2^ sezione - Procedimenti n. 19 - 20 / 2023
Comunicato N. 13 del 13 luglio 2023
Tribunale Federale
RIUNITOSI in teleconferenza in data 13 luglio 2023 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 19/2023 – PERLETTI Enrica nell’interesse del minore IVALDI Alessandro - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ \
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta IVALDI Alessandro, categoria Juniores (tessera A007375), è attualmente tesserato per la società S.C. FAGNANO NUOVA ASD (cod. 02J1029); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla SOCIETÀ CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio il nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta; uguale nulla osta è stato rilasciato del Comitato Lombardo per il suo trasferimento alla regione Piemonte.
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta IVALDI Alessandro (tessera A007375) dalla società S.C. FAGNANO NUOVA ASD (cod. 02J1029) alla SOCIETÀ CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).
PROCEDIMENTO N. 20/2023 – VERRANDO Luca - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta VERRANDO Luca, categoria Under 23 (tessera 796131K), attualmente tesserato per la società ASD TEAM FRANCO BALLERINI (cod. 08R3061) ha chiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla Società HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO (cod. 08T3354).
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio il nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta.
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta VERRANDO Luca (tessera 796131K) dalla società ASD TEAM FRANCO BALLERINI (cod. 08R3061) alla Società HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO (cod. 08T3354).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
Data di pubblicazione: 13/07/2023