2^ sezione - Procedimenti n. 31 – 32 – 33 / 2021
Comunicato N. 16 del 2 settembre 2021
Tribunale Federale
RIUNITOSI in teleconferenza in data 2 Settembre 2021, nelle persone dell’Avv. Andrea Leggieri (Presidente), dell’Avv. Angelo Attanasio e dell’Avv. Daniela Gobat (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini (funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO N. 31/2021 – VICINI GIANLUCA - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE VICINI GIANMARCO AD ALTRA SOCIETA’.
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta VICINI Gianmarco categoria Allievo (tessera A131858) è attualmente tesserato per la società MARCO PANTANI OFFICIAL TEAM (cod. 11D2921); il genitore ha manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109)
b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Andrea CAMPAGNARO, ha dato per iscritto il proprio nulla osta al passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta VICINI Gianmarco dalla Società MARCO PANTANI OFFICIAL TEAM (cod. 11D2921) alla Società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109).
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PROCEDIMENTO N. 32/2021 – CHINAPPI LORENZO - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE CHINAPPI DANIELE AD ALTRA SOCIETA’.
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta CHINAPPI Daniele categoria Allievo (tessera A152344) è attualmente tesserato per la società MARCO PANTANI OFFICIAL TEAM (cod. 11D2921); il genitore ha manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109)
b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Andrea CAMPAGNARO, ha dato per iscritto il proprio nulla osta al passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta CHINAPPI Daniele dalla Società MARCO PANTANI OFFICIAL TEAM (cod. 11D2921) alla Società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109).
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PROCEDIMENTO N. 33/2021 – CANCHERINI MATTEO - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta CANCHERINI Matteo categoria Elite Sport (tessera A186964), attualmente tesserato per la società CM2 ASD (cod. 08N3213), ha manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla società STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (cod. 02T4549)
b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Francesco ANGELI, ha dato per iscritto il proprio nulla osta al passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta CANCHERINI Matteo dalla Società CM2 ASD (cod. 08N3213) alla Società STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (cod. 02T4549).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Andrea Leggieri
data di pubblicazione: 02/09/2021