2^ sezione Procedimenti n. 21-22 / 2023

Comunicato N. 14 del 26 luglio 2023

Tribunale Federale

RIUNITOSI in teleconferenza in data 26 luglio 2023 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, ha emesso le seguenti pronunce:

 

PROCEDIMENTO N. 21/2023 – LALLI PAOLO nell’interesse del minore LALLI CHRISTIAN - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

l’atleta LALLI Christian, categoria Juniores (tessera A039382), è attualmente tesserato per la società GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD (cod. 10B0810); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società CYCLING RACES VALDARNO (cod. 08W3253).

il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio  nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta; uguale nulla osta è stato rilasciato del Comitato Umbro per il suo trasferimento alla regione Toscana.

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta LALLI Christian (tessera A039382) dalla società G.S. FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD (cod. 10B0810) alla società CYCLING RACES VALDARNO (cod. 08W3253).

 


 

PROCEDIMENTO N. 22/2023 – PADOVAN ROBERTO nell’interesse della minore PADOVAN LAURA - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

l’atleta PADOVAN Laura, categoria Donna Junior (tessera A068141), è attualmente tesserata per la società ASD BREGANZE CICLOCLUB 96 (cod. 03M3286); il genitore ha chiesto, per motivi familiari, il suo trasferimento alla società SCD PEDALE SANVITESE (cod. 05H0098).

il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta; uguale nulla osta è stato rilasciato del Comitato Veneto per il suo trasferimento alla regione Friuli Venezia Giulia.

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta PADOVAN Laura (tessera A068141) dalla società ASD BREGANZE CICLOCLUB 96 (cod. 03M3286) alla società SCD PEDALE SANVITESE (cod. 05H0098).

 

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT

 

Data di pubblicazione: 26/07/2023