2^ sezione - Procedimenti n. 25 - 30 /2021
Comunicato N. 15 del 4 agosto 2021
Tribunale Federale
Nell’udienza collegiale ritualmente convocata, svoltasi in video conferenza il giorno 29 Luglio 2021, presenti il presidente Avv. Andrea Leggieri, i componenti Avv. Angelo Attanasio e Avv. Daniela Gobat , nonché il Segretario Franco Fantini (funzionario FCI), il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO RG 25/2021 – RICORSO ASD LUDOBIKE RACING TEAM - TESSERAMENTO ATLETI GIUSEPPE CANTATORE, MAURO MASTRAPASQUA, SIMONA SASSO.
Sono, presenti la Sig.ra Grazia Amoruso, per la Asd Ludobike, il Sig. Onofrio Cantatore, la SIg.ra Maria Grazia Sciascia, mamma dell’atleta Mastrapasqua, i Sig.ri Pasquale Sasso e la figlia Simona Sasso, nonché il Sig. Sabino Piccolo, in rappresentanza della Polisportiva Cavallaro.
Assiste il vicepresidente del C.R. Puglia, SIg. Enrico Carico.
A seguito di trattazione orale il Tribunale Federale FCI Sezione II ha emesso la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 41 Statuto Federale FCI in data 5 luglio 2021 la Asd Ludobike Racing Team, in persona del Presidente Sig. Pietro Loconsolo, chiedeva come fosse stato possibile che gli atleti Mastrapasqua Mauro, Sasso Simona e Cantatore Giuseppe si fossero tesserati nel 2021 con altra società, senza il rilascio del nulla osta da parte della Ludobike; inoltre, chiedeva il pagamento da parte dei suddetti atleti del bonus formazione ed eventuali punteggi di valorizzazione.
Si costituivano in giudizio il Sig. Pasquale Sasso, papà dell’atleta Simona Sasso, il Sig. Onofrio Cantatore, papà dell’atleta Giuseppe Cantatore e la Sig.ra Mariagrazia Sciascia, mamma dell’atleta Mauro Mastrapasqua. Gli atleti, nelle loro deduzioni, lamentavano tutti la mancanza di istruttori qualificati per la preparazione atletica nelle loro rispettive categorie, oltre che sottolineare che il tesseramento nella nuova società di appartenenza, avveniva, per tutti e tre, dopo ben un anno di inattività agonistica e, quindi, ai sensi dell’Art. 34 del Regolamento Tecnico Federale, senza necessità del nulla osta della precedente Asd.
All’udienza tenutasi in modalità telematica, mediante piattaforma Teams, le parti illustravano dettagliatamente le proprie difese insistendo per l’accoglimento delle reciproche conclusioni.
Il Tribunale Federale FCI Sezione II si ritirava in Camera di Consiglio, all’esito della quale così decideva.
Il ricorso viene accolto per i seguenti
MOTIVI
Dirimente per la decisione di questo Collegio risulta essere l’art. 34 RTAA, il quale stabilisce che “ In caso di mancato tesseramento in una categoria agonistica per una stagione, risolto il compenso economico (pagamento del premio di addestramento e formazione riferito all’ultimo anno di attività, dovuto all’ex Società di appartenenza) e assolto ai doveri sociali, (restituzione del materiale tecnico avuto in dotazione) l’atleta di qualsiasi categoria è libero di trasferirsi ad altra Società senza alcun vincolo societario. Nulla è dovuto in caso di mancato tesseramento per più di una stagione sportiva“.
Nella vicenda de quo, infatti, tutti e tre gli atleti costituitisi in giudizio non hanno richiesto, correttamente, il nulla osta per il trasferimento ad altra Società, proprio in quanto era già trascorso un anno di inattività dal momento del tesseramento con la società ricorrente.
Questo, dunque, il motivo per cui il trasferimento è stato ritenuto valido dalla Federazione, facendo, peraltro, regolarmente gareggiare gli atleti in competizioni agonistiche.
Per quanto, invece, attiene al secondo punto di doglianza del ricorso presentato dalla Asd Ludobike, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di pagamento dei bonus formazione e dei punteggi di valorizzazione.
Anche riguardo a questo punto, risulta incontrovertibile quanto assunto sempre dall’art. 34 RTAA nella parte in cui sancisce che “una volta risolto il compenso economico l’atleta è libero di trasferirsi ad altra Società”.
Ciò posto, gli atleti correttamente sono stati tesserati da nuova Società, ma avrebbero anche dovuto assolvere l’onere economico che su di loro gravava nei confronti della Ludobike.
Per stabilire il quantum dovuto da ogni Atleta, trattasi di mero calcolo matematico seguendo il Prospetto Riassuntivo Trasferimento Atleti, il quale prevede a titolo di bonus la somma di € 250,00, mentre prevede una somma per ogni punto sommato dall’Atleta nella stagione a titolo valorizzazione punteggio.
P.Q.M.
Il ricorso viene accolto e si condannano le parti al pagamento, in favore della ASD LUDOBIKE Racing Team del bonus di formazione e dei punteggi di valorizzazione, entro il 30 settembre p.v., decorso il quale il trasferimento ad altra Società si intenderà sospeso fino all’avvenuto pagamento.
I bonus da riconoscere sono così quantificati:
- Giuseppe Cantatore € 250,00
- Mastrapasqua Mauro € 505,00
- Sasso Simona € 706,00
Si compensano integralmente le spese di lite.
Il Giudice estensore
Avv. Daniela Gobat
Il Presidente
Avv. Andrea Leggieri
PROCEDIMENTO RG 30/2021 – VITTORI VITTORIO - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’ ATLETA MINORE VITTORI CRISTIAN.
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
a) l'atleta VITTORI Cristian , categoria Allievo (tessera A030408) è attualmente tesserato per la società ASD RECANATI MARINELLI CANTARINI (cod. 09S0293); il genitore ha manifestato la volontà, per motivi personali, del suo trasferimento alla società ASD POLISPORTIVA MORROVALLESE (cod. 09V0871)
b) Il Presidente della società di appartenenza, Andrea Marinelli, ha dato per iscritto il proprio nulla osta al passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica;
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta VITTORI Cristian dalla Società ASD RECANATI MARINELLI CANTARINI (cod. 09S0293) alla Società ASD POLISPORTIVA MORROVALLESE (cod. 09V0871).
Il Presidente
Avv. Andrea Leggieri
Data di pubblicazione:04/08/2021