formulazione che ponesse questo Tribunale nelle condizioni di entrare nel merito della questione sottoposta al suo vaglio.

PQM

Dichiara  inammissibile il ricorso.

 

Il Giudice estensore

Avv. Lucia Bianco

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Andrea Leggieri

 

Pubblicato in data 25 Marzo 2021